Titolo
Disposizioni per la partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese.
Materie
Imprese – Lavoro
Principali previsioni
- Nelle imprese nelle quali lo statuto prevede che l’amministrazione e il controllo siano esercitati da un consiglio di gestione e da un consiglio di sorveglianza gli statuti possono prevedere, qualora disciplinata dai contratti collettivi, la partecipazione di uno o più rappresentanti dei lavoratori dipendenti al consiglio di sorveglianza [art. 3, co. 1].
- Nelle società che non adottano il sistema gestionale dualistico gli statuti possono prevedere, qualora disciplinata dai contratti collettivi, la partecipazione al consiglio di amministrazione e, altresì, al comitato per il controllo sulla gestione, ove costituito, di uno o più amministratori, rappresentanti gli interessi dei lavoratori dipendenti [art. 4, co. 1].
- Le aziende possono prevedere piani di partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti [art. 6, co. 1].
- Le aziende possono promuovere l’istituzione di commissioni paritetiche finalizzate alla predisposizione di proposte di piani di miglioramento e di innovazione dei prodotti, dei processi produttivi, dei servizi e dell’organizzazione del lavoro [art. 7, co. 1],
- Nell’ambito di commissioni paritetiche, le RSU o le RSA o, in mancanza, i rappresentanti dei lavoratori e le strutture territoriali degli enti bilaterali di settore, possono essere preventivamente consultati in merito alle scelte aziendali [art. 9, co. 1].
- Presso il CNEL è istituita la Commissione nazionale permanente per la partecipazione dei lavoratori [art. 13, co. 1].
Iniziativa
Popolare
Letture e testi
I lettura
Durata dell’esame parlamentare
Dal 27 novembre 2023 al 14 maggio 2025
(un anno, 6 mesi e 20 giorni)
Ulteriori profili d’interesse
La Camera dei deputati ha approvato 35 emendamenti al d.d.l. in sede referente ed 8 in Assemblea.