Sentenza n. 16/2025

10/02/2025
Sui compensi agli ausiliari del giudice.

Testo

Materia

Giustizia – Ausiliari del giudice

Tipologia di decisione

Sentenza di accoglimento

Oggetto della q.l.c.

Art. 4, co. 2, legge 8 luglio 1980, n. 319 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell’autorità giudiziaria)[1]

Parametri

Art. 3, co. 1, Cost.1

Massima

  • Benché il rapporto intercorrente tra il magistrato e il proprio ausiliare (consulente tecnico, interprete, traduttore) sia di carattere pubblicistico, il legislatore deve comunque garantire una ragionevole e perdurante proporzionalità tra i valori tabellari dei compensi spettanti per effetto della nomina ed il valore della prestazione, espresso dalle corrispondenti tariffe libero-professionali, affinché il pur legittimo scopo di contenere i costi del processo non finisca per svilire il valore dell’impegno profuso dal professionista.
  • Detta proporzionalità è senz’altro lesa dalla previsione che per le vacazioni successive alla prima l’onorario liquidato debba essere persino inferiore a quello, già scarso, stabilito per la prima vacazione.

Moniti/Inviti al legislatore

  • La Corte prospetta l’illegittimità costituzionale, per i medesimi motivi già rilevati in sentenza, della perdurante distinzione tra onorari dovuti agli ausiliari del magistrato per la prima ora di prestazione professionale e onorari dovuti per le ore successive a norma dell’art. 50, co. 3, DPR 30 maggio 2002, n. 115, in caso di non tempestivo aggiornamento dei valori tabellari ai mutamenti del costo della vita [§ 3.2.5 cons. dir.].

Profili d’interesse

  • La Corte ribadisce un orientamento già consolidato nella propria giurisprudenza, che tuttavia il legislatore non sembra aver ancora compiutamente recepito.
  • Il ragionamento della Corte si basa in parte su considerazioni prettamente giuridiche (irragionevolezza della distinzione tra prima vacazione e successive) e in parte su una constatazione di tipo fattuale (odierna scarsità dei compensi tabellari rispetto al costo della vita).

Precedenti connessi

Estratto della motivazione

3.2.3. – [Occorre] impedire il definitivo consolidamento di un sistema che suggelli l’assoluta e definitiva sproporzione tra onorari liquidabili all’ausiliare e principi di equa remunerazione del suo lavoro, nella necessità di preservare l’«elementare consistenza in rapporto alle variazioni del costo della vita» (sentenza n. 192 del 2015, punto del 5.1. del Considerato in diritto) della base tariffaria dei compensi degli ausiliari [del giudice].

Come testualmente affermato nella sentenza n. 166 del 2022, «[i]l dispositivo delle sentenze n. 192 del 2015 e n. 178 del 2017 sottende un’enunciazione di portata generale che […] trascende la ragione contingente che ha dato occasione allo scrutinio di irragionevolezza [e che è] identificabile nella obsolescenza degli importi tabellari» (punto 3.2. del Considerato in diritto).

3.2.4.– I principi affermati, trasposti dal sistema tabellare, all’interno del quale si è formato il richiamato indirizzo, alla materia delle prestazioni remunerate “a tempo”, inducono alla medesima affermazione di manifesta irragionevolezza del censurato art. 4 della legge n. 319 del 1980, nella parte in cui, al secondo comma, impone una rilevante diversificazione dei compensi legati al susseguirsi delle vacazioni, peraltro già scarsamente remunerate.

Lo “scarto significativo” tra la prima vacazione e le successive […] accentua, nel descritto contesto, l’assoluta sproporzione tra l’entità del compenso da riconoscersi all’ausiliare e il valore della sua prestazione.

Questa assoluta sproporzione finisce con il ridondare in manifesta irragionevolezza rispetto al pur legittimo scopo perseguito di contenimento dei costi del processo, in quanto trascura l’esigenza primaria […] di una prestazione qualitativamente adeguata rispetto all’importanza del munus publicum conferito.

3.2.5.– […] L’intervenuta costituzione presso il Ministero della giustizia, in data 4 dicembre 2023, della predetta Commissione per la rideterminazione della misura degli onorari fissi, variabili e a tempo, degli ausiliari del magistrato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario, e la pendenza dei lavori della stessa, costituiscono un’occasione per riflettere sull’utilità di una distinzione, all’interno delle riordinate tabelle di liquidazione dei compensi, «tra la prima e le ore successive» (art. 50, comma 3, d.P.R. n. 115 del 2002), che, prevista dal legislatore come “solo eventuale”, rischia di riproporre, in caso di mancato tempestivo aggiornamento dei valori tabellari ai mutamenti del costo della vita, le deviazioni applicative in questa sede stigmatizzate.

4.– L’art. 4, secondo comma, della legge n. 319 del 1980, va pertanto dichiarato costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l’art. 3, primo comma, Cost., nella parte in cui, per le vacazioni successive alla prima, dispone la liquidazione di un onorario inferiore a quello stabilito per la prima vacazione.


[1] La sentenza prende in considerazione anche profili ulteriori, che non sono oggetto di questo report.

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