Titolo
Disposizioni in materia di sicurezza delle attività subacquee.
Materie
Pesca subacquea
Principali previsioni
- La legge disciplina le attività destinate a svolgersi nella dimensione subacquea in aree sottoposte alla sovranità o comunque alla giurisdizione nazionale e, limitatamente alle infrastrutture di interesse nazionale ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera n), nell’alto mare [art.1].
- Viene istituita un’Agenzia nazionale per la sicurezza e il coordinamento delle attività subacquee avente molteplici funzioni, tra le quali il rilascio di autorizzazioni e permessi, il controllo e monitoraggio delle attività, la raccolta dati sulle infrastrutture critiche e il supporto alle autorità militari e civili in caso di emergenze [artt. 2–4].
- Per la protezione delle infrastrutture subacquee critiche, quali la tutela di cavi sottomarini, gasdotti, oleodotti e impianti energetici viene prevista la definizione di zone di sicurezza attorno alle infrastrutture, il divieto di attività subacquee non autorizzate e/o la possibilità per l’Agenzia di imporre misure preventive (monitoraggio, sorveglianza) [artt. 5–6].
- Tutte le attività devono essere comunicate preventivamente all’Agenzia, indicando luogo, durata e strumenti utilizzati [artt.7–8].
- Vengono definiti gli standard minimi per mezzi subacquei, veicoli autonomi e attrezzature, le procedure operative per immersioni e lavori in quota subacquea, i dispositivi di sicurezza e piani di emergenza [artt. 9–11].
- È previsto un obbligo di certificazione professionale per comandanti, subacquei e tecnici iperbarici e viene istituito un Registro nazionale degli operatori subacquei, con dati su qualifiche, esperienze e formazione [artt. 12–14].
- Il sistema sanzionatorio si compone di misure amministrative e misure penali [artt. 17–19].
Iniziativa
Governativa
Letture e testi
I lettura
Durata dell’esame parlamentare
Dal 15 aprile 2025 al 21 gennaio 2026
(9 mesi e 6 giorni)