Sentenza n. 189/2025

18/12/2025
Sulle disposizioni regionali che estendono i comandi ed i distacchi anche ai dipendenti delle società e dei consorzi a partecipazione pubblica

Testo

Materia

Pubblico impiego – Società pubbliche e partecipate

Tipologia di decisione

Sentenza di accoglimento

Oggetto della q.l.c.

Art. 46, co. 2 e 4-bis, legge reg. Campania 26 luglio 2002, n. 15 (Legge Finanziaria Regionale per l’anno 2002), nel testo modificato, dapprima, dall’art. 1, co. 2,  legge reg. Campania 19 febbraio 2004, n. 3 (Modifica della legge regionale 26 luglio 2002, n. 15, articolo 46) e, infine, dall’art. 1, co. 77,  legge reg. Campania 21 gennaio 2010, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge finanziaria anno 2010)

Parametri[1]

Art. 117, co. 2, lett. l), Cost.

Massima

  • Le disposizioni regionali che estendono i comandi ed i distacchi anche ai dipendenti delle società e dei consorzi a partecipazione pubblica e, più in generale, a fattispecie escluse dalla normativa statale vigente ledono la competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia “ordinamento civile”. Esse sono, dunque, illegittime.

Profili d’interesse

  • La pronuncia chiarisce il contenuto di un lemma costituzionale dai confini semantici tanto ampi quanto sfumati, optando per una prevalente caratura privatistica del lavoro presso società pubbliche (nel caso di specie, non statali) forse del tutto non scontata.

Precedenti connessi

Sull’utilizzazione temporanea del personale delle società partecipate presso altri enti regionali

Estratto della motivazione

6. – Le questioni sono fondate, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.

7. – Chiamata a vagliare la legittimità costituzionale dell’art. 15, comma 3, lettera i), della legge della Regione Molise 10 maggio 2019, n. 4 (Legge di stabilità regionale 2019), che consentiva l’utilizzazione temporanea del personale delle società partecipate presso altri enti regionali, questa Corte ha chiarito che le disposizioni inerenti all’attività di società partecipate dalle regioni e dagli enti locali, in quanto volte a definire il regime giuridico di soggetti di diritto privato, sono riconducibili, tra l’altro, alla materia «ordinamento civile» (sentenza n. 227 del 2020, punto 10 del Considerato in diritto) evocata anche nell’odierno giudizio.

La disciplina statale allora vigente, che rileva anche nella questione oggi sottoposta al vaglio di questa Corte, non aveva previsto la possibilità del comando presso le amministrazioni per il personale dipendente delle società a partecipazione pubblica.

Tale scelta, compiuta dalla legge dello Stato «nell’esercizio della competenza esclusiva in materia di ordinamento civile», rispecchia la «natura strettamente privatistica del rapporto» e traccia una netta linea di demarcazione tra il personale delle società a partecipazione pubblica e quello dipendente delle pubbliche amministrazioni (ancora, sentenza n. 227 del 2020, nel già richiamato punto 10 del Considerato in diritto).

8. – La ratio decidendi della pronuncia menzionata si incardina nell’attinenza della disciplina dei comandi e dei distacchi alla materia dell’ordinamento civile.

Spetta al legislatore statale il compito di delineare i tratti salienti di tali istituti, inscindibilmente connessi all’assetto dei rapporti di lavoro, anche al fine di presidiare nel modo più efficace i princìpi sanciti dall’art. 97 Cost., nel rispetto dei vincoli di bilancio.

Anche nelle odierne questioni, il riparto delle competenze riveste rilievo dirimente rispetto al profilo della distribuzione degli oneri tra i datori di lavoro coinvolti, valorizzato dalla difesa regionale nella memoria illustrativa.


1 La sentenza prende in esame anche profili ulteriori che non sono oggetto del presente report.

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