Sentenza n. 52/2025

18/04/2025
Sulla detenzione domiciliare speciale per genitore con prole non superiore ad anni dieci.

Testo

Materia

Esecuzione penale – Ordinamento penitenziario – Libertà personale – Minori – Famiglia

Tipologia di decisione

Sentenza di accoglimento[1]

Oggetto della q.l.c.

Art. 47-quinquies, co. 7, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà)

Parametri

Artt. 3; 2; 29; 30; 31, co. 2; 117, co. 1 Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU.

Massime

  • L’art. 47-quinquies, co. 7 ord. pen. non viola gli artt. 3 e 31 Cost. nella parte in cui consente al padre condannato di accedere alla detenzione domiciliare speciale solo a condizione che la prole non possa essere affidata alla madre, poiché tale previsione fa salvo l’interesse del minore a mantenere un rapporto con almeno uno dei genitori.
  • L’art. 47-quinquies, co. 7 ord. pen. è incostituzionale, invece, nella parte in cui consente al padre condannato di accedere alla detenzione domiciliare solo se non vi sia modo di affidare la prole a terzi, in quanto gli interessi sottesi all’esecuzione intramuraria della pena debbono, di regola, cedere di fronte all’esigenza di assicurare che i minori in tenera età possano godere di una relazione diretta con almeno uno dei due genitori, alla luce della speciale protezione ad essi accordata dagli artt. 30 e 31, co. 2 Cost.

Profili d’interesse

  • La sentenza, pur non rivolgendo al legislatore moniti espressi, sembra ascriversi tra quelle “di ancora costituzionalità”, laddove essa ammette che il favor legislativo nei confronti delle sole madri condannate stride col divieto di discriminazioni in base al sesso e i tanto può essere tollerato in quanto lo si intenda in una prospettiva di progressiva attuazione dei principi costituzionali.
  • La Corte si è astenuta dal considerare, anche solo per obiter dictum, la possibilità di prescrivere al giudice un accertamento in concreto del miglior interesse del minore, a differenza di quanto fatto in altre pronunce recenti, p. es. in tema di adozione.

Precedenti connessi

Estratto della motivazione

5.2.1. – [N]on può non riconoscersi una qualche distonia tra la disposizione censurata e lo stadio attuale del quadro ordinamentale, che – anche per effetto della mutata sensibilità sociale – tende ormai a riconoscere l’equivalenza delle due figure genitoriali rispetto ai compiti di cura, mantenimento ed educazione dei figli. […]

5.2.3. – […] Questa Corte ritiene che la scelta compiuta sin qui dal legislatore non possa essere considerata incompatibile con i parametri costituzionali nazionali evocati.

[L]’art. 31, secondo comma, Cost. impone alla Repubblica di tutelare «la maternità» […] [Ciò] implica necessariamente l’adozione di misure calibrate sulla figura materna e non su quella paterna; misure che – peraltro – non mettono di per sé in discussione il principio della parità morale e giuridica «dei coniugi» stabilito dall’art. 29, secondo comma, Cost., per la semplice ragione che operano su un piano diverso: non quello dei rapporti tra i coniugi, ma quello dei rapporti tra i genitori – non necessariamente uniti in matrimonio – e i figli.

Nello stesso senso merita di essere ricordato l’art. 4, paragrafo 2, della Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, rilevante nell’ordinamento costituzionale nazionale in forza dell’art. 117, primo comma, Cost. Tale disposizione prevede, testualmente, che «[l]’adozione da parte degli Stati di misure speciali, comprese le misure previste dalla presente Convenzione, tendenti a proteggere la maternità non è considerato un atto discriminatorio».

[…]

5.2.4.– La conclusione non muta, ad avviso di questa Corte, con riguardo al divieto di discriminazione secondo il sesso nel godimento del diritto alla vita familiare, tutelato dagli artt. 8 e 14 CEDU.

[L]a Corte EDU ha sovente ritenuto incompatibili con gli artt. 8 e 14 CEDU normative nazionali che prevedevano trattamenti più favorevoli per le donne rispetto agli uomini […].

Tuttavia, in un caso particolarmente significativo in cui era in discussione la previsione della pena dell’ergastolo, nella Federazione Russa, per i soli i condannati uomini di età compresa tra i 18 e i 65 anni, la grande camera della Corte EDU – muovendo dal riconoscimento a ciascuno Stato di un ampio margine di apprezzamento nella definizione della propria politica in materia sanzionatoria penale – ha ritenuto giustificata la disparità di trattamento così creata tra condannati uomini e donne.

La Corte EDU ha posto tra l’altro l’accento: sull’esistenza di vari strumenti di diritto internazionale che riconoscono lo speciale bisogno di tutela della donna detenuta in relazione alla gravidanza e alla maternità (sentenza Khamtokhu e Aksenchik contro Russia, paragrafo 82); sui dati statistici che indicavano come anche nella Federazione Russa le condannate donne costituissero solo un’esigua porzione della popolazione complessiva dei detenuti (ancora, paragrafo 82) […].

Le opinioni concorrenti di più giudici in quella decisione hanno in particolare sottolineato come il cammino verso un’espansione dei diritti proceda, realisticamente, in modo graduale; ciò che impone di tollerare situazioni di – transitoria – ineguale distribuzione di nuovi benefici, sempre che nessun gruppo sia privato del livello minimo di tutela convenzionalmente garantito. […]

Considerazioni analoghe possono formularsi, mutatis mutandis, anche in relazione alle questioni ora all’esame. […]

Il legislatore, che in linea di principio è costituzionalmente obbligato ad assicurare la presenza di almeno uno dei genitori, ha scelto di riconoscere al minore stesso un livello addizionale di tutela, non costituzionalmente obbligato e però certamente attuativo dei principi costituzionali.

La scelta ha innegabilmente dei riflessi sull’omogeneità di trattamento dei genitori, ma non al punto da debordare nella discriminazione ingiustificata, non potendosi ritenere irragionevole la scelta di procedere gradualmente nella direzione di una più piena attuazione dei principi costituzionali menzionati, attraverso la selezione di una platea, peraltro numericamente ridotta, di persone condannate oggetto di specifiche direttive di tutela da parte della stessa Costituzione e di varie fonti internazionali di hard e soft law […].

5.2.6.– Tutto ciò, naturalmente, non impedisce al legislatore di considerare l’opportunità di un’estensione della misura a tutti i detenuti – padri e madri – non socialmente pericolosi, nel quadro di un complessivo bilanciamento tra tutti gli interessi individuali e collettivi coinvolti. Una tale scelta potrebbe, anzi, valorizzare ulteriormente il principio costituzionale del minimo sacrificio necessario della libertà personale.

[…]

6.– [L]e censure […] concernenti il solo frammento normativo «e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre» […] mirano a consentire al padre detenuto di accedere alla detenzione domiciliare speciale quanto meno allorché la madre sia deceduta o sia comunque impossibilitata a provvedere alla cura e all’educazione del figlio.

Le questioni sono fondate in riferimento agli artt. 3, 30 e 31, secondo comma, Cost., sulla base dei principi già enunciati nella sentenza n. 219 del 2023, restando assorbiti gli ulteriori parametri.

6.1.– [I]l principio dell’interesse preminente del minore […] richiede che gli interessi sottesi all’esecuzione intramuraria della pena debbano, di regola, cedere di fronte all’esigenza di assicurare che i minori in tenera età possano godere di una relazione diretta con almeno uno dei due genitori.

Di tale esigenza si è fatto carico il legislatore in numerose discipline, tra cui le due evocate dal rimettente quali tertia comparationis:

– l’art. 47-ter, comma 1, lettera b), ordin. penit., che ammette il detenuto padre alla misura, strutturalmente analoga, della detenzione domiciliare “ordinaria” nel caso di decesso o assoluta impossibilità della madre a far fronte alla propria responsabilità genitoriale, senza richiedere l’ulteriore condizione dell’assenza di altre persone in grado di prendersi cura dei figli; e

– l’art. 275, comma 4, cod. proc. pen., che stabilisce tra l’altro il divieto di disporre la custodia cautelare in carcere a carico del padre del figlio di età non superiore a sei anni, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, in presenza delle medesime condizioni previste dall’art. 47-ter, comma 1, lettera b), ordin. penit.

In particolare il primo tertium è certamente omogeneo rispetto alla disciplina ora censurata, come questa Corte ha più volte sottolineato, evidenziando l’identità di ratio della detenzione domiciliare “ordinaria” e speciale, allorché siano disposte in funzione della cura dei figli minori o con disabilità […].


[1] La sentenza prende in considerazione anche profili ulteriori, che non sono oggetto di questo report.

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