Materia
Polizia – DASPO – Libertà personale
Tipologia di decisione
Sentenza di rigetto
Sentenza di accoglimento additiva
Oggetto della q.l.c.
Art. 13-bis, co. 1 e 1-bis del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città), convertito in legge 18 aprile 2017, n. 48
Parametri
Art. 13 Cost.[1]
Massime
- Il provvedimento impositivo del “DASPO antirissa” disciplinato dall’art. 13-bis, comma 1 del d.l. 14/2017 (convertito in legge n. 48/2017) non incide in senso limitativo sulla libertà personale di cui all’art. 13 Cost., imponendo esso un divieto di accesso a esercizi e locali «specificamente individuati» in ragione dei luoghi ove sono stati commessi fatti rilevanti o che siano frequentati dalle persone alle quali il prevenuto si associa. Di conseguenza, la mancata previsione di una convalida giudiziale non determina l’incostituzionalità dell’istituto per contrasto con l’art. 13 Cost.
- Per converso, il provvedimento impositivo del “DASPO antirissa aggravato” di cui all’art. 13-bis, comma 1-bis, del d.l. (come convertito), pur risolvendosi in un divieto di accedere a taluni luoghi, anziché nell’obbligo di rimanervi, costituisce una restrizione della libertà personale ai sensi dell’art. 13 Cost., posto che esso si estende potenzialmente a tutti i pubblici esercizi e locali di pubblico trattenimento del territorio provinciale, per un tempo qualificato (sino a 3 anni). L’istituto è pertanto costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui non prevede che in relazione al provvedimento disposto dal questore si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni applicative della riserva di giurisdizione di cui all’art. 6, commi 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401.
Profili d’interesse
- La Corte osserva che il legislatore gode di discrezionalità nel configurare le misure di prevenzione.
- La Consulta rammenta tuttavia come, superata una certa soglia d’afflittività, il controllo giudiziale sui provvedimenti di polizia resti insuperabile; coerentemente, vaglia gli istituti del “DASPO antirissa” e del “DASPO antirissa aggravato” alla luce di tale parametro.
Precedenti connessi
- C. cost., sentenza 12 giugno 1996, n. 193;
- C. cost., sentenza 26 maggio del 2022, n. 127, e ulteriori rinvii;
- C. cost., sentenza 28 luglio 2024, n. 203.
Estratto della motivazione
11.1 – Non vi è dubbio che il legislatore goda di discrezionalità nel configurare le misure di prevenzione, il cui fondamento è «nel principio secondo cui l’ordinato e pacifico svolgimento dei rapporti sociali deve essere garantito, oltre che dal sistema di norme repressive di fatti illeciti, anche da un sistema di misure preventive contro il pericolo del loro verificarsi in avvenire: sistema che corrisponde a una esigenza fondamentale di ogni ordinamento […].
A fronte di nuove sfide mosse al bene primario della sicurezza pubblica il legislatore, nell’esercizio della sua discrezionalità, ha previsto una pluralità di risposte: tra le quali, accanto a essenziali misure non limitative della libertà personale – come il potenziamento degli organici delle forze dell’ordine, la lotta alle dipendenze, la disciplina delle armi, interventi di natura urbanistica per migliorare le condizioni di vita nelle periferie e nelle aree depresse, nonché adeguate politiche sociali – si annoverano anche le misure di prevenzione. Rispetto a esse questa Corte non ritiene precluso, nel rispetto del principio di proporzionalità, l’avanzamento della soglia di tutela. Quest’ultima eventualità, tuttavia, qualora comporti un superamento di una certa soglia di afflittività, impone il rafforzamento delle garanzie applicative grazie all’intervento ineliminabile dell’autorità giudiziaria, che si rende necessario ogni qual volta la misura si presti potenzialmente a determinare restrizioni quantitativamente apprezzabili al lecito agire dell’individuo che ne è colpito […].
15. – Questa Corte reputa che […] il provvedimento impositivo del “DASPO antirissa” disciplinato dal censurato art. 13-bis, comma 1, non incida in senso limitativo sulla libertà personale.
Per tale profilo, va infatti considerato che il divieto di accesso ivi previsto concerne plurimi pubblici esercizi e locali di pubblico trattenimento «specificamente individuati» in ragione dei luoghi ove sono stati commessi i fatti rilevanti o che siano frequentati dalle persone alle quali il prevenuto si associa.
Condizione di legittimità del provvedimento, in altri termini, è che esso inibisca l’ingresso a quei soli locali che l’autorità di pubblica sicurezza è stata in grado di collegare alla commissione delle condotte oppure alla presenza di persone abitualmente associate al prevenuto.
Da ciò consegue che in tal modo il sacrificio imposto non appare quantitativamente eccessivo e quindi non assurge a una restrizione della libertà personale, in quanto il destinatario del provvedimento resta in grado di frequentare, anche abitualmente, altri esercizi pubblici e locali della medesima natura, ove potrà non solo approvvigionarsi di quanto necessario, ma anche costituire eventuali nuovi legami sociali.
16. – Viceversa, questa Corte ritiene che il provvedimento di cui al censurato art. 13-bis, comma 1-bis, pur risolvendosi in un divieto di accedere a taluni luoghi, anziché nell’obbligo di rimanervi, costituisca una restrizione della libertà personale ai sensi dell’art. 13 Cost.
17. – […] L’illegittimità costituzionale nella quale il legislatore è incorso introducendo nell’art. 13-bis il comma 1-bis consiste […] nell’aver accentuato i tratti afflittivi della misura, senza adeguarla alla disciplina costituzionale della libertà personale e, in particolare, alla riserva di giurisdizione contenuta nell’art. 13 Cost.
Per tale ragione, l’art. 13-bis, comma 1-bis, deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui non prevede che in relazione al provvedimento del questore ivi stabilito si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 6, commi 3 e 4, della legge n. 401 del 1989. Tali disposizioni rappresentano, infatti, una grandezza già esistente nell’ordinamento, in quanto, come accennato, si riferiscono al DASPO sportivo con obbligo di firma. Misura che presenta tratti di analogia con il “DASPO antirissa” e per la quale il legislatore, configurandola correttamente come limitativa della libertà personale, ha previsto la convalida da parte dell’autorità giudiziaria. Si tratta, dunque, di una soluzione costituzionalmente adeguata che il legislatore ha peraltro già adottato nell’art. 13-bis censurato, in relazione alla misura dello stesso “DASPO antirissa” ma con obbligo di firma […].
[1] Il giudice a quo denuncia, in subordine, la violazione degli artt. 16 e 117, co. 1, Cost. (in relazione all’art. 2 Prot. n. 4 CEDU) e, in estremo subordine, la violazione degli artt. 2, 3, co. 2, e 16 Cost; le questioni vengono considerate assorbite.