Materia
Lavoro – Sindacati – Contrattazione collettiva
Tipologia di decisione
Sentenza di accoglimento additiva
Oggetto della q.l.c.
Art. 19, co. 1, legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento)
Parametri
Artt. 3 e 39 Cost.
Massima
- L’art. 19 legge n. 300/1970 è illegittimo nella parte in cui non prevede che le rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva anche nell’ambito delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Diversamente, secondo l’alternativo criterio della partecipazione alla trattativa, il datore di lavoro privato si troverebbe nella condizione di incidere indirettamente sulla composizione delle RSA medesime mediante una selezione strumentale delle proprie controparti negoziali.
- Nel ri-disciplinare la materia, il legislatore dovrebbe «valorizzare l’effettiva rappresentatività in azienda quale criterio di accesso alla tutela promozionale delle organizzazioni dei lavoratori».
Moniti/Inviti al legislatore
- La Corte sollecita il legislatore ad un’organica riscrittura della disciplina, che individui un criterio di composizione delle RSA più funzionale di quello addotto dalla stessa giurisprudenza costituzionale, e contestualmente indica il principio-cardine su cui dovrebbe basarsi tale intervento normativo.
Profili d’interesse
- La Corte, pur non pronunciando a rime obbligate, ribadisce più volte il proprio ossequio verso la discrezionalità del legislatore, oltre che per l’esito del referendum del 1996, al punto da fornire una soluzione che, essa stessa, ritiene non ottimale e provvisoria. Non è chiaro, tuttavia, se essa si riservi di intervenire con maggiore incisività, in caso di successiva inerzia del Parlamento.
- La Corte incide ulteriormente su una disposizione già sostanzialmente riscritta, rispetto al testo originario, da un referendum abrogativo e da una precedente sentenza additiva.
Precedenti connessi
- C. cost., sentenza 23 luglio 2013, n. 231
Estratto della motivazione
6.– [Nella contrattazione collettiva, s]e la libertà del datore di lavoro privato, in assenza di obblighi legali o contrattuali a trattare, non può essere compressa, trattandosi di un riflesso della libertà di iniziativa economica, non può l’esercizio della libertà medesima tradursi in un surrettizio ostacolo al godimento delle misure di agibilità che la legge riconosce alle associazioni rappresentative dei lavoratori. […]
7.– Non sfugge a questa Corte che, svincolata dagli indici negoziali della firma e della trattativa, ovvero ricondotti gli stessi alla loro esatta funzione presuntiva e non costitutiva, la rappresentatività sindacale si presenta in una forma astratta, e necessita quindi di un criterio di misurazione.
Ciò non attiene tuttavia all’esistenza del vulnus, che già si è accertato, bensì all’individuazione del rimedio, il quale, per osservare la discrezionalità del legislatore, deve corrispondere a un parametro rinvenibile nel tessuto normativo.
[…]
8.2.– Il parametro della rappresentatività comparativa [prospettato dal giudice remitrente], per il carattere selettivo che lo qualifica e per la base nazionale del perimetro, potrebbe risultare restrittivo, specie per un istituto, quale la RSA, che vive in una dimensione tipicamente aziendale.
Tuttavia, questa Corte non può che attestarsi, in funzione della reductio ad legitimitatem, su una soluzione avvalorata da precisi riscontri normativi, già rinvenibili nell’ordinamento.
8.3.– Di tale parametro, al quale oggi questa Corte si rivolge in funzione interinale rispetto a una futura rivisitazione legislativa, mette conto evidenziare alcuni aspetti, che concorrono a sostenerne la pertinenza e l’adeguatezza.
In primo luogo, occorre rimarcare come l’odierna soluzione, pur riferita a uno standard nazionale, non costituisce una riedizione della lettera a) del primo comma dell’art. 19 statuto lavoratori, abrogata in sede referendaria, atteso che quella lettera si riferiva all’affiliazione confederale, quindi a un criterio differente e peculiare.
Inoltre, deve constatarsi che sovente è lo stesso legislatore a mettere in relazione le associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale con le «loro rappresentanze sindacali operanti in azienda» (art. 8, comma 1, del d.l. n. 138 del 2011, come convertito) o con le «loro rappresentanze sindacali aziendali» (art. 51, comma 1, del d.lgs. n. 81 del 2015 e art. 2, comma 1, lettera e, della legge n. 76 del 2025).
[…]
9.– Va quindi dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 19, primo comma, statuto lavoratori, nella parte in cui non prevede che le rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva anche nell’ambito delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Compete al legislatore un’organica riscrittura della disposizione censurata, affinché essa, dopo essere stata profondamente incisa dall’esito referendario, e successivamente emendata da questa Corte, venga a delineare un assetto normativo capace di valorizzare l’effettiva rappresentatività in azienda quale criterio di accesso alla tutela promozionale delle organizzazioni dei lavoratori.