Titolo
Modifiche al codice penale e al regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, in materia di disposizione delle spoglie mortali delle vittime di omicidio.
Materie
Polizia mortuaria – Omicidio – Vittime
Principali previsioni
- È introdotto l’art. 585-bis c.p., il quale prevede la pena accessoria della decadenza dall’esercizio di ogni diritto e facoltà in tema di disposizione delle spoglie mortali della vittima, in caso di condanna o patteggiamento, nei confronti del coniuge, dell’unito civilmente o del parente prossimo ex art. 74 c.c. ss., per i seguenti delitti: maltrattamenti contro familiari e conviventi da cui derivi la morte della persona offesa (art. 572, co. 3 c.p.), omicidio (art. 575 c.p.), infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale commesso dalla madre nei confronti del neonato (art. 578, co. 1 c.p.), omicidio del consenziente (art. 579 c.p.), istigazione al suicidio (art. 580, co. 1, primo periodo c.p.), omicidio preterintenzionale (art. 584 c.p.), abbandono di persone minori o incapaci, se dal fatto è derivata la morte della persona offesa (art. 591, co. 3 c.p.) [art.1].
- È devoluta ad apposito regolamento, da adottarsi su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell’Interno e il Ministro della Giustizia e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, l’adozione di una serie di modifiche al regolamento di polizia mortuaria [art. 2].
Iniziativa
Parlamentare
Letture e testi
I lettura
Durata dell’esame parlamentare
Dal 8 ottobre 2024 al 3 marzo 2026
(1 anno, 4 mesi, 23 giorni)
Ulteriori motivi d’interesse
- Si richiede apposito parere delle Commissioni parlamentari competenti per l’adozione del regolamento di modifica delle disposizioni in materia di polizia mortuaria, il quale nel disciplinare la materia dovrà attenersi ai principi fissati dall’art. 2.