Sentenza n. 12/2026

30/01/2026
Sull'anticipazione da parte dello Stato delle spese del consulente tecnico di parte nominato dal difensore d'ufficio

Testo

Materia

Diritto processuale penale – Spese di giustizia – Gratuito patrocinio

Tipologia di decisione

Sentenza di accoglimento additiva

Oggetto della q.l.c.

Art. 225, co. 2, c.p.p., in relazione agli artt. 102 e 107, co. 3, lett. d), D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia).

Parametri

Art. 3, co 1 – 24, co. 2 – 111, co. 2 – 117, co. 1, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6, par. 3, lett. d), CEDU.

Massima

  • È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 24, co. 2, Cost., l’art. 225, co. 2, c.p.p., nella parte in cui – nell’ipotesi eccezionale di processo in assenza per delitti di tortura ai sensi dell’art. 1, co. 1, della Convenzione di New York del 1984, quando l’impossibilità di provare la conoscenza del processo derivi dalla mancata cooperazione dello Stato di appartenenza dell’imputato – non prevede che l’onorario e le spese del consulente tecnico di parte nominato dal difensore d’ufficio siano anticipati dallo Stato, salvo recupero nei confronti dell’imputato che divenga successivamente reperibile, e liquidati secondo i criteri di cui all’art. 83 del d.P.R. n. 115 del 2002.
  • In tale peculiare fattispecie di processo in absentia, introdotta in via additiva dalla sentenza n. 192 del 2023, l’assenza non è espressione di una scelta volontaria dell’imputato; ne deriva che l’impossibilità per il difensore d’ufficio di nominare un consulente tecnico con anticipazione erariale degli oneri integra un vulnus all’effettività del diritto di difesa e al contraddittorio tecnico, che deve essere compensato mediante un meccanismo eccezionale di anticipazione delle spese, modellato su quello previsto per il difensore d’ufficio dell’imputato irreperibile.

Profili d’interesse

  • La decisione rileva in quanto pronuncia additiva, che interviene a colmare una lacuna normativa emersa a seguito della precedente additiva n. 192/2023, assicurando coerenza sistemica tra la speciale ipotesi di processo in absentia per delitti di tortura e il regime delle garanzie difensive.

Precedenti connessi

Estratto della motivazione

9. – Ciò posto, le questioni sono fondate in riferimento all’art. 24, secondo comma, Cost.

9.1. – Deve, anzitutto, rilevarsi che non erra il giudice a quo nel ritenere che la disciplina della consulenza tecnica di parte, là dove contempla come unica possibilità di anticipazione erariale dei costi ad essa relativi l’ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato, non si presti, per la sua formulazione rigida, ad una lettura estensiva costituzionalmente orientata.

9.2. – Parimenti condivisibile è la premessa interpretativa secondo la quale il difensore d’ufficio che anticipi le spettanze per il consulente non può ottenerne il rimborso in sede di liquidazione delle proprie competenze ai sensi degli artt. 116 e 117 t.u. spese di giustizia, in quanto i predetti oneri non rientrano tra le spese in senso tecnico rifondibili secondo le modalità indicate da tali disposizioni. […]

9.3. – Eppure, la facoltà, riconosciuta alle parti dagli artt. 225 e 233 cod. proc. pen., di farsi assistere da un consulente tecnico risponde alla fondamentale esigenza di assicurare una partecipazione fattiva al contraddittorio tecnico-peritale garantendo, al contempo, il diritto di ricercare la prova scientifica e di contribuire alla sua formazione nel dibattimento.

Il consulente non si limita, infatti, ad accreditare sul piano tecnico-scientifico le argomentazioni della parte, ma, da un lato, può contribuire alla elaborazione del responso esperto nel contraddittorio con il perito e, dall’altro, può assolvere una vera e propria funzione testimoniale […].

9.3.1. – La rilevanza costituzionale dell’ausilio delle conoscenze tecnico-scientifiche nel processo penale è stata più volte sottolineata da questa Corte.

Il consulente tecnico è, infatti, parte integrante dell’ufficio di difesa dell’imputato, nel cui interesse presta la propria opera mediante l’apporto di argomenti, rilievi e osservazioni tecniche che hanno sostanzialmente natura di attività difensiva […].

La consulenza tecnica ha, dunque, «giuridica rilevanza di difesa nei limiti segnati dalle regole tecniche che ne costituiscono l’oggetto» […] ed è posta «a maggior garanzia della regolarità del contraddittorio» […], sicché ogni limitazione sostanziale imposta a tale strumento si risolve in una menomazione del diritto ex art. 24 Cost. […].

9.4. – Tale esigenza di tutela non è, invece, ravvisabile nel processo in absentia, nel quale la rinuncia dell’imputato a presenziare al processo coinvolge tutti i suoi diritti partecipativi, ivi compresa la facoltà di valersi di un consulente di parte. […]

9.4.2. – Ciò significa che quando, come nella fattispecie in scrutinio, un contegno sintomatico dell’abdicazione dell’imputato ai suoi diritti partecipativi non sia ravvisabile, le garanzie minime riconosciute dalla disciplina del processo in absentia possono rivelarsi inadeguate.

Per effetto dell’intervento additivo operato dalla sentenza n. 192 del 2023, quando è contestato un delitto compiuto mediante atti di tortura, il giudice può procedere in assenza anche se è impossibile stabilire se l’imputato, pur consapevole del procedimento, abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo a suo carico, qualora tale impossibilità derivi dalla mancata assistenza dello Stato di appartenenza. […]

Questa Corte ha, inoltre, precisato che, poiché il diritto dell’imputato di presenziare al processo per esercitarvi l’autodifesa ha natura di diritto fondamentale garantito dagli artt. 111 Cost. e 6 CEDU, all’accertato vulnus costituzionale deve essere posto rimedio «per linee interne al sistema delle garanzie, senza alcun sacrificio, né condizionamento, delle facoltà partecipative dell’imputato, ma unicamente con una diversa scansione temporale del loro esercizio» […].

9.5. – Ciò posto, nella eccezionale ipotesi di processo in absentia di cui si tratta, l’integrazione delle garanzie difensive auspicata dalla Corte d’assise rimettente non solo non contrasta con la volontà degli imputati, che, a causa della condotta non collaborativa dello Stato egiziano, non può neppure presumersi, ma […] si rende necessaria al fine di attenuare il divario tra gli strumenti partecipativi del pubblico ministero e delle parti private e le limitate possibilità difensive spettanti ai difensori d’ufficio. […]

Nel caso di specie, tale limite si traduce in un ostacolo ingiustificato all’esercizio del diritto di difesa ex art. 24 Cost.

Nello speciale processo di cui si tratta si pone, pertanto, l’esigenza di compensare la restrizione di tutela che inevitabilmente si correla all’assenza, pur incolpevole, degli imputati, sollevando il difensore d’ufficio dall’onere economico derivante dalla nomina del consulente. […]

9.6. – Il rilevato vulnus costituzionale deve essere sanato introducendo un’ipotesi eccezionale di anticipazione erariale degli onorari e delle spese del consulente tecnico, salva la possibilità, per lo Stato, di recuperare i relativi importi nei confronti degli imputati nel caso in cui divengano reperibili. […]

Tra le discipline già esistenti, il paradigma più idoneo va, pertanto, rinvenuto nell’anticipazione erariale, salvo recupero, prevista in favore del difensore d’ufficio dell’imputato irreperibile dall’art. 117 t.u. spese di giustizia. […]

10. – L’art. 225, comma 2, cod. proc. pen. deve, pertanto, essere dichiarato costituzionalmente illegittimo, in riferimento all’art. 24, secondo comma, Cost., nella parte in cui – per l’ipotesi in cui si proceda in assenza per uno dei delitti definiti dall’art. 1, comma 1, della Convenzione di New York contro la tortura, quando, a causa della mancata assistenza dello Stato di appartenenza dell’imputato, sia impossibile avere la prova che questi, pur consapevole della pendenza del procedimento, sia stato messo a conoscenza della pendenza del processo –, non prevede che l’onorario e le spese spettanti al consulente tecnico di parte nominato dal difensore d’ufficio sono anticipati dallo Stato, salvo il diritto di ripeterne gli importi nei confronti dell’imputato che si renda successivamente reperibile, e liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall’art. 83 del t.u. spese di giustizia.

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