Legge n. 34/2026

11/03/2026
Legge annuale PMI

Testo

Titolo

Legge annuale sulle piccole e medie imprese

Materie

Innovazione tecnologica – Imprese medie e piccole

Principali previsioni

  • Si dispone l’agevolazione del regime di sospensione d’imposta (dal 2026 al 2028) in favore delle imprese che stipulano o aderiscono a un contratto di rete, limitatamente alle quote degli utili, accantonate ad apposita riserva, che vengono impegnate per gli investimenti previsti dal programma comune di rete [art. 1].
  • Vengono definiti modalità e termini di affluenza delle risorse messe a disposizione per interventi di riconversione e di riqualificazione produttiva in determinate aree industriali interessate da crisi non complesse, per sostenere programmi di sviluppo proposti dalle PMI nella filiera della moda, anche con riferimento alle aggregazioni di imprese [art. 3].
  • Le Centrali consortili sono individuate quali enti mutualistici di sistema, volti a migliorare la competitività delle MPMI attraverso paradigmi organizzativi innovativi e solidali e sono poste sotto la vigilanza del Ministero delle imprese e del Made in Italy che ne accerta e garantisce il rispetto dei requisiti mutualistici e ne procede al riconoscimento [art. 4, co. 1-2]. Il Governo è delegato a disciplinare, entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge, il funzionamento e la vigilanza degli enti in questione. [art. 4, co. 3].
  • Il Governo è delegato per la razionalizzazione, il riordino e la semplificazione della disciplina dei confidi entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge. [art. 7].
  • Sono disposte modifiche alla disciplina della cartolarizzazione dei crediti: l’estensione della disciplina alle operazioni di cartolarizzazione di crediti futuri, nonché a quelle concernenti i proventi derivanti dalla titolarità, in capo alle società, di beni mobili non registrati; – l’inclusione nella destinazione patrimoniale a vantaggio del finanziatore anche dei beni da cui derivano i crediti oggetto dell’operazione, ivi inclusi i prodotti derivanti dalla loro combinazione e/o trasformazione; – la possibilità di dare alla segregazione una veste societaria, mediante trasferimento a una società veicolo d’appoggio. [art. 8].
  • Il Capo III introduce diverse norme in materia di semplificazione: sono esonerate dall’obbligo di assicurazione i carrelli elevatori, quando operano all’interno di aree aziendali, stabilimenti, magazzini o depositi, e gli altri veicoli utilizzati dalle imprese in zone non accessibili al pubblico nelle stazioni ferroviarie, nelle aree portuali e aeroportuali, nonché le macchine agricole prive dell’immatricolazione o dell’idoneità alla circolazione, usate in spazi non accessibili al pubblico [art. 9]; sono definiti gli operatori della distribuzione di prodotti alimentari nel settore HORECA ed è determinata la percentuale minima dei ricavi per ottenere la qualificazione [art. 13]; sono ridotti i tempi relativi alla facoltà dei consorzi industriali di riacquistare le aree cedute e gli stabilimenti relativi alle attività cessate [art. 14]; il Governo è delegato a razionalizzare, riordinare e aggiornare la disciplina dell’artigianato, in attuazione dell’articolo 45, comma 2, della Costituzione, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge [art. 15]; è vietata la promozione di prodotti o servizi, che contengano riferimenti all’artigianalità, da parte di aziende non regolarmente iscritte all’albo provinciale delle imprese artigiane o che, in subordine, non realizzano direttamente tali prodotti [art. 16]; èdemandata ad apposito decreto ministeriale la definizione di una nuova disciplina concernente le caratteristiche analitiche e i requisiti qualitativi delle diverse tipologie di birra, nonché le relative modalità di accertamento [art. 17].
  • Il Capo IV introduce misure di contrasto alle recensioni online illecite relative a prodotti, prestazioni e servizi offerti dalle imprese della ristorazione e dalle strutture del settore turistico situate in Italia, volte a garantire recensioni online attendibili e provenienti da chi abbia effettivamente utilizzato o acquistato il prodotto, la prestazione o il servizio [art. 18]. Si considera lecita la recensione online scritta entro quindici giorni dall’esperienza, ed entro due anni dalla pubblicazione, da chi l’ha realmente vissuta e purché la descriva in modo pertinente alla realtà dei fatti e non dietro incentivi offerti dal fornitore o da terzi [art. 19, co. 1]. Il legale rappresentante della struttura recensita può segnalare le recensioni illecite secondo la procedura prevista dal Digital Services Act [art. 19, co. 2]. È vietata, sotto vigilanza dell’AGCM, la compravendita di recensioni, apprezzamenti o interazioni, anche tra imprenditori e intermediari, indipendentemente dalla loro diffusione [art. 20]. Tali disposizioni non si applicano alle recensioni già pubblicate alla data di entrata in vigore della legge [art. 22].

Iniziativa

Governativa

Letture e testi

I lettura

S.1484 che assorbe S.37 e S.565

C.2673

II lettura

S.1484-B

Durata dell’esame parlamentare

Dal 12 maggio 2025 al 4 marzo 2026
(9 mesi, 20 giorni)

Legge n. 152/2026

Interventi infrastrutturali e di attuazione del PNRR
07/08/2026

Legge n. 145/2026

Conversione del DL su giustizia, Migrazione e asilo
07/08/2026

Legge n. 142/2026

Conversione del DL sport
04/08/2026
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