Materia
Adozione
Tipologia di decisione
Sentenza di rigetto
Oggetto della q.l.c.
Art. 299, co. 1, c.c.
Parametri
Artt. 2 e 3, co. 1, Cost.
Massima
- Non è irragionevole l’art. 299, co. 1 c.c., nella parte che non consente di sostituire il cognome dell’adottato maggiorenne con quello dell’adottante, poiché la scelta legislativa tutela il diritto all’identità personale e preserva la funzione identificativa e identitaria del cognome, mentre eventuali esigenze dell’adottato a procedere in tal senso possono trovare tutela in altre disposizioni di legge, già presenti nell’ordinamento.
Profili d’interesse
- La Corte conferma la ragionevolezza della scelta legislativa e rigetta le molteplici soluzioni additive prospettate dal giudice a quo, ponendo un argine alla «polifunzionalità» dell’adozione del maggiorenne che essa stessa aveva contruibuito a creare con molteplici pronunce manipolative, puntualmente richiamate in sentenza.
- La Corte, pur rigettando entrambe le questioni, si mostra sensibile alle esigenze dedotte nel giudizio principale, spingendosi a “suggerire” il ricorso ad altro istituto.
- È possibile domandarsi se la decisione sarebbe stata ugualmente di rigetto in mancanza di soluzioni procedurali alternative, avuto riguardo per le esigenze prospettate dalla parte nel giudizio principale.
Precedenti connessi
- C. cost., sentenza 4 luglio 2023, n. 135
- C. cost., sentenza 24 giugno 2002, n. 268
- C. cost., sentenza 11 maggio 2001, n. 120
- C. cost., sentenza 3 febbraio 1994, n. 13
Estratto della motivazione
5.– […] Di contro, nel caso della prospettata sostituzione del cognome dell’adottato, quest’ultimo dovrebbe far valere un interesse alla cancellazione del suo stesso cognome, il che lo espone al rischio di subire condizionamenti da parte dell’adottante, tanto più ove si considerino i benefici che l’adozione civile apporta all’adottato sul piano successorio.
Non può, dunque, ritenersi irragionevole la scelta del legislatore di garantire, in via di automatismo, il mantenimento del cognome originario dell’adottato, a latere di quello dell’adottante.
6.– Tale esito non è destinato a mutare in considerazione del perimetro entro il quale il rimettente ravvisa la possibile lesione del diritto all’identità personale, che sussisterebbe solo in presenza di particolari situazioni.
[…]
In sostanza, le delimitazioni prospettate dal giudice a quo, da un lato, rivolgono lo sguardo al passato dell’adottato e al rapporto di questi, quando era minorenne, con i propri genitori biologici e, da un altro lato, sembrano voler dare risalto alla prospettiva plurifunzionale dell’adozione del maggiore d’età. […]
6.1. – […] Da un lato, trova conferma la sua originaria e primaria funzione volta a «procurare un figlio a chi non l’ha avuto in natura e nel matrimonio (adoptio in hereditatem)» (sentenza n. 5 del 2024), in linea con quanto a lungo sostenuto da questa Corte (sentenze n. 120 del 2001, n. 500 del 2000, n. 240 del 1998, n. 252 del 1996, n. 53 del 1994 e n. 89 del 1993, nonché ordinanza n. 170 del 2003).
Da un altro lato, a essa si affiancano ulteriori funzioni che assecondano «istanze di tipo solidaristico, variamente declinate» (sentenza n. 135 del 2023 e, negli stessi termini, sentenza n. 5 del 2024). L’istituto può, infatti, abbracciare tanto la situazione in cui versano «persone, spesso anziane, [che] confidano in un rafforzamento – grazie all’adozione – del vincolo solidaristico che si è di fatto già instaurato con l’adottando», quanto i casi dell’«adottando maggiorenne, che già viveva nel nucleo familiare di chi lo adotta, in ragione di un affidamento [familiare] deciso nel momento in cui era minorenne, o ancora quello del figlio maggiorenne del coniuge (o del convivente) dell’adottante che vive in quel nucleo familiare» (sentenza n. 135 del 2023).
6.2.– Ciò precisato, la constatazione secondo cui l’adozione della persona maggiore d’età presenta presupposti applicativi più flessibili e può assolvere a plurime funzioni non determina, tuttavia, una perdita di autonomia dell’istituto, né crea una imprescindibile attrazione delle ultime due funzioni, sopra richiamate, verso la disciplina dell’adoptio plena del minore. […]
7.– Le considerazioni sopra svolte disvelano, in pari tempo, le ragioni della non fondatezza anche della seconda questione posta in riferimento all’art. 3, primo comma, Cost., concernente la ritenuta irragionevole disparità di trattamento tra il minorenne adottato dalla famiglia affidataria, che assume solo il cognome degli adottanti, e il maggiorenne che viene adottato dai precedenti affidatari e che non potrebbe acquisire quel solo cognome.
[I]n tanto può essere fatta valere l’irragionevole disparità di trattamento, in quanto la censura miri a estendere una medesima disciplina a situazioni che, avendo riguardo alla ratio di tale normativa, risultino omogenee […].
8. – [L]’interesse a cancellare il cognome che attesta la propria origine naturale […] è tale da dover coinvolgere esclusivamente la persona, che quel cognome ha portato, e può trovare tutela in altre previsioni dell’ordinamento.
Giova, a riguardo, menzionare l’art. 89, comma 1, del d.P.R. n. 396 del 2000, secondo cui, «[s]alvo quanto disposto per le rettificazioni, chiunque […] vuole cambiare il cognome, anche perché […] rivela l’origine naturale […], deve farne domanda al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l’ufficio dello stato civile dove si trova l’atto di nascita al quale la richiesta si riferisce. Nella domanda l’istante deve esporre le ragioni a fondamento della richiesta».