Sentenza n. 7/2025

04/02/2025
Sulla confisca per equivalente

Testo

Materia

Pene – Confisca

Tipologia di decisione

Sentenza di illegittimità parziale

Oggetto della q.l.c.

Art. 2141 c.c.

Parametri

Art. 3 Cost. – Art. 27, co. 3 Cost. –  Artt. 11 e 117, co. 1, Cost., in relazione all’art. 49, § 3, CDFUE

Massime

  • La confisca di beni o somme di valore equivalente utilizzati per commettere il reato, avendo natura punitiva, soggiace, tra gli altri, al principio di proporzionalità della pena rispetto alla gravità oggettiva e soggettiva del reato, da apprezzarsi anche in base alle condizioni economiche e patrimoniali del reo, e pertanto il legislatore non può prescriverne come obbligatoria l’applicazione da parte del giudice.
  • Il ricorso ad una sentenza di accoglimento, sostitutiva della sanzione censurata con altra conforme a Costituzione, è necessario solo qualora l’emanazione di una pronuncia meramente ablativa determinerebbe un vuoto di tutela per i beni giuridici protetti dalla disposizione oggetto dell’annullamento, sempre che tale vuoto sia esso stesso incompatibile con obblighi costituzionali o sovranazionali.
  • La Corte costituzionale non può conferire al giudice una discrezionalità nella scelta sull’an o sul quantum del valore confiscabile, trattandosi di valutazione che può essere operata al meglio dal solo legislatore e che, allo stato, non si rinviene neppure in altri settori dell’ordinamento.

Profili d’interesse

  • La Corte, pur manifestando una certa deferenza verso la discrezionalità del legislatore, ritiene che l’assenza di un tertium comparationis osti ad una decisione manipolativa perché rende ardua l’individuazione di una soluzione «costituzionalmente adeguata», così escludendo implicitamente la necessità, invece, di «rime obbligate».
  • In assenza di obblighi di tutela a livello costituzionale o sovranazionale, la Corte esclude l’imprescindibilità, ma non anche l’astratta “possibilità” di una pronuncia sostitutiva in materia di trattamenti sanzionatori.
  • La sostituzione in via pretoria una clausola sanzionatoria implica valutazioni più complesse di quelle prospettate dalla Corte, perché vertenti non solo sull’an della doverosità costituzionale della tutela, ma anche sul quomodo della stessa (necessità di una misura propriamente afflittiva vs. sufficienza general-preventiva di altri rimedi, p. es. civilistici).
  • La Corte sembra rivolgere un invito, seppur tacito, al legislatore, affinché questi ri-disciplini la fattispecie, adottando almeno una delle soluzioni da essa medesima prospettate (discrezionalità della confisca nell’an e/o nel quantum).

Precedenti connessi

Sulla necessaria proporzione della sanzione pecuniaria alla condizione patrimoniale del reo

Sulla necessaria sostituzione pretoria delle clausole sanzionatorie solo per prevenire vuoti di tutela

Estratto della motivazione

3.1.4.– Dalla riconosciuta natura di pena delle confische tanto dei «beni utilizzati per commettere il reato» (art. 2641, primo comma, cod. civ.), quanto del «denaro o beni di valore equivalente» a tali beni (art. 2641, secondo comma, cod. civ.), deriva il loro necessario assoggettamento all’insieme dei principi e delle garanzie che governano la previsione legislativa, l’applicazione e l’esecuzione delle pene.

Tra tali principi, viene qui in considerazione la necessità che la pena non costituisca una reazione sproporzionata rispetto alla gravità del reato […].

3.2. – Rispetto alle pene che, come le confische in parola, si risolvano nell’ablazione di una parte del patrimonio della persona interessata, la necessaria proporzionalità della pena ha come termine di relazione non soltanto la gravità oggettiva e soggettiva […] del reato, ma anche le condizioni economiche e patrimoniali del soggetto colpito dalla pena. […]

Condizione essenziale a garantire la compatibilità con i principi costituzionali delle pene pecuniarie è, allora, che l’autorità preposta alla loro applicazione disponga di un potere discrezionale rispetto alla loro applicazione, sì da evitare non solo che la sanzione pecuniaria risulti esorbitante rispetto alla capacità del condannato di farvi fronte, ma anche che essa possa determinare un effetto palesemente eccessivo sulle sue stesse condizioni di vita. Potere discrezionale che, del resto, la legge di regola attribuisce al giudice o all’autorità amministrativa competente in sede di commisurazione della sanzione […].

3.3. – A tali principi non si conforma l’art. 2641 cod. civ., nella parte in cui prevede la confisca obbligatoria dei beni strumentali, nonché del denaro o dei beni di valore equivalente agli stessi.

3.3.1. – […] Il primo e il secondo comma di tale disposizione, infatti, obbligano il giudice a imporre al soggetto un sacrificio patrimoniale, la cui entità dipende esclusivamente dal valore dei beni che, in concreto, sono stati utilizzati per commettere il reato. Ciò senza alcuna relazione con l’effettivo vantaggio patrimoniale conseguito mediante la commissione del reato; e senza alcun correttivo che consenta al giudice di valutare, in ciascun caso concreto, se il soggetto disponga effettivamente delle risorse per far fronte all’ablazione patrimoniale impostagli, né quale impatto tale ablazione possa avere sulla sua esistenza futura.

Un tale meccanismo è dunque strutturalmente suscettibile di produrre risultati sanzionatori in concreto sproporzionati. […]

3.4. – La conclusione appena raggiunta è coerente con le soluzioni adottate in altri ordinamenti e nel diritto dell’Unione europea. […]

3.5. – [L]a disciplina specificamente censurata dal rimettente […] è incompatibile con tutti i parametri evocati dal rimettente sui quali si fonda il principio di proporzionalità della pena, nella sua dimensione interna e sovranazionale: e dunque con gli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., nonché – per ciò che concerne il diritto dell’Unione – con gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. in relazione all’art. 49, paragrafo 3, CDFUE. […]

4. – […] Rispetto, tuttavia, alla possibilità di una pronuncia che sostituisca l’attuale previsione della confisca obbligatoria di denaro o cose di valore equivalenti ai beni strumentali con una corrispondente confisca meramente facoltativa, questa Corte ritiene doveroso cedere il passo alla valutazione del legislatore. Quest’ultimo è, infatti, nella migliore posizione per stabilire se conferire al giudice una discrezionalità nella scelta sull’an, o addirittura anche sul quantum del valore confiscabile, in modo da assicurare il pieno rispetto del principio di proporzionalità nell’applicazione concreta di questa confisca. Una simile innovativa soluzione, in ogni caso, non è oggi reperibile nell’ordinamento italiano, e costituirebbe anzi una «novità di sistema» (come già osservato dalle sentenze n. 146 del 2021, punto 5.2. del Considerato in diritto, e n. 252 del 2012, punto 4 del Considerato in diritto): non prestandosi, così, a essere assunta da questa Corte come soluzione costituzionalmente adeguata, in grado di sostituirsi a quella dichiarata costituzionalmente illegittima.

D’altra parte, come recentemente sottolineato, «[l]’esigenza di far ricorso a una pronuncia di tipo manipolativo, che sostituisca la sanzione censurata con altra conforme a Costituzione, si pone imprescindibilmente solo allorché la lacuna di punibilità che conseguirebbe a una pronuncia ablativa, non colmabile tramite l’espansione di previsioni sanzionatorie coesistenti, si riveli foriera di “insostenibili vuoti di tutela” per gli interessi protetti dalla norma incisa (sentenza n. 222 del 2018): come, ad esempio, quando ne derivasse una menomata protezione di diritti fondamentali dell’individuo o di beni di particolare rilievo per l’intera collettività rispetto a gravi forme di aggressione, con eventuale conseguente violazione di obblighi costituzionali o sovranazionali» (sentenza n. 185 del 2021, punto 3 del Considerato in diritto). In difetto di una simile situazione, l’intervento di questa Corte «ben può limitarsi all’ablazione, totale o parziale della disposizione censurata» (sentenza n. 46 del 2024, punto 4.2. del Considerato in diritto; in senso analogo, sentenza n. 51 del 2024, punto 4 del Considerato in diritto).

Nel caso ora all’esame, la mera ablazione del frammento di disposizione riferito alla confisca per equivalente dei beni strumentali non crea alcun intollerabile vuoto di tutela degli interessi protetti dalle norme penalmente sanzionate, giacché resta ferma, in particolare, la confisca obbligatoria del profitto, diretta o per equivalente, a carico di qualunque persona – fisica o giuridica – che risulti avere effettivamente conseguito le utilità derivanti dal reato. […]

5.– Dal momento, poi, che il vulnus riscontrato investe allo stesso modo, ed esattamente per le medesime ragioni, la previsione della confisca diretta dei beni utilizzati per commettere il reato, disciplinata dal primo comma della medesima disposizione, la presente dichiarazione di illegittimità costituzionale deve essere estesa, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, alla previsione di cui all’art. 2641, primo comma, cod. civ., limitatamente alle parole «e dei beni utilizzati per commetterlo».

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