Titolo
Integrazione delle attività di interesse pubblico esercitate dall’Associazione della Croce Rossa italiana[1]
Materie
Principali previsioni
- La Croce Rossa è deputata a svolgere anche attività di formazione dei soccorritori militari, secondo modalità stabilite con apposita convenzione stipulata con il Ministero della difesa [art. 1, co. 1 lett. a].
- Il personale direttivo del Corpo militare volontario comprende non solo medici, commissari e farmacisti, ma anche odontoiatri, veterinari, biologi, fisici, chimici e psicologi.
- Il personale del Corpo militare volontario, richiamato in servizio per lo svolgimento dell’attività ausiliaria delle Forze armate, è soggetto alle disposizioni in materia di disciplina militare [art. 1, co. 1 lett. b].
- Si sopprime la possibilità che l’Associazione della Croce Rossa Italiana, per l’assolvimento di compiti di interesse pubblico, possa costituire una fondazione, anche con soggetti pubblici e privati [art. 1, co. 1 lett. c].
- Si conferisce al Governo la delega ad adottare uno o più decreti legislativi per la revisione della disciplina del Corpo militare volontario e del Corpo delle Infermiere volontarie dell’Associazione della Croce Rossa Italiana ausiliari delle Forze armate prevista dal Codice dell’ordinamento militare [art. 2].
Iniziativa
Governativa
Letture e testi
I lettura
Durata dell’esame parlamentare
Dal 3 dicembre 2024 al 25 marzo 2026
(1 anno, 3 mesi e 22 giorni)
A cura di Marco Melpignano
Dottorando di ricerca in Diritto costituzionale – Università di Bari «A. Moro»
[1] Titolo abbreviato; per la versione integrale si rinvia al testo ufficiale dell’atto.