Materia
Famiglia – Minori – Pene
Tipologia di decisione[1]
Sentenza di accoglimento
Oggetto della q.l.c.
Art. 34, co. 2, c.p.
Parametri
Artt. 2, 3 e 30 Cost.
Massima
- È costituzionalmente illegittimo l’art. 34, co. 2 c.p. nella parte che dispone la sospensione automatica della responsabilità genitoriale in caso di abuso della stessa nella commissione di maltrattamenti in famiglia (art. 572, co. 2, c.p.). L’automatismo contrasta, infatti, con l’interesse del minore, che invece dev’essere valutato in concreto.
Profili d’interesse
- Seppur implicitamente, la Corte sembra invitare il legislatore ad attribuire al tribunale per i minorenni la competenza a decidere sulla sospensione della responsabilità genitoriale, sottraendola al giudice penale.
Precedenti connessi
- C. cost., sentenza 29 maggio 2020, n. 102
Estratto della motivazione
4.4.− […] Il rigido automatismo che impone al giudice di applicare la pena accessoria in questione non consente una valutazione in concreto dell’interesse del minore a vedere recisa, sia pure temporaneamente, o mantenuta, nonostante l’irrogazione della pena principale, quella relazione tra genitori e figli (nella quale agli obblighi derivanti dalla responsabilità genitoriale corrisponde il diritto del minore ad essere mantenuto e istruito dai genitori) in tutte quelle ipotesi – di cui costituisce esempio il caso all’esame del giudice rimettente – in cui risulti accertata la ricomposizione del quadro familiare e l’interesse del minore possa risultare meglio protetto, quindi, senza che sia sospesa la responsabilità genitoriale, venendone altrimenti paradossalmente leso.
[…]
L’art. 34, secondo comma, cod. pen., nella parte in cui prevede che la condanna per il delitto ex art. 572, secondo comma, cod. pen., commesso, in presenza o a danno di minori, con abuso della responsabilità genitoriale, comporta l’automatica sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale, reca, dunque, una norma strutturalmente identica a quella già dichiarata costituzionalmente illegittima dalla sentenza n. 102 del 2020. Anche l’odierna norma censurata, infatti, pone l’irragionevole presunzione assoluta che, a fronte di una condanna del genitore per il reato di maltrattamenti in famiglia, l’interesse del minore sia sempre e soltanto tutelato sospendendo il genitore dall’esercizio della responsabilità genitoriale. Al contrario, le norme costituzionali evocate a parametro (artt. 2, 3 e 30 Cost.) impongono che sia il giudice penale a valutare se la sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale sia, in concreto e alla luce dell’evoluzione, successiva al reato, del rapporto tra figlio e genitore, la soluzione ottimale per il minore, in quanto rispondente alla tutela dei suoi preminenti interessi.
L’art. 34, secondo comma, cod. pen., pertanto, deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui dispone che la condanna per il delitto ex art. 572, secondo comma, cod. pen., commesso, in presenza o a danno di minori, con abuso della responsabilità genitoriale, comporta la sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale, anziché la possibilità per il giudice di disporla.
Sono assorbite le questioni di legittimità costituzionale, aventi a oggetto il medesimo automatismo legislativo, sollevate in riferimento agli artt. 27 e 29 Cost.
Resta affidata alla prudente considerazione del legislatore se «il giudice penale sia l’autorità giurisdizionale più idonea a compiere la valutazione di effettiva rispondenza all’interesse del minore di un provvedimento che lo riguarda» (sentenza n. 102 del 2020), o se invece tale valutazione possa essere meglio compiuta dal tribunale dei minorenni, al quale lo stesso art. 34, quinto comma, cod. pen. prevede che, «quando sia concessa la sospensione condizionale della pena, gli atti del procedimento veng[ano] trasmessi».
[1] La sentenza prende in considerazione anche profili ulteriori, che non sono oggetto di questo report.