Materia
Famiglia – PMA
Tipologia di decisione
Sentenza di inammissibilità
Oggetto della q.l.c.
Artt. 5 e 12, commi 2, 9 e 10, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita)
Parametri
Artt. 2, 3, 31, co. 2, 32, co. 1, e 117, co. 1 Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU, agli artt. 2, §1, 17, 23 e 26 PDCP e agli artt. 2, 3 e 9 Convenzione ONU sui diritti del fanciullo
Massima
- Gli artt. 231 c.c., 250 c.c. e 269 c.c., in materia di filiazione, consentono il riconoscimento della paternità da parte del genitore biologico che abbia concepito mediante PMA, indipendentemente dal fatto che, in conseguenza del cambio di sesso operato da questi, il nato abbia entrambi i genitori entrambi di sesso femminile.
È, pertanto, inammissibile, per difetto di rilevanza nel giudizio a quo, la q.l.c. vertente sulla diversità di sesso come condizione imposta alle coppie che chiedono di accedere alle tecniche di PMA, nel caso di specie già avvenuta.
Profili d’interesse
- La sentenza ricostruisce il riconoscimento di paternità da parte di un genitore di sesso femminile, e la conseguente condizione di omogenitorialità del minore, quale risultato pacifico dell’applicazione di disposizioni risalenti, non soffermandosi, neppure per obiter dicta, sul netto contrasto sussistente con la ratio alla base delle indubbiate disposizioni legislative in materia di PMA, puntualmente rilevata dal giudice a quo.
- Nella sostanza, la Corte sembra addentrarsi lungo il solco di una progressiva revisione dell’impianto della legge n. 40/2004, già oggetto di altre due note pronunce, a fronte di un perdurante silenzio dell’organo parlamentare.
Precedenti connessi
Sull’ammissibilità della condizione di omogenitorialità in conseguenza di PMA
- C. cost., sentenza 22 maggio 2025, n. 68
Sull’illegittimità del divieto di fecondazione eterologa
- C. cost., sentenza 10 giugno 2014, n. 162
Estratto della motivazione
4.2.– Il Tribunale […] prospetta le questioni di legittimità costituzionale sull’erroneo presupposto che il divieto di accesso alle tecniche di PMA per le coppie omosessuali sancito dall’art. 5 (e presidiato dall’art. 12) della legge n. 40 del 2004 precluda al soggetto che, nell’ambito di una fecondazione omologa, ha fornito il proprio contributo maschile alla procreazione ed è poi divenuto donna, di procedere al riconoscimento delle figlie e, correlativamente, di essere potenziale destinatario della relativa dichiarazione giudiziale di paternità.
Oggetto dell’istanza esaminata nel giudizio a quo era l’attribuzione dello status di figlio delle due minori già nate. Il giudice, quindi, doveva confrontarsi unicamente con le indicazioni del legislatore in ordine ai presupposti per l’accoglimento della dichiarazione giudiziale di paternità.
Ebbene, l’assetto normativo codicistico rappresentato dagli artt. 250 e 269 cod. civ. pone come presupposto (necessario e sufficiente) per l’accoglimento dell’istanza di dichiarazione giudiziale di paternità l’accertamento del legame biologico tra genitore e figlio. […]
Dunque, al fine di accogliere la domanda di dichiarazione giudiziale di paternità ex art. 269 cod. civ., il Tribunale era chiamato unicamente ad accertare il dato biologico dell’apporto alla procreazione (nel caso di specie, pacifico). Nessun rilievo ostativo poteva assumere la normativa censurata, in quanto relativa al diverso profilo dell’accesso alle tecniche di PMA. D’altronde, rispetto alla sussistenza del legame biologico tra genitore e figlio (rappresentato, nel caso in esame, dall’aver fornito i gameti maschili) non incide la vicenda del (successivo) mutamento di sesso di colui che ha dato il proprio apporto alla procreazione.