Materia
Reati – Confisca
Tipologia di decisione
Sentenza di rigetto interpretativa[1]
[1] La sentenza esamina anche profili ulteriori, che non sono oggetto di questo report.
Oggetto della q.l.c.
Art. 85-bis DPR 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza)
Parametri
Art. 3 Cost. – Art. 42 Cost. – Art. 117, co. 1, Cost., in relazione all’art. 1 Prot. addiz. CEDU
Massima
- Non è irragionevole presumere che i beni sproporzionati rispetto al reddito, di cui si trovi in possesso il condannato per reati cd. di piccolo spaccio senza riuscire a giustificarne la legittima provenienza, siano stati acquistati mediante una più ampia attività criminosa. La modestia dei profitti che derivano da simili reati, infatti, non è incompatibile col dato di esperienza che i relativi autori spesso traggono abitualmente i propri redditi proprio da siffatte attività, specie quando siano privi di occupazione stabile o, comunque, regolare.
- La confisca allargata ex art. 270 c.p. è incostituzionale se intesa in funzione sanzionatoria, anziché – secondo il diritto vivente – come misura di sicurezza.
Profili d’interesse
- La Corte ha ritenuto di espletare un giudizio di ragionevolezza della disciplina censurata che, nel caso di specie, ha dato esito positivo.
- La Consulta, nell’assumere la propria decisione, ha considerato rilevante che la specifica tipologia di confisca esaminata costituisca attuazione di obblighi derivanti dal diritto dell’Unione europea per la generalità dei reati concernenti gli stupefacenti.
- La Corte ha sottolineato la necessità di dar luogo ad un’interpretazione restrittiva della confisca c.d. allargata e, dunque, della relativa disciplina legislativa.
- Per consolidare la validità delle proprie argomentazioni, la Consulta si è avvalsa anche della comparazione con la giurisprudenza della Corte costituzionale tedesca e di quella della Corte europea dei diritti dell’uomo.
Precedenti connessi
Sui principi di applicazione della confisca allargata
Sulla finalità della confisca allargata
- C. cost., sentenza 27 febbraio 2019, n. 24.
Estratto della motivazione
4.2. – [N]on pare a questa Corte che possa ritenersi manifestamente irragionevole, né sproporzionatamente limitativa del diritto di proprietà, la decisione del legislatore del 2023 di imporre al giudice in linea di principio – fatti salvi i correttivi di cui in seguito si dirà (infra, 5) – di confiscare i beni trovati nella disponibilità di chi sia stato condannato (o abbia concordato l’applicazione di una pena) per questo specifico reato, allorché tali beni risultino di valore sproporzionato ai suoi redditi ed egli non sia in grado di giustificarne la legittima provenienza.
[…]
L’indubbia esiguità di contenuto offensivo di ciascuna condotta – e, correlativamente, la modestia dei profitti che derivano, ad esempio, dalle singole attività di cessione o di coltivazione di contenuti quantitativi di sostanze stupefacenti – non è, infatti, incompatibile con il dato di esperienza per cui i loro autori spesso traggono abitualmente i propri redditi proprio da quelle attività, specie quando essi siano privi di occupazione stabile o, comunque, regolare. Ciò rende non irragionevole la presunzione relativa, stabilita dal legislatore, di origine criminosa dei beni e del denaro di cui l’imputato sia trovato in possesso, e di cui egli non riesca a giustificare altrimenti la provenienza.
[…]
4.2.3. – Una diversa conclusione, d’altra parte, porrebbe il nostro ordinamento in una situazione di contrasto con gli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione europea.
La disciplina unionale della confisca allargata, o – nella terminologia del legislatore europeo – “estesa”, era originariamente contenuta nell’art. 3 della decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato. Tale disciplina è confluita poi nell’art. 5 – rubricato «Poteri di confisca» nella versione italiana, ma assai più eloquentemente intitolato «Extended confiscation» in quella inglese e «Confiscation élargie» in quella francese – della direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea.
[…]
Il medesimo obbligo è infine riprodotto, con lievi modifiche testuali, nell’art. 14 (rubricato anche nella versione italiana «Confisca estesa») della nuova direttiva (UE) 2024/1260 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, riguardante il recupero e la confisca dei beni, il cui termine di trasposizione scadrà il 23 novembre 2026. Tale disposizione conferma altresì – mediante un rinvio all’elenco contenuto nell’art. 2, paragrafo 1, lettera e), della direttiva stessa – che l’ambito di applicazione della confisca estesa comprende i reati in materia di stupefacenti disciplinati dalla decisione quadro 2004/757/GAI, sempre che tali reati siano punibili con una pena privativa della libertà di durata massima non inferiore a quattro anni.
Nessuna di tali disposizioni unionali consente allo Stato membro di eccettuare, in via automatica, i fatti di reato di lieve, o comunque di minore, gravità riconducibili all’ambito applicativo della decisione quadro 2004/757/GAI.
4.2.4. – L’applicabilità della confisca allargata in caso di condanna (o applicazione della pena su richiesta) per il reato di cui all’art. 73, comma 5, t.u. stupefacenti prevista dalla disposizione censurata non crea, infine, l’irragionevole disparità di trattamento lamentata dal giudice a quo rispetto all’ipotesi delittuosa prevista dall’art. 74, comma 6, dello stesso testo unico.
Il rimettente evoca, in proposito, un orientamento della giurisprudenza di legittimità, che aveva escluso l’applicazione della confisca allargata all’ipotesi di associazione finalizzata alla commissione di reati di “piccolo spaccio” sanzionata, appunto, dall’art. 74, comma 6, t.u. stupefacenti […].
La mancanza, allo stato, di una giurisprudenza consolidata successiva alla recente modifica del contesto normativo impedisce, dunque, che dalla disposizione assunta a tertium comparationis possano trarsi decisivi argomenti nel senso dell’irragionevole disparità di trattamento lamentata dal rimettente.
5. – Peraltro, le non peregrine preoccupazioni del rimettente circa i rischi di un’applicazione eccessivamente lata – e come tale foriera di risultati irragionevoli, oltre che incidente in maniera sproporzionata sul diritto di proprietà degli interessati – della confisca allargata nei casi di condanna per i reati di cui all’art. 73, comma 5, t.u. stupefacenti possono e debbono essere affrontate mediante la corretta applicazione di principi già da tempo affermati dalla giurisprudenza di legittimità, e ampiamente ripresi dalla più volte citata sentenza n. 33 del 2018 di questa Corte (infra, 5.1., 5.2., 5.3. e 5.4.), trovando altresì conferma nelle indicazioni fornite dal diritto dell’Unione (infra, 5.5.) e dal diritto comparato (infra, 5.6.). Principi che valgono, del resto, in ogni ipotesi in cui il giudice sia chiamato a fare applicazione della confisca allargata, e non solo con riferimento alla specifica figura delittuosa ora all’esame.
[…]
5.5. – Questa interpretazione restrittiva secondo la ratio della disposizione censurata, e dello stesso art. 240-bis cod. pen. nel suo complesso, è d’altra parte la lettura che più armonizza con il diritto dell’Unione, i cui obblighi innervano l’intera disciplina penale degli stupefacenti nell’ordinamento italiano.
[…]
5.6. – Sul piano del diritto comparato, è poi significativo che a risultati interpretativi analoghi sia pervenuta anche la Corte costituzionale federale tedesca, in una sentenza del 2004 che aveva ad oggetto una disciplina della confisca allargata (Erweiterter Verfall), introdotta nel 1992 e sotto vari profili simile a quella prevista in Italia dall’art. 240-bis cod. pen. La Corte tedesca ha, in particolare, escluso il contrasto con i principi costituzionali allora invocati, tra cui il diritto di proprietà e la presunzione di innocenza, sottolineando però – sulla falsariga di quanto già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, nel quadro di una interpretazione dichiaratamente «restrittiva» della norma – la necessità che il giudice si convinca della provenienza illecita dei beni, sulla base di tutte le circostanze del caso concreto (Tribunale costituzionale federale tedesco, sentenza 14 gennaio 2003, 2 BvR 564/95, paragrafi 93-97).
5.7. – In definitiva, un’interpretazione della disposizione conforme a Costituzione e al diritto dell’Unione europea – che è al tempo stesso interpretazione restrittiva secondo la sua stessa ratio – consente di escluderne tutti i profili di frizione con gli artt. 3 e 42 Cost. paventati dal rimettente.
[…]
6. – Neppure sono fondate le questioni sollevate dall’ordinanza iscritta al n. 95 reg. ord. del 2025, con le quali il rimettente lamenta che l’applicazione della confisca allargata alle condanne per reati di cui all’art. 73, comma 5, t.u. stupefacenti commessi prima dell’entrata in vigore della disposizione censurata contrasti con gli artt. 42 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 1 Prot. addiz. CEDU.
[…]
Invero, allorché singole figure di confisca abbiano nella sostanza natura punitiva, non è dubbio ormai che debbano essere considerate quali autentiche “pene” ai fini dell’applicazione alla relativa disciplina delle garanzie che la Costituzione e la CEDU – nonché la stessa Carta, nell’ambito di applicazione del diritto unionale – stabiliscono per la materia penale, tra le quali in particolare il divieto di applicazione retroattiva a sfavore del reo […].
6.3. – Con riferimento, dunque, a una misura ablatoria che ha connotati non punitivi ma ripristinatori, deve escludersi – come del resto riconosciuto dallo stesso giudice a quo – l’operatività del divieto di applicazione retroattiva della legge penale di cui all’art. 25, secondo comma, Cost. e all’art. 7 CEDU (nonché, nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, all’art. 49, paragrafo 1, secondo periodo, CDFUE).
[…]
A identiche conclusioni è, d’altra parte, pervenuta anche la giurisprudenza della Corte di Strasburgo in rifermento a confische strutturalmente simili a quella in questa sede all’esame, al metro dell’evocato parametro dell’art. 1 Prot. addiz. CEDU (Corte EDU, sentenza 12 maggio 2015, Gogitidze e altri contro Georgia, paragrafo 99, decisione 2 febbraio 2021, Ulemek contro Serbia, paragrafo 64).