Legge n. 48/2026

01/04/2026
Integrazione delle attività della Croce Rossa Italiana

Testo

Titolo

Integrazione delle attività di interesse pubblico esercitate dall’Associazione della Croce Rossa italiana[1]

Materie

Difesa – Salute

Principali previsioni

  • La Croce Rossa è deputata a svolgere anche attività di formazione dei soccorritori militari, secondo modalità stabilite con apposita convenzione stipulata con il Ministero della difesa [art. 1, co. 1 lett. a].
  • Il personale direttivo del Corpo militare volontario comprende non solo medici, commissari e farmacisti, ma anche odontoiatri, veterinari, biologi, fisici, chimici e psicologi.
  • Il personale del Corpo militare volontario, richiamato in servizio per lo svolgimento dell’attività ausiliaria delle Forze armate, è soggetto alle disposizioni in materia di disciplina militare [art. 1, co. 1 lett. b].
  • Si sopprime la possibilità che l’Associazione della Croce Rossa Italiana, per l’assolvimento di compiti di interesse pubblico, possa costituire una fondazione, anche con soggetti pubblici e privati [art. 1, co. 1 lett. c].
  • Si conferisce al Governo la delega ad adottare uno o più decreti legislativi per la revisione della disciplina del Corpo militare volontario e del Corpo delle Infermiere volontarie dell’Associazione della Croce Rossa Italiana ausiliari delle Forze armate prevista dal Codice dell’ordinamento militare [art. 2].

Iniziativa

Governativa

Letture e testi

I lettura

C.2429

S.1320

Durata dell’esame parlamentare

Dal 3 dicembre 2024 al 25 marzo 2026

(1 anno, 3 mesi e 22 giorni)

A cura di Marco Melpignano
Dottorando di ricerca in Diritto costituzionale – Università di Bari «A. Moro»


[1] Titolo abbreviato; per la versione integrale si rinvia al testo ufficiale dell’atto.

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