Sentenza n. 167/2025

13/11/2025
Sul meccanismo di “raffreddamento” della perequazione automatica dei trattamenti pensionistici superiori a quattro volte il minimo INPS, di cui all’art. 1, co. 309, legge n. 197/2022

Testo

Materia

Previdenza sociale

Tipologia di decisione

Sentenza di rigetto

Oggetto della q.l.c.

Art. 1, co. 309, legge 29 dicembre 2022, n. 197

Parametri

Art. 3 Cost. – Art. 53 Cost.

Massima

  • Il meccanismo di “raffreddamento” della perequazione automatica dei trattamenti pensionistici superiori a quattro volte il minimo INPS, di cui all’art. 1, co. 309, legge n. 197/2022, non costituisce un prelievo di natura tributaria, atteso che la disposizione censurata mira a conseguire un risparmio sulla spesa pensionistica e non anche un incremento di risorse destinato a finanziare direttamente pubbliche spese. Ne consegue l’erroneità del presupposto – la natura tributaria della fattispecie scrutinata – sul quale poggiano le questioni di legittimità costituzionale.

Moniti/Inviti al legislatore

  • La Corte ha rinnovato al legislatore l’invito, già formulato in passato, affinché in futuro: a) si tenga conto degli effetti prodotti dalla disposizione censurata nel regolare la portata di eventuali successivi interventi sull’indicizzazione dei trattamenti pensionistici; b) il regime ordinario di perequazione automatica delle pensioni venga modificato con estrema cautela, evitando cambiamenti improvvisi che possano incidere negativamente sui comportamenti di spesa delle famiglie; c) si adotti un approccio più adeguatamente calibrato per i pensionati che rientrano nel sistema contributivo, caratterizzato dalla tendenziale corrispondenza tra il montante dei contributi versati e l’importo del trattamento previdenziale erogato.

Profili d’interesse

  • La Consulta ha ribadito principi già noti nella propria giurisprudenza, avendo scrutinato, in passato, meccanismi anche più severi di rallentamento delle pensioni alla dinamica inflazionistica.

Precedenti connessi

Sull’art. 1, co. 309, legge n. 197/2022

Estratto della motivazione

7. – [È] utile ricordare che sull’art. 1, comma 309, della legge n. 197 del 2022 questa Corte si è già pronunciata con la sentenza n. 19 del 2025, dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento agli artt. 1, primo comma, 3, 4, secondo comma, 23, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost.

In quella occasione, sono stati dettagliatamente enumerati gli interventi legislativi che, nel tempo, hanno modificato il meccanismo di rivalutazione annuale delle pensioni (punto 7 del Considerato in diritto della pronuncia da ultimo citata).

È opportuno, piuttosto, riassumere i passaggi essenziali della motivazione allora articolata, e dunque ribadire che:

a) la perequazione automatica è uno strumento di natura tecnica volto a garantire nel tempo l’adeguatezza dei trattamenti pensionistici a fronte delle spinte inflazionistiche, nel rispetto dei principi di sufficienza e proporzionalità della retribuzione, che però non implicano un rigido parallelismo tra la garanzia di cui all’art. 38, secondo comma, Cost. e quella di cui all’art. 36, primo comma, Cost.;

b) la garanzia della perequazione non annulla la discrezionalità del legislatore nella determinazione in concreto del quantum di tutela di volta in volta necessario, alla luce delle risorse effettivamente disponibili;

c) non sussiste un imperativo costituzionale che imponga l’adeguamento annuale di tutti i trattamenti pensionistici, purché la scelta contraria superi uno scrutinio di “non irragionevolezza”, da compiere alla luce del quadro economico-finanziario di cui il legislatore deve puntualmente dare conto;

d) il principale indicatore della “non irragionevolezza” degli interventi legislativi nella materia de qua è costituito dalla considerazione differenziata dei trattamenti di quiescenza in base al loro importo, atteso che le pensioni più elevate presentano margini più ampi di resistenza all’erosione inflattiva.

Al metro dei suddetti enunciati, la misura introdotta dall’art. 1, comma 309, della legge n. 197 del 2022 è stata considerata non contrastante con i principi presidiati dai parametri costituzionali allora evocati.

[…]

11. – È opportuno, peraltro, ribadire anche in questa sede l’invito in passato già rivolto da questa Corte al legislatore, affinché in futuro: (a) si tenga conto degli effetti prodotti dalla disposizione in esame, nel regolare «la portata di eventuali successive misure incidenti sull’indicizzazione dei trattamenti pensionistici» e (b) il regime ordinario oggi dettato dall’art. 1, comma 478, della legge n. 160 del 2019 venga interessato «con estrema prudenza da cambiamenti improvvisi, incidenti in senso negativo sui comportamenti di spesa delle famiglie» (sentenza n. 19 del 2025), nonché (c) si adotti un approccio diversamente calibrato rispetto ai pensionati soggetti al sistema contributivo, quest’ultimo caratterizzato dalla «tendenziale corrispettività tra provvista finanziaria (il cosiddetto montante) e misura del trattamento previdenziale liquidato» […].

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