Sentenza n. 3/2025

23/01/2025
Sulle modalità di sottoscrizione delle liste dei candidati alle elezioni regionali

Testo

Materia

Elezioni

Tipologia di decisione

Sentenza di accoglimento additiva

Oggetto della q.l.c.

Art. 9, co. 3, legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) – Art. 2, co. 6, decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale)

Parametri

Artt. 2, 3, 48, 49 Cost.

Massima

  • Benché in materia di presentazione delle liste di candidati alle elezioni regionali, come in tutta la materia elettorale, il legislatore goda di discrezionalità assai ampia, è incostituzionale per manifesta irragionevolezza e per il pregiudizio arrecato a soggetti particolarmente vulnerabili l’omesso riconoscimento, all’elettore impossibilitato ad apporre una firma autografa per grave impedimento fisico o per altre condizioni legittimanti al voto domiciliare, della possibilità di sottoscrivere un documento informatico con firma elettronica qualificata, cui sia associato un riferimento temporale validamente opponibile ai terzi.

Profili d’interesse

  • La Corte scandisce l’ampia discrezionalità spettante al legislatore, in via di principio, sulla materia elettorale e, segnatamente, sulla perdurante inapplicabilità, in tale ambito, degli strumenti disciplinati dal Codice dell’amministrazione digitale (art. 2 CAD).
  • La sentenza estende alle sottoscrizioni per la presentazione dei candidati alle elezioni regionali una soluzione che il legislatore aveva, invece, riservato ad altro tipo di sottoscrizioni (proposta di quesiti referendari e di progetti di legge), malgrado la fattispecie oggetto del giudizio principale già fosse munita di una disciplina agevolatrice dell’elettore capace affetto da disabilità (dichiarazione verbale dinanzi a testimoni e pubblico ufficiale, ai sensi del comb. disp. art. 28, co. 4, DPR  16 maggio 1960, n. 570, e art. 1, co. 6, legge 17 febbraio 1968, n. 108).
  • Pur astenendosi dal formulare espressi inviti o moniti al legislatore, la sentenza sembra considerare positivamente le proposte per un maggiore impiego del digitale nella vita democratica contenute nella comunicazione della Commissione europea COM (2021) 118 final, del 9 marzo 2021, e nel Libro bianco “Per la partecipazione dei cittadini. Come ridurre l’astensionismo e agevolare il voto”, del 14 aprile 2022, elaborato dalla Commissione istituita con DM 22 dicembre 2021.

Precedenti connessi

Sull’ampia discrezionalità del legislatore in materia elettorale

Estratto della motivazione

3.2. – [L]a materia elettorale, per sua natura, è caratterizzata da un alto tasso di politicità, per cui, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, al legislatore deve essere riconosciuta una ampia discrezionalità, con il solo limite della manifesta irragionevolezza […].

Su un piano generale, quindi, i tempi e le modalità di un eventuale, generalizzato, superamento del divieto derivante dalla previsione dell’art. 2, comma 6, CAD, rimangono rimessi alla valutazione discrezionale del legislatore.

Questi, infatti, è chiamato a bilanciare le opportunità offerte dalla modernizzazione non solo con i rischi che questa può, in ipotesi, comportare, ma anche con l’esigenza di una partecipazione politica il più possibile meditata e consapevole […].

È però significativo che, in un contesto caratterizzato dalla crescente disaffezione all’esercizio del diritto di voto, le indubbie facilitazioni che potrebbero essere garantite dall’applicazione della tecnologia digitale stanno progressivamente ponendosi all’attenzione delle istituzioni europee e nazionali. […]

4.– [I]n riferimento alle persone che non sono in grado di apporre una firma autografa ma risultano capaci, utilizzando le moderne tecnologie, di apporne una digitale, la preclusione derivante dall’art. 2, comma 6, CAD, incide sui loro diritti politici di cui agli artt. 48 e 49 Cost., tra cui senz’altro rientra quello di sottoscrivere una lista di candidati che possa essere sottoposta al voto degli elettori; si tratta, infatti, di una attività che, concorrendo alla formazione dell’offerta elettorale, attiene direttamente al diritto di elettorato.

4.1.– Tale incisione non può più, oggi, ritenersi adeguatamente compensata dallo strumento, risalente a quando non esisteva la possibilità della firma digitale, che l’ordinamento ha tradizionalmente messo a disposizione per queste specifiche situazioni, ovvero quello previsto dall’art. 28, quarto comma, secondo e terzo periodo, del d.P.R. n. 570 del 1960 [dichiarazione verbale dinanzi a pubblico ufficiale e testimoni, ndr].

4.2.– [Q]uesta dinamica normativa […] finisce […] per introdurre un aggravio né necessario, né proporzionato rispetto all’esigenza di verificare l’autenticità e la genuinità della sottoscrizione della lista di candidati, parimenti conseguibile consentendo all’elettore con disabilità di utilizzare la modalità elettronica per sostenere la lista di candidati.

Sussiste, quindi, la violazione degli artt. 2, 3, 48 e 49 Cost.

4.3.– In questa prospettiva, l’ambito soggettivo del descritto vulnus deve essere definito con riferimento senz’altro a quelle persone che si trovano nelle specifiche condizioni per il voto domiciliare, come riconosciute dall’art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1 […].

[F]erma rimanendo la necessità della suddetta certificazione che attesti la condizione di infermità, la possibilità dell’utilizzo della firma digitale per la sottoscrizione delle liste […] deve essere […] riconosciuta anche a tutti i casi in cui […] sussista comunque l’impossibilità certificata, per un grave impedimento fisico, di apporre una firma autografa […].

4.4. – [S]ussiste l’esigenza sia di assicurare pari condizioni tra i soggetti che aspirano alla competizione elettorale, sia di evitare abusi e contraffazioni nella raccolta delle sottoscrizioni necessarie all’ammissione delle liste. È per questo motivo che l’ordinamento prevede che le firme necessarie a supporto delle liste medesime debbano essere raccolte in un arco di tempo predeterminato e che ne siano certe la provenienza e la genuinità […].

Tali esigenze vengono però adeguatamente tutelate anche attraverso quella stessa «firma elettronica qualificata, a cui è associato un riferimento temporale validamente opponibile ai terzi» che […] il legislatore ha previsto in riferimento alla raccolta delle firme per il referendum e per i progetti di legge di iniziativa popolare nell’art. 1, comma 344, della legge n. 178 del 2020 […].

4.5.– Gli artt. 9, terzo comma, della legge n. 108 del 1968 e 2, comma 6, CAD, in conclusione, devono essere dichiarati costituzionalmente illegittimi nella parte in cui non prevedono per l’elettore, che non sia in grado di apporre una firma autografa per certificata impossibilità derivante da un grave impedimento fisico o perché si trova nelle condizioni per esercitare il voto domiciliare, la possibilità di sottoscrivere un documento informatico con firma elettronica qualificata, cui è associato un riferimento temporale validamente opponibile ai terzi.

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