Sentenza n. 215/2025

30/12/2025
Sul divieto di adozione in presenza di figli minori dell’adottante

Testo

Materia

Adozione

Tipologia di decisione

Sentenza di inammissibilità

Oggetto della q.l.c.

Art. 291, co. 1, c.c.

Parametri

Art. 2 Cost. – Art. 3 Cost. – Art. 117, co. 1, Cost., in relazione all’art. 8 CEDU

Massima

  • Il temperamento del divieto di adozione in presenza di figli minori dell’adottante presuppone un intervento organico sull’assetto dell’istituto che rientra nella competenza esclusiva del legislatore. Ne consegue l’inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione all’art. 291, co. 1, c.c., nella parte in cui non consente al giudice di pronunciare l’adozione del maggiorenne anche quando l’adottante abbia figli minori, qualora non emerga alcun pregiudizio nei loro confronti.

Profili d’interesse

  • La Corte ha mantenuto un atteggiamento di prudente self-restraint, rilevando come l’intervento sollecitato dal giudice a quo travalicasse i limiti delle proprie attribuzioni. Esso, infatti, si configurava come una modifica di sistema, implicante una complessiva riconsiderazione della disciplina dell’istituto alla luce dei molteplici interventi della giurisprudenza costituzionale in materia, la quale riconsiderazione, per il suo carattere marcatamente manipolativo, è riservata in via esclusiva al legislatore.

Precedenti connessi

Sull’esclusione della possibilità di adozione del maggiorenne in presenza di figli minori dell’adottante

Estratto della motivazione

3.1. – Sulla esclusione della possibilità di adozione del maggiorenne in presenza di figli minori dell’adottante questa Corte si è già pronunciata in passato con le sentenze n. 53 del 1994 e n. 252 del 1996.

La prima di tali pronunce, nell’escludere la disparità di trattamento tra l’aspirante adottante con discendenti minorenni – al quale è preclusa l’adozione del maggiorenne – rispetto all’adottante che abbia un figlio maggiorenne interdetto, per il quale, invece, in base a quanto affermato dalla sentenza n. 345 del 1992, l’adozione può essere dichiarata, ha osservato che, ove si attribuisse al giudice la valutazione comparativa degli interessi in gioco, «privando i figli minori della personalissima facoltà ‒ una volta divenuti maggiorenni ‒ di valutare e decidere sui delicati interessi in gioco», verrebbero snaturate le finalità dell’istituto dell’adozione ordinaria – da ravvisarsi nello scopo di dare un figlio a chi non ha avuto discendenti – «per la quale non sussistono peraltro né le esigenze, né l’urgenza riscontrabili nell’adozione speciale» (punto 6 del Considerato in diritto).

Questa Corte ha, inoltre, evidenziato che «mentre con l’adozione speciale l’ordinamento giuridico intende inserire in una idonea e stabile famiglia (preferibilmente già con figli) un minore moralmente e materialmente abbandonato […], nel caso invece dell’adozione ordinaria il legislatore non ha riscontrato analogo interesse prevalente, in quanto l’adottando non solo è maggiorenne e continua ad essere legato ai propri genitori, ma, entrando anche in una seconda famiglia, assorbe una parte degli interessi morali e patrimoniali del figlio minore, legato soltanto alla famiglia dell’adottante» (ancora, sentenza n. 53 del 1994, punto 7 del Considerato in diritto).

Con la successiva sentenza n. 252 del 1996 sono state dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3 e 30 Cost., dell’art. 291 cod. civ. – nel testo risultante dalla ricordata sentenza n. 557 del 1988 –, nella parte in cui non prevede la possibilità di far luogo all’adozione di maggiorenne per chi abbia figli minori, anche quando l’adottando sia figlio del coniuge dell’adottante e sia stabilmente inserito nella comunità familiare, nonché dell’art. 312, numero 2), cod. civ., nella parte in cui, limitando il potere valutativo del tribunale alla convenienza dell’adozione per l’adottando, non consente al giudice una valutazione complessiva di tutti gli interessi coinvolti dall’istanza di adozione.

Si è, nell’occasione, ritenuto che l’intervento additivo richiesto eccedesse i poteri di questa Corte.

Infatti, a differenza del caso deciso dalla sentenza n. 345 del 1992 […] nella fattispecie esaminata dalla sentenza n. 252 del 1996 si chiedeva un intervento «non fondato sul presupposto dell’incapacità dei figli minori di esprimere il loro assenso, bensì escludente tale requisito» (punto 3 del Considerato in diritto).

In questo modo, si prospettava l’introduzione di un’ipotesi di deroga alla competenza funzionale del tribunale dei minorenni in ordine alla valutazione dell’interesse di soggetti minori, che, tuttavia, soltanto il legislatore avrebbe potuto compiere.

[…]

3.6. – E tuttavia la pronuncia richiesta a questa Corte eccede la sfera dei suoi poteri.

Va, al riguardo, considerato che l’intervento prospettato dal rimettente si presenta come una modifica di sistema. Si tratterebbe, infatti, di riconsiderare l’intera disciplina dell’istituto in questione, alla luce dei diversi interventi della giurisprudenza costituzionale in materia. Siffatta operazione comporta un elevato tasso di manipolatività, di spettanza esclusiva del legislatore.

Tra l’altro, una tale modifica di sistema si proietta anche sul piano processuale, implicando una riconfigurazione delle forme del procedimento ex artt. 311 e seguenti cod. civ. che richiederebbe moduli istruttori e decisori più ampi e penetranti di quelli del processo camerale di adozione del maggiorenne.

L’esigenza, per il giudice, di sentire il minore avente capacità di discernimento e di ponderare comparativamente i suoi interessi rispetto a quelli degli altri appartenenti al gruppo familiare esigerebbe, infatti, apposite forme processuali, oltre che specifiche garanzie e cautele, delle quali non vi è traccia nel rito camerale di cui agli artt. 311 e seguenti cod. civ.

Né la ricerca degli strumenti procedurali a tal fine più consoni può essere operata da questa Corte, coinvolgendo scelte di politica processuale riservate al legislatore.

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