Sentenza n. 10/2026

29/01/2026
Sulla guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope

Testo

Materia

Trasporti

Tipologia di decisione

Sentenza di non fondatezza

Oggetto della q.l.c.

Art. 187, co. 1 e 1-bis,decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

Parametri

Art. 3, 25 Cost.

Massima

  • Non sono fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 187, co. 1 e 1-bis, cod. strada, come modificati dalla legge 25 novembre 2024, n. 177, nella parte in cui puniscono chi guida «dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope», senza più richiedere l’accertamento dello stato di alterazione psico-fisica, in riferimento agli artt. 3, 13, 25, co. 2, e 27 Cost.
  • Le disposizioni censurate non violano i principi di proporzionalità, offensività, determinatezza e ragionevolezza, purché siano interpretate nel senso che la rilevanza penale è circoscritta alle sole condotte di guida poste in essere entro un lasso temporale dall’assunzione tale da rendere ragionevole presumere, sulla base delle acquisizioni scientifiche, una perdurante idoneità della sostanza – per qualità e quantità riscontrata nelle matrici biologiche – a determinare un’alterazione psico-fisica potenzialmente incidente sulla capacità di guida e, quindi, un concreto pericolo per la sicurezza della circolazione stradale.

Profili d’interesse

  • La decisione rileva in quanto offre una pronuncia interpretativa di rigetto, mediante la quale la Corte, pur dichiarando non fondate le questioni, delimita in senso costituzionalmente conforme l’ambito applicativo della nuova fattispecie incriminatrice. In particolare, essa esclude che la riforma abbia introdotto una responsabilità penale sganciata da qualsiasi profilo di offensività, affermando che la punibilità presuppone comunque una connessione temporale e scientificamente plausibile tra assunzione della sostanza e guida, tale da rendere ragionevolmente presumibile una perdurante idoneità alterante. La pronuncia assume rilievo sistematico perché, senza sostituirsi al legislatore, evita un esito ablativo e preserva la discrezionalità legislativa in materia di sicurezza stradale, ma al contempo reintroduce – sul piano interpretativo – un parametro sostanziale di offensività e di pericolo concreto, impedendo che la norma si traduca in una presunzione assoluta sganciata dalla capacità di guida. Ne emerge un controllo di costituzionalità che opera non in chiave demolitoria, bensì conformativa, orientando l’interpretazione della fattispecie penale entro i confini dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e colpevolezza.

Estratto della motivazione

15. – Ritiene questa Corte che nessuna di tali questioni sia fondata, essendo possibile e doverosa una interpretazione restrittiva conforme a Costituzione e, prima ancora, alla stessa ratio delle disposizioni censurate. Ciò per le ragioni di seguito anticipate, e più distesamente argomentate nei paragrafi successivi.

Qualsiasi scelta di incriminazione da parte del legislatore deve potersi giustificare al metro del principio di proporzionalità, nonché del principio di necessaria offensività (infra, 15.1.).

Le molteplici censure sollevate dai rimettenti muovono da una interpretazione delle disposizioni censurate, secondo la quale esse attribuirebbero rilievo a qualsiasi condotta di guida di un veicolo successiva all’assunzione, non importa in quale momento, di una sostanza stupefacente o psicotropa. Una simile interpretazione condurrebbe, in effetti, a risultati incompatibili con i principi di proporzionalità e necessaria offensività del reato (infra, 15.2.).

Tuttavia, una interpretazione restrittiva delle disposizioni censurate, conforme alla loro stessa ratio e ai principi costituzionali di proporzionalità e necessaria offensività, nonché compatibile con il testo delle disposizioni stesse, è possibile e doverosa (infra, 15.3.).

Per raggiungere tale risultato, l’area della rilevanza penale ai sensi delle due disposizioni censurate dovrà intendersi limitata a quelle sole ipotesi in cui la condotta di guida successiva all’assunzione di stupefacenti sia posta in essere entro un lasso temporale in cui risulti ragionevole presumere che le sostanze siano ancora in grado di produrre un effetto di alterazione dello stato psicofisico del conducente, tale da influire negativamente sulla sua capacità di guida e creare, così, un pericolo per la sicurezza del traffico stradale significativamente superiore a quello insito in ogni condotta di guida (infra, 15.4.). […]

15.2. – […] Ove tale interpretazione fosse l’unica praticabile, essa risulterebbe effettivamente incompatibile tanto con il principio di proporzionalità […] quanto con quello di necessaria offensività del reato. […]

15.3. – Contrariamente all’avviso dei rimettenti, un’interpretazione restrittiva delle disposizioni censurate […] è però possibile e doverosa. Tale interpretazione appare – anzi – più conforme alla loro stessa ratio […] prima ancora che imposta da esigenze di interpretazione orientata ai principi di proporzionalità e necessaria offensività […], non trovando peraltro ostacolo nel testo delle disposizioni medesime […].

15.4. – I canoni ermeneutici ora rammentati […] imporranno allora che il giudice e, prima ancora, gli organi deputati all’accertamento dei reati in esame circoscrivano l’area delle incriminazioni all’esame alle condotte di guida non solo successive all’assunzione di sostanze stupefacenti, ma che siano altresì poste in essere entro un lasso temporale in cui risulti ragionevole presumere che le sostanze siano ancora in grado di produrre un effetto di alterazione dello stato psicofisico del conducente, tale da influire negativamente sulla sua capacità di guida e creare, così, un pericolo per la sicurezza del traffico stradale significativamente superiore a quello insito in ogni condotta di guida.

In pratica, la prova del reato ordinariamente richiederà che, in un momento cronologicamente prossimo alla condotta di guida, venga accertata la presenza nei liquidi corporei dell’agente di sostanze stupefacenti o psicotrope che per qualità e quantità, in relazione alle singole matrici biologiche in cui sono riscontrate, risultino generalmente idonee, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, a determinare in un assuntore medio un’alterazione delle condizioni psico-fisiche, e conseguentemente delle normali capacità di controllo del veicolo. […]

15.5. – Così interpretate, le due disposizioni in questa sede censurate si sottraggono al dubbio di compatibilità con il principio di precisione (o “tassatività”) della legge penale, che la giurisprudenza di questa Corte ritiene […] implicito nel principio di legalità di cui all’art. 25, secondo comma, Cost. […]

Sotto il primo profilo, il consociato riceverà dai precetti in esame un chiaro avvertimento sulla possibilità di essere sottoposto a sanzione penale, laddove si ponga alla guida di un veicolo in un momento successivo all’assunzione di sostanze stupefacenti, allorché ancora si possa assumere una loro efficacia sul suo organismo. Va da sé che egli saprà di doversi astenere dalla condotta di guida, sino a che tale perdurante efficacia non possa, ragionevolmente, del tutto escludersi. […]

15.6. – Così interpretate, infine, le disposizioni in esame restano indenni anche dagli ulteriori dubbi di legittimità costituzionale sollevati dai rimettenti. […]

16. – In conclusione, le questioni prospettate non sono fondate, a condizione che le disposizioni censurate si interpretino nel senso che, ai fini della responsabilità penale dell’agente, è necessario dimostrare che la condotta ascrittagli ha creato un pericolo per la sicurezza della circolazione stradale.

Ciò comporta che, come poc’anzi chiarito (supra, 15.4.), la prova del reato ordinariamente richiederà che, in un momento cronologicamente prossimo alla condotta di guida, venga accertata la presenza nei liquidi corporei dell’agente di sostanze stupefacenti o psicotrope che per qualità e quantità, in relazione alle singole matrici biologiche in cui sono riscontrate, risultino generalmente idonee, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, a determinare in un assuntore medio un’alterazione delle condizioni psico-fisiche, e conseguentemente delle normali capacità di controllo del veicolo.

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