Materia
Reati
Tipologia di decisione
Sentenza di accoglimento
Oggetto della q.l.c.
Parametri
Art. 3 Cost.
Massima
- La causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto non può essere ragionevolmente esclusa a priori per i reati di violenza o minaccia a pubblico ufficiale e di resistenza a pubblico ufficiale, essendo invece ammessa per il delitto di violenza o minaccia a un corpo politico, amministrativo o giudiziario, la cui fattispecie è di gravità pari o addirittura maggiore.
Profili d’interesse
- La Corte ha ritenuto di vagliare la razionalità della disciplina censurata, constatando una grave distonia normativa a scapito del reo, anche sul piano della funzione rieducativa della pena, la quale esige un assetto – appunto – razionale dell’intera disciplina sanzionatoria, inclusiva delle cause esimenti.
Estratto della motivazione
3.2. – La comparazione tra le fattispecie ex artt. 336 e 337 cod. pen., da un lato, e quella ex art. 338 cod. pen., dall’altro, evidenzia un profilo di manifesta irragionevolezza, quanto all’applicabilità della causa di non punibilità, esattamente colto dal giudice rimettente.
3.2.1. – I reati di cui agli artt. 336, primo comma, e 337, primo comma, cod. pen., puniti con la reclusione da sei mesi a cinque anni, hanno quali elementi costitutivi l’uso della violenza o minaccia in danno del pubblico ufficiale e la finalità di alterazione dell’azione amministrativa.
I medesimi elementi sono propri della figura delittuosa di cui all’art. 338 cod. pen., con la specificità che la violenza o minaccia è qui rivolta ai danni di un’autorità pubblica costituita in collegio, il che giustifica una forbice edittale più severa, così nel minimo (un anno di reclusione), come nel massimo (sette anni).
Per effetto dell’art. 1, comma 1, della legge 3 luglio 2017, n. 105 […], questo trattamento sanzionatorio riguarda anche l’ipotesi in cui la condotta ex art. 338 cod. pen. sia tenuta contro singoli componenti del corpo politico, amministrativo o giudiziario, ma sempre in quanto il singolo è proiezione del collegio, quindi ancora in un contesto di maggiore gravità rispetto alla fattispecie individuale di cui agli artt. 336 e 337 cod. pen.
[…]
3.2.2. – È manifestamente irragionevole che la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto sia ammessa per il reato più grave, in danno dell’agente pubblico collegiale, e viceversa esclusa per il reato meno grave, in danno dell’agente pubblico individuale.
Il legislatore stesso, attraverso la ricordata diversificazione degli estremi edittali, ha definito nei predetti termini comparativi la relazione tra le fattispecie considerate, e non può quindi, senza cadere in una manifesta incongruenza, disconoscerla agli effetti della particolare tenuità del fatto.