Materia
Pensioni
Tipologia di decisione
Sentenza di rigetto[1]
Oggetto della q.l.c.
Art. 1, co. 309, legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025)[1]
Parametri
Art. 3 Cost. – Art. 36, co. 1 Cost. – Art. 38, co. 2, Cost.[1]
Massime
- In difetto di un imperativo costituzionale che imponga l’adeguamento annuale di tutti i trattamenti pensionistici, la relativa determinazione resta nella discrezionalità del legislatore, entro i limiti dell’irragionevolezza a fronte del contesto giuridico e fattuale.
- L’eventuale considerazione differenziata degli assegni pensionistici in base al loro importo, principale indice di “non irragionevolezza” della scelta legislativa, deve giustificarsi mediante un’illustrazione dettagliata del quadro economico-finanziario, fondata su dati oggettivi, ferma restando la necessità che ogni sospensione o blocco del meccanismo perequativo siano limitati nel tempo e che ciascun provvedimento sia valutato nella sua singolarità.
Moniti/Inviti al legislatore
- La Corte auspica una disciplina legislativa «più stabile e rigorosa» del meccanismo di perequazione delle pensioni.
Profili d’interesse
- La Corte ribadisce la discrezionalità del Parlamento in materia di perequazione pensionistica, ma al contempo adduce precisi oneri, anche motivazionali, sulla base dei quali si riserva di scrutinare la ragionevolezza delle singole opzioni legislative.
Precedenti connessi
- C. cost., sentenza 1° dicembre 2017, n. 250
- C. cost., sentenza 9 novembre 2020, n. 234 (ed ulteriori rinvii)
Sull’opportunità di una disciplina più stabile della perequazione pensionistica
- C. conti, S.R., delibera 2 dicembre 2022, n. 40/SSRRCO/AUD/2022, § 11 in fine.
Estratto della motivazione
10.– Nel merito, tutte le questioni sollevate non sono fondate, alla luce dei precedenti di questa Corte, esaustivamente compendiati, da ultimo, dalla sentenza n. 234 del 2020.
Tale pronuncia ha ricordato che la perequazione automatica [dei trattamenti pensionistici] è uno strumento di natura tecnica volto a garantire nel tempo l’adeguatezza dei trattamenti pensionistici a fronte delle spinte inflazionistiche (come già chiarito dalle sentenze n. 250 del 2017 e n. 70 del 2015), nel rispetto dei principi di sufficienza e proporzionalità della retribuzione, che però non implicano un rigido parallelismo tra la garanzia di cui all’art. 38, secondo comma, Cost. e quella di cui all’art. 36, primo comma, Cost. (così anche le sentenze n. 250 del 2017 e n. 173 del 2016).
La garanzia della perequazione non annulla la discrezionalità del legislatore nella determinazione in concreto del quantum di tutela di volta in volta necessario (come già affermato dalla sentenza n. 70 del 2015), alla luce delle risorse effettivamente disponibili (sentenza n. 316 del 2010 e ordinanza n. 256 del 2001). Non sussiste, del resto, un imperativo costituzionale che imponga l’adeguamento annuale di tutti i trattamenti pensionistici (sentenze n. 250 del 2017 e n. 316 del 2010), purché la scelta contraria superi uno scrutinio di “non irragionevolezza” (sentenza n. 70 del 2015), calato nel contesto giuridico e fattuale nel quale la misura si inserisce (ordinanza n. 96 del 2018).
La sentenza n. 234 del 2020 ha poi ribadito che il principale indicatore della “non irragionevolezza” dell’opzione legislativa è costituito dalla considerazione differenziata dei trattamenti di quiescenza in base al loro importo, atteso che le pensioni più elevate presentano margini più ampi di resistenza all’erosione inflattiva (come affermato sin dalla sentenza n. 316 del 2010 e ribadito dalla sentenza n. 250 del 2017).
È sempre indispensabile, tuttavia, da un lato, che sia adeguatamente e dettagliatamente illustrato il quadro economico-finanziario che giustifica la scelta del legislatore, in base a dati oggettivi (sentenze n. 250 del 2017 e n. 70 del 2015) e, dall’altro, che le misure di sospensione e di blocco del meccanismo perequativo siano limitate nel tempo (secondo un monito risalente alla sentenza n. 316 del 2010), ferma restando la necessità di scrutinare ciascun provvedimento nella sua singolarità e in relazione al quadro storico in cui esso si inserisce (sentenza n. 250 del 2017).
11.– In linea con quanto ora esposto, anche la misura introdotta dall’art. 1, comma 309, della legge n. 197 del 2022 non risulta rompere gli argini fissati da questa Corte a garanzia dei principi presidiati dai parametri costituzionali evocati. […]
12.2. – […] La relazione illustrativa del disegno di legge, peraltro, individua anche ulteriori interventi che la misura in esame contribuisce a finanziare. […]
Si tratta di interventi che non possono essere qualificati «di minore pregnanza costituzionale» (come sostenuto nei giudizi di cui al r.o. n. 182 e n. 238 del 2024). Essi perseguono finalità che rientrano nella piena discrezionalità del legislatore, il quale può «stabilire nel concreto le variazioni perequative dell’ammontare delle prestazioni, attraverso un bilanciamento di valori che tenga conto anche delle esigenze di bilancio, poiché l’adeguatezza e la proporzionalità del trattamento pensionistico incontrano pur sempre il limite delle risorse disponibili» (sentenza n. 234 del 2020). […]
12.4. – Questa Corte, pur nella consapevolezza che ogni bilanciamento tra interessi finanziariamente condizionati risente inevitabilmente del mutamento della congiuntura economica, non può tuttavia esimersi […] dal sottolineare i vantaggi che deriverebbero da una «disciplina più stabile e rigorosa» del meccanismo di perequazione delle pensioni. […]
13.2.– Il modulo perequativo in esame non può qualificarsi manifestamente irragionevole neppure alla luce della sua inidoneità – postulata dai rimettenti con ulteriore censura – a contenere l’inflazione […].
In realtà, tale scopo non appare affatto necessario […], bastando che il legislatore illustri in dettaglio le finalità di politica economica che intende di volta in volta perseguire, selezionandole alla luce delle risorse disponibili, e che le misure adottate appaiano coerenti con tali finalità.
[1] La sentenza prende in considerazione anche profili ulteriori, che non sono oggetto di questo report.