Titolo
Valorizzazione della risorsa mare.
Materie
Mare – Navigazione – Ambiente – Lavoro – Imprese
Principali previsioni
Interventi pianificatori
- Il Piano del mare è esteso a quattro anni e vi è inclusa la valorizzazione della navigazione commerciale e del diporto nautico [art. 1].
- Il monitoraggio sull’attuazione del Piano ha cadenza biennale [art. 1].
- Nel Comitato interministeriale per le politiche del mare (CIPOM) è incluso il Ministero dell’università e della ricerca [art. 1].
- Al CIPOM sono attribuiti il coordinamento dell’adozione degli atti amministrativi attuativi del Piano del mare ed una funzione consultiva sugli schemi di regolamento adottati in attuazione del Piano medesimo, in aggiunta ai compiti pregressi [art. 1].
- Il Dipartimento per le politiche del mare subentra al Dipartimento per le politiche europee quale amministrazione di riferimento nel tavolo interministeriale sulla pianificazione dello spazio marittimo [art. 2].
Perimetrazione delle aree marine
- È autorizzata l’istituzione di una “zona contigua al mare territoriale italiano” in conformità alla Convenzione ONU sul diritto del mare, demandata ad un decreto del Presidente della Repubblica da adottarsi con una procedura che coinvolge il Governo e diversi ministeri [art. 3].
- La zona contigua non può estendersi oltre le 24 miglia marine dalle linee di base del mare territoriale ed eventuali sovrapposizioni con gli spazi marittimi di altri Stati sono risolte mediante accordi internazionali [art. 4].
- Nella zona contigua l’Italia può esercitare i controlli necessari a prevenire e reprimere violazioni in materia doganale, fiscale, sanitaria e di immigrazione e può adottare misure per la tutela del patrimonio culturale subacqueo [art. 5], fatte salve le libertà di navigazione, sorvolo e posa di cavi e condotte sottomarine riconosciute dal diritto internazionale [art. 6].
- Sono aggiornate le linee di base utilizzate per misurare l’estensione del mare territoriale italiano sulla base di nuove coordinate geografiche, con obbligo di pubblicazione delle nuove carte nautiche nei porti e negli approdi nazionali [art. 7].
Attività subacquee
- La legge stabilisce i requisiti e i principi fondamentali per l’esercizio dell’attività dei centri di immersione e di addestramento subacqueo, che forniscono servizi connessi all’attività subacquea a scopo ricreativo, con esclusione delle attività agonistiche, scientifiche, professionali e di protezione civile [art. 8].
- Alle Regioni è demandata la disciplina delle professioni del turismo subacqueo nel rispetto dei principi fondamentali fissati dalla legge statale e della finalità di valorizzazione del patrimonio naturale e culturale sommerso, di tutela degli ecosistemi e di promozione dello sviluppo sostenibile [art. 8].
- Le attività di immersione subacquea devono svolgersi nel rispetto dell’integrità dell’ambiente, dell’ecosistema e del patrimonio culturale, con relativi obblighi di informazione e sensibilizzazione in capo agli operatori del settore [art. 10].
- Le immersioni con autorespiratore devono effettuarsi da almeno due persone e possono avvalersi di sistemi di comunicazione e monitoraggio subacqueo; le imbarcazioni sono tenute ad osservare una distanza minima di 100 metri dai relativi segnali di posizione [art. 10].
- Si fissano requisiti e condizioni per lo svolgimento delle professioni di istruttore e guida subacquea; per l’operatività dei centri di immersione e delle organizzazioni non lucrative di settore; per lo svolgimento delle singole immersioni [artt. 11, 12, 13 e 15].
- Si prevede l’istituzione di “zone di interesse turistico subacqueo”, demandate ad apposito decreto ministeriale sulla base di criteri relativi alla sicurezza, alla rilevanza paesaggistica e faunistica, all’interesse archeologico e culturale dei siti [art. 14].
Documentazione di bordo
- Si introduce una disciplina più dettagliata su locazione e noleggio delle unità da diporto, con obblighi documentali per le unità battenti bandiera estera e istituzione di un sistema di verifica dell’idoneità alla navigazione per imbarcazioni straniere di proprietà di soggetti italiani [art. 16].
- È fatto obbligo di inserire nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto l’eventuale destinazione esclusiva delle imbarcazioni all’attività agonistica [art. 17].
- Il potere di autentica degli atti relativi ai passaggi di proprietà delle unità da diporto è esteso ai titolari degli Sportelli telematici del diportista [art. 18].
- È consentita la formazione e la conservazione in formato digitale di alcuni documenti di bordo (artt. 169-bis, 169-ter, 169-quater e 169-quinquies cod. nav.) [art. 21].
- Le navi destinate esclusivamente al trasporto di passeggeri sono esonerate dal giornale di carico [art. 21].
- La compilazione dei documenti di bordo è consentita in lingua italiana o inglese, salvo gli atti aventi natura di scrittura pubblica [art. 21].
- Sono disciplinate la conservazione e la distruzione dei libri di bordo dopo la cancellazione della nave dal registro [art. 21].
Protezione dell’ambiente e del paesaggio
- Si individuano categorie di habitat meritevoli di particolare protezione, tra cui quelli di interesse europeo, quelli essenziali per specie protette, le praterie di fanerogame marine e le formazioni coralligene, con divieto generale di arrecare danno agli ecosistemi marini durante l’ancoraggio delle imbarcazioni [art. 20].
- Anche le aree portuali caratterizzate da una rilevante infrastrutturazione possono essere considerate tra quelle gravemente compromesse o degradate ai fini della pianificazione paesaggistica [art. 27].
- Nella predisposizione delle linee guida nazionali dismissione delle piattaforme offshore per la coltivazione di idrocarburi dovranno considerarsi sia le esigenze della ricerca scientifica e tecnologica, sia quelle degli ecosistemi marini sviluppatisi attorno alle piattaforme durante il loro esercizio [art. 28].
- Vengono promosse iniziative di ricerca sulla gestione sostenibile delle risorse marine e delle aree costiere [art. 29].
- È conferita delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1785 sulle emissioni industriali e sulle discariche di rifiuti [art. 34].
Sostegni all’occupazione e alle imprese
- Le Regioni sono abilitate ad adottare misure di sostegno alla cantieristica navale, comprese agevolazioni fiscali sui tributi regionali e contributi per innovazione tecnologica e formazione professionale [art. 24].
- È attribuito un punteggio aggiuntivo ai docenti che prestano servizio nei plessi scolastici e nelle pluriclassi situate nelle piccole isole [art. 25].
- Nei futuri bandi del SSN potranno essere valorizzate le esperienze professionali maturate dal personale sanitario nelle strutture delle isole minori [art. 25].
- Per gli anni 2026 e 2027 è riconosciuto uno sgravio contributivo del 50% per le imprese del settore ittico che assumono marittimi provenienti da imbarcazioni da pesca demolite nell’ambito delle misure europee di arresto definitivo [art. 30].
Sostegno alla popolazione
- Al Ministero della difesa è attribuita la gestione del rifornimento idrico delle isole minori siciliane [art. 26].
Iniziativa
Governativa
Letture e testi
I lettura
Durata dell’esame parlamentare
Dal 11 agosto 2025 al 29 aprile 2026
(8 mesi e 18 giorni)
Ulteriori profili d’interesse
- L’art. 34 contiene una delega al Governo ad adottare, entro il 30 giugno 2026, un decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2024/1785 relativa alle emissioni industriali.
- Il decreto legislativo dovrà essere adottato previa acquisizione del parere della Conferenza unificata e delle Commissioni parlamentari competenti. Tuttavia, qualora queste ultime non si esprimano entro 30 giorni i decreti possono essere comunque adottati; inoltre, qualora il termine per il parere delle Commissioni parlamentari scada nei 30 giorni che precedono la scadenza della delega o successivamente, quest’ultima è prorogata di 90 giorni.
- Con riferimento alle attività di immersione subacquea, si rammenta anche la recente legge 26 gennaio 2026, n. 9, recante disposizioni in materia di sicurezza delle attività subacquee.
A cura di Chiara Sagone
Assegnista di ricerca in Diritto costituzionale – Università di Catania