Materia
Reati
Tipologia di decisione
Sentenza di accoglimento
Oggetto della q.l.c.
Parametri
Art. 3 Cost.
Massima
- Nel caso del delitto di furto in abitazione, è irragionevole e, dunque, illegittimo il divieto di prevalenza o equivalenza della circostanza del vizio parziale di mente, non ricorrendo particolari esigenze di protezione di beni costituzionalmente tutelati.
Profili d’interesse
- Per rinforzare la propria decisione, la Corte si riporta alla propria giurisprudenza precedente in relazione al giudizio di bilanciamento della circostanza del vizio parziale di mente.
Precedenti connessi
Sul bilanciamento delle circostanze, specie in riferimento all’attenuante ex art. 89 c.p.
- C. cost., sentenza 25 luglio 2025, n. 130;
- C. cost., sentenza 11 dicembre 2023, n. 217;
- C. cost., sentenza 7 giugno 2021, n. 117.
Estratto della motivazione
3. – La questione è fondata.
3.1. – Questa Corte, in tema di bilanciamento di circostanze nel reato di rapina, dapprima con la citata sentenza n. 217 del 2023 e, in seguito, con la sentenza n. 130 del 2025, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l’art. 3 Cost., l’art. 628, quinto comma, cod. pen., nella parte in cui non consente di ritenere prevalente o equivalente la circostanza attenuante prevista dall’art. 89 cod. pen., allorché concorra, nel primo caso, con l’aggravante di cui al terzo comma, numero 3-bis), dello stesso art. 628 (ossia se il fatto è commesso in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa) e, nel secondo caso, con quella di cui al successivo numero 3-quater)(se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell’atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro).
Le suddette pronunce hanno evidenziato, in particolare, «un’irragionevole disparità [della circostanza attenuante della seminfermità] rispetto al trattamento riservato [a quella] della minore età di cui all’art. 98 cod. pen., espressamente sottratta dal legislatore al divieto di equivalenza o prevalenza rispetto alle circostanze aggravanti elencate dall’art. 628, quinto comma».
Nello specifico, questa Corte ha osservato che «la valutazione, da parte del legislatore, di una più ridotta meritevolezza di pena di chi abbia commesso il fatto essendo ancora minorenne, per quanto già giudicato imputabile dal giudice […] “non può […] non essere affermata” anche con riferimento a chi, essendo affetto da vizio parziale di mente, abbia agito trovandosi in “tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità di intendere e di volere” (art. 89 cod. pen.)» (sentenza n. 130 del 2025).
Identica, dunque, risulta la ratio delle due attenuanti, «fondata sul minor grado di rimproverabilità dell’autore di reato», cosicché, «un imperativo di coerenza, per linee interne al sistema», impone l’applicazione della deroga prevista dall’art. 628, quinto comma, cod. pen. per gli imputati minorenni anche agli «imputati affetti da vizio parziale di mente» (sentenza n. 217 del 2023).
Con particolare riferimento al meccanismo in questione, cosiddetto di “blindatura totale” delle circostanze aggravanti (secondo cui le stesse devono essere necessariamente prese in considerazione ai fini del quantum della pena e non possono essere “neutralizzate” mediante il bilanciamento con le eventuali attenuanti), questa Corte «ha, sinora, sempre escluso che un simile meccanismo sia, di per sé, incompatibile con i principi costituzionali di volta in volta evocati» (ancora, sentenza n. 217 del 2023).
In proposito, è stato osservato che deroghe al bilanciamento sono possibili e rientrano nell’ambito delle scelte del legislatore quando ricorrono particolari esigenze di protezione di beni costituzionalmente tutelati (sentenze n. 217 del 2023 e n. 117 del 2021). In tali ipotesi, ben può il legislatore dettare criteri speciali sull’applicazione delle circostanze, richiedendo che vada calcolato prima l’aggravamento di pena derivante da particolari circostanze e solo successivamente le diminuzioni connesse al riconoscimento di quelle attenuanti.
Nell’orientare la valutazione di questa Corte in simili ipotesi è stata decisiva la considerazione che il meccanismo di calcolo degli aumenti e delle riduzioni di pena connessi all’applicazione di circostanze di segno opposto produce sì, nella generalità dei casi, un effetto di inasprimento delle sanzioni applicabili al delitto aggravato, conformemente, del resto, alle intenzioni del legislatore, ma non esclude affatto che il giudice applichi, in concreto, la diminuzione di pena connessa al riconoscimento di attenuanti, sia pure sulla pena già aumentata per effetto del riconoscimento dell’aggravante cosiddetta “blindata”.
3.2. – Nella questione odierna, questa Corte non ha ragioni per discostarsi da quanto affermato nelle suddette pronunce n. 217 del 2023 e n. 130 del 2025.
Gli elementi di distinzione tra la questione in esame (ossia la circostanza che il meccanismo di “blindatura” si riferisce al reato di furto in abitazione e che la circostanza aggravante che il rimettente vorrebbe porre in bilanciamento con la seminfermità è quella della violenza sulle cose) e quelli oggetto delle suddette pronunce non giustificano, infatti, una soluzione differente.