Materia
LEA
Tipologia di decisione
Sentenza di rigetto
Oggetto della q.l.c.
Art. 1, co. 1, legge reg. Sardegna 31 gennaio 2005, n. 2 (Modifiche all’articolo 1 della legge regionale n. 5 del 2023 in materia di assistenza primaria)
Parametri
Art. 117, co. 2, lett. l), Cost. – Artt. 3, 4 e 5 legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna)
Massima
- L’art. 1, co. 1, legge reg. Sardegna n. 2/2025 va ricondotto, per finalità e contenuti, alla competenza legislativa spettante alla Regione autonoma della Sardegna nella materia «tutela della salute», in riferimento ai profili organizzativi dell’assistenza primaria. Ne consegue l’infondatezza della questione di legittimità costituzionale della relativa legge regionale di proroga dell’efficacia della norma che consente alle ASL di ricorrere ai medici di medicina generale in quiescenza per assicurare l’assistenza primaria.
Profili d’interesse
- La disciplina regionale era stata già censurata dal Governo, con ricorso respinto dalla sentenza n. 84/2025, i cui contenuti sono stati confermati nella misura in cui la disposizione impugnata nel nuovo giudizio, nel prorogare i temini della precedente disciplina, si appalesa come un tentativo di risposta alla contingente situazione di scopertura dell’assistenza primaria e della continuità assistenziale nel territorio regionale.
- La sentenza contribuisce a mantenere l’equilibrio del riparto delle competenze tra lo Stato e la Regione autonoma della Sardegna in materia di ordinamento civile e di tutela della salute (quest’ultima in riferimento ai profili organizzativi dell’assistenza primaria).
Precedenti connessi
Estratto della motivazione
2. – [L]a disciplina sarda, nella versione antecedente a quella modificata dalla disposizione oggi impugnata, è stata oggetto del giudizio di legittimità costituzionale deciso da questa Corte con la sentenza n. 84 del 2025. Anche in quell’occasione era stata denunciata (con argomenti pressoché identici a quelli odierni) l’invasione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile.
È pertanto opportuno richiamare alcuni dei passaggi argomentativi della citata pronuncia, che ha rigettato la questione sollevata sul presupposto che la disposizione impugnata dovesse essere ascritta «alla competenza legislativa della Regione autonoma della Sardegna nella materia “tutela della salute”, in riferimento ai profili organizzativi dell’assistenza primaria».
Innanzitutto, questa Corte […] ha riconosciuto alla disposizione impugnata «una ratio organizzativa, in funzione della tutela della salute», volta ad «assicurare l’assistenza primaria ai cittadini residenti in zone disagiate e sprovviste del medico di medicina generale»; ciò risultando (allora come ora) dalla lettera dello stesso art. 1, comma 2-ter, della legge reg. Sardegna n. 5 del 2023, nel quale «è chiaramente indicata la matrice finalistica che ha mosso il legislatore regionale; vi si legge, infatti, che lo “scopo” è quello “di garantire uniformi livelli essenziali di assistenza nel territorio”, con “la prioritaria finalità di individuare misure organizzative atte ad assicurare l’assistenza sanitaria di base ai cittadini di aree disagiate della Regione”».
Su tali basi si è riconosciuto che «[l]a disciplina regionale si configura […] “come un rimedio organizzativo straordinario finalizzato a assicurare la completa copertura delle cure primarie”» e si è ritenuto, di conseguenza, non sussistente «il denunciato contrasto tra l’art. 21, comma 1, lettera j), dell’ACN e la norma regionale impugnata, la quale non è neppure elusiva della disciplina della medicina generale, considerata nel suo complesso».
[…]
3. – Alla luce delle considerazioni svolte nella richiamata sentenza, anche la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 2 del 2025, deve essere dichiarata non fondata.
Come rileva lo stesso ricorrente, il contenuto precettivo dell’art. 1, comma 2-ter, secondoperiodo, della legge reg. Sardegna n. 5 del 2023, così come modificato dall’impugnato art. 1, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 2 del 2025, oggetto dell’odierno giudizio, è, infatti, rimasto inalterato, avendo il legislatore regionale unicamente prorogato il termine massimo di efficacia della disposizione «sino all’espletamento delle nuove procedure di assegnazione delle sedi di assistenza primaria e continuità assistenziale e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2025».
La modifica normativa non smentisce pertanto il carattere di misura organizzativa straordinaria che tenta di dare risposta alla contingente situazione di scopertura dell’assistenza primaria e della continuità assistenziale nella Regione.
Del resto, è plausibile che le rilevate carenze in tale ambito, proprio per la loro gravità, non avrebbero potuto trovare soluzione nel breve periodo e si sarebbero protratte – circostanza che, a ogni modo, il ricorrente non ha specificamente messo in discussione – quando è stato introdotto l’impugnato art. 1, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 2 del 2025.
4. – Per le ragioni che precedono, la disposizione impugnata (così come il citato art. 1, comma 2-ter, della legge reg. Sardegna n. 5 del 2023 nella versione originaria), per la sua finalità e per i suoi intrinseci contenuti, va ricondotta alla competenza legislativa della Regione autonoma della Sardegna nella materia «tutela della salute», in riferimento ai profili organizzativi dell’assistenza primaria.
La censura relativa alla lesione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia «ordinamento civile» non è quindi fondata.