Titolo
Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e altre disposizioni in materia di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo.
Materie
Autoveicoli
Principali previsioni
- La legge introduce modifiche alla disciplina dei veicoli fuori uso per consentirne più agevolmente la rottamazione e cancellazione dai registri, anche in presenza di fermo amministrativo. Viene stabilito che il fermo amministrativo non può impedire la cancellazione dal PRA o dagli altri registri dei veicoli fuori uso destinati alla rottamazione, compresi quelli rinvenuti da organi pubblici, non reclamati o acquisiti per occupazione [art. 1].
- In caso di fermo amministrativo, il proprietario o chi acquisisce la disponibilità del veicolo non può beneficiare di incentivi o agevolazioni pubbliche per l’acquisto di un nuovo veicolo. La deroga non si applica alla radiazione per esportazione. È attribuito a comuni, province, città metropolitane o enti proprietari delle strade il compito di attestare l’inutilizzabilità del veicolo rinvenuto e di comunicarlo tempestivamente al proprietario. In assenza di opposizione entro sessanta giorni, l’ente può procedere alla rimozione, demolizione e cancellazione del veicolo, anche se gravato da fermo amministrativo. Nei casi di urgenza legati a sicurezza pubblica, circolazione stradale, tutela ambientale o patrimonio stradale, la rimozione è immediata. Le stesse regole sono estese ai veicoli disciplinati dal codice dell’ambiente [art. 2].
Iniziativa
Parlamentare
Letture e testi
I lettura
Durata dell’esame parlamentare
Dal 24 gennaio 2023 al 20 gennaio 2026
(2 anni, 11 mesi e 27 giorni)