Sentenza n. 6/2026

22/01/2026
Sull’accesso alle procedure di emersione dei rapporti di lavoro dei cittadini stranieri segnalati nel Sistema d’informazione Schengen (SIS)

Testo

Materia

Cittadinanza dello straniero

Tipologia di decisione

Sentenza interpretativa di accoglimento

Oggetto della q.l.c.

Art. 103, co. 10, lett. b),d.l. 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77)

Parametri

Art. 3 – 11 – 117, co. 1, Cost., questi ultimi in relazione all’art. 25, Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 e agli artt. 21, 24, 27, 28, 29 e 30, Regolamento (UE) 2018/1861 (Sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera […]).

Massima

  • È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., l’art. 103, co. 10, lett. b), del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, nella parte in cui esclude in via automatica l’accesso alle procedure di emersione dei rapporti di lavoro dei cittadini stranieri segnalati nel Sistema d’informazione Schengen (SIS) per il solo fatto di non avere osservato le regolamentazioni nazionali in materia di ingresso e soggiorno, precludendo ogni valutazione in concreto circa l’eventuale pericolosità per l’ordine pubblico o la sicurezza. Tale automatismo si pone in contrasto con la ratio della disciplina di regolarizzazione e determina un’irragionevole disparità di trattamento rispetto ai cittadini stranieri entrati irregolarmente direttamente nel territorio nazionale.

Profili d’interesse

  • La decisione rileva perché sottopone a vaglio di ragionevolezza una scelta legislativa di carattere generale e perentorio – l’automatismo ostativo fondato sulla mera segnalazione Schengen – sindacandola nei limiti propri del controllo costituzionale su opzioni tendenzialmente discrezionali. La Corte non nega al legislatore la possibilità di individuare cause ostative alla regolarizzazione, ma censura l’irragionevolezza intrinseca della previsione, che, in assenza di una valutazione in concreto della pericolosità, produce un “corto circuito” tra la ratio della procedura di emersione (regolarizzare situazioni di soggiorno irregolare) e il fattore impeditivo (una segnalazione fondata sul medesimo ingresso irregolare).
  • Al contempo, la pronuncia valorizza la dimensione sistematica e sovranazionale della disciplina, mostrando come l’automatismo interno ecceda rispetto al modello europeo, che impone una valutazione individualizzata. Ne emerge un controllo che, pur rispettoso dell’ambito di discrezionalità legislativa in materia di immigrazione, interviene a rimuovere una incongruenza manifesta e una disparità di trattamento tra situazioni sostanzialmente omogenee.

Precedenti connessi

Estratto della motivazione

4. – Le censure che prospettano la violazione dell’art. 3 Cost., sia sotto il profilo della ragionevolezza che dell’eguaglianza, sono fondate.

4.1. – La ratio ispiratrice dell’intero art. 103 del d.l. n. 34 del 2020, come convertito, è quella di consentire, nell’ambito di procedure volte all’emersione di rapporti di lavoro irregolari in specifici settori di attività, la regolarizzazione anche della posizione del cittadino straniero che è sì già presente sul territorio nazionale, ma senza avere titolo legale al soggiorno.

In questo contesto, coglie nel segno il Consiglio di Stato nel rilevare, innanzitutto, l’irragionevolezza dell’art. 103, comma 10, lettera b). Tale disposizione – nella parte in cui non ammette alle procedure di regolarizzazione, previste dai commi 1 e 2 del medesimo art. 103, i cittadini stranieri che risultino segnalati nel Sistema d’informazione Schengen (SIS) per non avere osservato le regolamentazioni nazionali in materia di ingresso e di soggiorno – frustra, infatti, l’obiettivo della disciplina introdotta dal legislatore, che, come detto, è precisamente quello di regolarizzare la posizione dei cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, ma privi di titolo legale al soggiorno. In altri termini, la norma censurata preclude a cittadini stranieri segnalati nel SIS per non avere osservato le regolamentazioni nazionali in materia di ingresso e di soggiorno di partecipare a procedure che intendono consentire, a cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale senza averne titolo, di regolarizzare la propria posizione: è dunque palese la contraddittorietà tra la ratio della complessiva disciplina e il censurato art. 103, comma 10, lettera b).

La medesima norma, come del pari rileva il giudice rimettente, si pone altresì in contrasto con il principio d’eguaglianza, in quanto determina un trattamento diverso per situazioni sostanzialmente identiche. Se, infatti, essa preclude l’accesso alle procedure di regolarizzazione di cittadini stranieri che, presenti sul territorio nazionale senza avere titolo legale al soggiorno, erano entrati o soggiornavano irregolarmente in altro Stato dell’area Schengen e per tale ragione siano stati segnalati nel SIS, consente invece l’accesso alle medesime procedure dei cittadini stranieri che, allo stesso modo presenti sul territorio nazionale senza avere titolo legale al soggiorno, siano entrati direttamente in Italia.

5. – Non consente di arrivare a conclusioni diverse la normativa sovranazionale che disciplina la cosiddetta segnalazione Schengen […]

5.2. – Era già la medesima Convenzione a prevedere, tuttavia, un meccanismo funzionale a verificare che la segnalazione fosse, in concreto, in linea con gli scopi per cui l’art. 93 l’ha prevista, escludendo pertanto la sua vincolatività.

L’art. 25, paragrafo 1, della Convenzione, infatti, consentiva, previa consultazione tra gli Stati firmatari, di accordare, «per motivi seri, in particolare umanitari o in conseguenza di obblighi internazionali», un titolo di soggiorno a uno straniero segnalato ai fini della non ammissione; […]

In questo quadro, la Corte di giustizia dell’Unione europea aveva affermato, pertanto, che, «benché il principio di leale cooperazione che è alla base dell’acquis di Schengen implichi che lo Stato che consulta il SIS tenga debitamente in considerazione gli elementi forniti dallo Stato che ha effettuato la segnalazione», gli Stati contraenti sono tenuti a verificare, prima di opporre un rifiuto al rilascio del titolo di soggiorno, se la presenza dello straniero segnalato costituisca una minaccia effettiva, attuale e abbastanza grave per un interesse fondamentale della collettività (CGUE, sentenza Commissione delle Comunità europee, causa C-503/03).

5.3. – La recente evoluzione della disciplina sovranazionale va ancor più nella direzione di imporre una valutazione in concreto circa il rilievo della segnalazione Schengen in funzione del rilascio o della proroga di un titolo di soggiorno. […]

Ne risulta che la segnalazione Schengen non soltanto non preclude agli Stati non segnalanti di rilasciare o prorogare un titolo di soggiorno, ma, tutt’al contrario, impone loro una valutazione individuale della posizione del cittadino straniero, al quale potrà essere rilasciato o prorogato il titolo di soggiorno, nonostante la segnalazione, ogni qualvolta non lo si ritenga, in concreto, una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza pubblica.

6. – Alla luce di tutte le considerazioni svolte, deve essere dichiarata l’illegittimità costituzionale, per contrasto con l’art. 3 Cost., dell’art. 103, comma 10, lettera b), del d.l. n. 34 del 2020, come convertito, nella parte in cui non ammette alle procedure di regolarizzazione, previste dai commi 1 e 2 del medesimo art. 103, i cittadini stranieri che risultino segnalati nel Sistema d’informazione Schengen per il solo fatto di non avere osservato le regolamentazioni nazionali in materia di ingresso e di soggiorno.

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