Sentenza n. 7/2026

23/01/2026
Sulla sospensione della prescrizione nei rapporti tra conviventi di fatto

Testo

Materia

Famiglia – Unioni civili

Tipologia di decisione

Sentenza di accoglimento

Oggetto della q.l.c.

Art. 2941, co. 1, n. 1, c.c. – Art. 1, co. 18 legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze)

Parametri

Art. 2 Cost. – Art. 3 Cost. – Art. 117, co. 1, Cost., in relazione all’art. 8 CEDU e agli artt. 9 e 33 CDFUE

Massima

  • La sospensione della prescrizione nei rapporti familiari trova il proprio fondamento non nel vincolo matrimoniale in sé, bensì nell’esistenza di un legame affettivo stabile e di una comunione di vita. Ne consegue l’illegittimità costituzionale dell’art. 2941, co. 1, n. 1), c.c., nella parte in cui non prevede la sospensione della prescrizione tra conviventi di fatto, poiché tale omissione determina un’irragionevole disparità di trattamento rispetto ai coniugi e costringe il convivente a un’alternativa incompatibile con la tutela dei diritti inviolabili della persona nelle formazioni sociali.

Profili d’interesse

  • La Corte, alla luce dell’evoluzione legislativa, giurisprudenziale e del mutato contesto sociale, supera l’orientamento espresso dalla sent. n. 2/1998, riconoscendo la piena dignità costituzionale della convivenza di fatto quale formazione familiare ex art. 2 Cost.

Precedenti connessi

Estratto della motivazione

13. – A distanza di oltre un quarto di secolo da quella pronuncia, l’evoluzione dapprima giurisprudenziale e poi normativa consente di ravvisare i presupposti che rendono possibile […] la rimeditazione del proprio precedente orientamento (in proposito, sentenze n. 24 del 2025 e n. 203 del 2024).

In particolare, si è progressivamente consolidato il riconoscimento della convivenza di fatto quale formazione familiare tutelata dall’art. 2 Cost., nel contesto della quale l’affectio e la solidarietà tra i componenti meritano la più ampia protezione (infra, punto 14).

Inoltre, la giurisprudenza costituzionale ha chiarito, nel tempo, il senso e i limiti entro cui la disciplina applicabile al coniuge può essere assunta quale tertium comparationis rispetto al convivente di fatto (infra, punti 15, 16 e 16.1.). Infine, anche alla luce di sviluppi normativi e giurisprudenziali, si è palesata la compatibilità tra la sospensione del termine di prescrizione e i caratteri propri della convivenza di fatto (infra, punto 16.2.).

[…]

16.2.1. – Anzitutto, occorre segnalare che, proprio nell’interpretazione dell’art. 2941, primo comma, numero 1), cod. civ., la giurisprudenza di legittimità ha progressivamente abbandonato una lettura della causa di sospensione formalisticamente riferita allo status di coniuge, privilegiando, viceversa, una lettura incentrata sulla tutela della dimensione sostanziale del rapporto. […]

Si conferma, dunque, che il dato rilevante ai fini della sospensione della prescrizione non è l’esistenza del vincolo matrimoniale, bensì la sussistenza di un legame affettivo di coppia e di una comunione di vita, ben presenti anche nella convivenza di fatto, che rendono moralmente inesigibili gli atti interruttivi della prescrizione.

16.2.2. – L’approccio non formale adottato dalla giurisprudenza nell’identificare i presupposti cui soggiace la sospensione della prescrizione trova, del resto, conferma in varie previsioni legali, nelle quali il periodo della sospensione o il momento dell’interruzione sono correlati a eventi il cui accertamento si effettua di necessità a posteriori. […]

Del resto, l’istituto della prescrizione mira a garantire la certezza del diritto tra le parti di un rapporto e non nei confronti dei terzi, tant’è che essa non è rilevabile d’ufficio (art. 2938 cod. civ.), deve essere eccepita e può essere oggetto di rinuncia una volta maturata (art. 2939 cod. civ.).

Non vi è, pertanto, alcuna esigenza sistematica che imponga la sussistenza di presupposti formali, certi a priori, onde delimitare il periodo di sospensione della prescrizione, il che conferma che non basta invocare la mancanza di simili requisiti, nel rapporto di convivenza di fatto, per giustificare la sua diversità di trattamento rispetto alla relazione fra coniugi.

16.2.3. – Ai fini dell’applicabilità della sospensione della prescrizione basta, infatti, poter verificare con certezza, anche solo a posteriori, il periodo durante il quale l’istituto opera.

Ebbene, sia il legislatore sia la giurisprudenza costituzionale e di legittimità danno per presupposta la possibilità di provare la sussistenza della convivenza di fatto relativamente a un arco temporale di riferimento. […]

La legge n. 149 del 2001, che ha riformato la disciplina dell’adozione, prevede la possibilità di sommare al periodo di convivenza post-coniugale il periodo di convivenza pre-coniugale, onde consentire di accedere all’istituto dell’adoptio plena (supra, punto 14.3.). Analogamente, la giurisprudenza di legittimità ritiene che, in caso di scioglimento del matrimonio o dell’unione civile, si debba sommare il periodo della convivenza di fatto antecedente al matrimonio o all’unione civile a quello successivo a tali atti, ai fini della determinazione dell’ammontare dell’assegno di divorzio o dell’assegno che spetta al partner dell’unione civile (supra, punto 14.2.). Infine, questa stessa Corte ha stabilito che, per tutto il periodo della convivenza, spettano i permessi mensili di assistenza, nonché il congedo straordinario al convivente di fatto di una persona con grave disabilità (sentenze n. 213 del 2016 e n. 197 del 2025); analogamente, sempre con riferimento al periodo della convivenza, ha ritenuto riferibili al partner di una unione di fatto le stesse tutele di cui gode il coniuge nell’ambito dell’impresa familiare […]

[…] nel contesto in esame, deve riaffermarsi che l’introduzione, con l’art. 1, comma 37, della legge n. 76 del 2016, della possibilità di registrare la convivenza di fatto offre uno strumento probatorio agevolato, ma non impedisce di attestare in altro modo – con ogni mezzo di prova – la sua esistenza e la sua durata.

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