Materia
Bilancio – Giustizia costituzionale
Tipologia di decisione
Ordinanza di estinzione del processo
Oggetto della q.l.c.
Aart. 7 legge della Provincia di Bolzano 23 dicembre 2022, n. 16 (Legge di stabilità provinciale per l’anno 2023); degli artt. 1, co. 3, 2, co. 3, e 3, co. 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), ed m), legge della Provincia di Bolzano 23 dicembre 2022, n. 17 (Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2023-2025); degli artt. 2, co. 3, 3, co. 2, 8, co. 4, 11, co. 2, 12, co. 8, 14, co. 2, lett. a) e b), 15, co. 2, 17, co. 7, e 18, co. 5, lett. a) e b), legge della Provincia di Bolzano 9 gennaio 2023, n. 1 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità provinciale per l’anno 2023)
Parametri
Art. 81, co. 3, Cost., in relazione all’art. 19, co. 1 e 2, legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica); nonché agli artt. 4, 5, 8, 9 e D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige)
Massima
- In seguito alla rinuncia del Presidente del Consiglio a tutti i ricorsi, accettata dalla Provincia autonoma di Bolzano, riguardanti la legittimità costituzionale di disposizioni delle leggi provinciali di bilancio 2023-2025, il processo è estinto.
Profili d’interesse
- La decisione afferma con riguardo alle leggi di bilancio delle Province autonome che nei giudizi promossi in via principale la rinuncia del ricorrente, accettata dalla controparte, impedisce alla Corte di vagliare il merito delle questioni, che dunque si collocano nella disponibilità degli Esecutivi.
Precedenti connessi
- C. cost., sentenza 15 febbraio 2013, n. 26
- C. cost., sentenza 6 luglio 2012, n. 176
- C. cost., sentenza 10 maggio 2012, n. 115
Estratto della motivazione
Considerato che i giudizi, per la pretesa violazione di parametri in larga misura coincidenti e sulla base di argomentazioni sostanzialmente analoghe, vanno riuniti;
che il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato a tutti i ricorsi indicati in epigrafe, previa deliberazione del Consiglio dei ministri del 23 gennaio 2025;
che la rinuncia è stata accettata dalla Provincia autonoma di Bolzano il 27 gennaio 2025;
che la rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita, determina, ai sensi dell’art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l’estinzione del processo.