Materia
Pena – Sospensione condizionale
Tipologia di decisione
Sentenza di accoglimento parziale
Sentenza di rigetto
Oggetto della q.l.c.
Artt. 164, co. 2, n. 1), e 178, ultimo inciso, c.p.
Parametri
Art. 3 – Art. 25 Cost. – Art. 27 Cost.[1]
Massime
- L’art. 164, co. 2, n. 1), c.p. è incostituzionale nella parte in cui preclude la concessione della sospensione condizionale della pena a chi abbia riportato precedente condanna a pena detentiva per la quale sia intervenuta riabilitazione, anche nell’ipotesi in cui le pene cumulate siano superiori ai limiti di cui agli artt. 163 e 164, co. 4, c.p. Ciò in quanto la valutazione sull’applicabilità della sospensione condizionale, lungi dall’essere affidata ad automatismi, deve compiersi sul presupposto che «la personalità umana è soggetta ad evoluzione e cambiamenti». Ne consegue che non è ragionevole condizionare l’apprezzamento sulla proclività al reato del soggetto a valutazioni espresse in passato, talvolta anche remoto, da un diverso giudice. Al contrario, spetta all’autorità giudiziaria chiamata a pronunciarsi sul nuovo fatto di reato esercitare in piena autonomia la propria discrezionalità, formulando la «prognosi di ravvedimento» secondo i criteri indicati dall’art. 133 c.p. Tale valutazione si inserisce in una prospettiva che riconosce la sospensione condizionale come uno degli istituti chiave in relazione alla funzione rieducativa della pena sancita dall’art. 27, co. 3, Cost.
- L’art. 178 c.p. si limita a disciplinare le conseguenze della riabilitazione senza precludere, in presenza di una precedente condanna oggetto di riabilitazione, la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Non vi è, pertanto, ragione per dichiararne l’illegittimità costituzionale, donde la non fondatezza della censura che la investe.
Profili d’interesse
- La decisione rileva in quanto dà valore all’espressa rivendicazione di spazi di discrezionalità del giudice nella valutazione sull’applicabilità della sospensione condizionale.
- La Corte ribadisce che la valutazione sull’applicabilità della sospensione condizionale, pur nel rispetto dei presupposti fissati dalla discrezionale del legislatore, deve essere effettuata dal giudice atteso che «la personalità umana è soggetta ad evoluzione e cambiamenti». In tale prospettiva, la Corte, nel rafforzare un’interpretazione dell’istituto coerente con il principio costituzionale della funzione rieducativa della pena, chiarisce i limiti tra l’ambito di intervento del legislatore e quello riservato al giudice.
Precedenti connessi
- C. cost., sentenza 12 luglio 2022, n. 174;
- C. cost., sentenza 10 giugno 1970, n. 86;
- C. cost., sentenza 5 aprile 1971, n. 73;
- C. cost., sentenza 28 aprile 1976, n. 95;
- C. cost., sentenza 18 luglio 1991, n. 361;
- C. cost., sentenza 19 dicembre 2024, n. 208.
Estratto della motivazione
6.2. – [L]a valutazione sull’applicabilità della sospensione condizionale, lungi dall’essere affidata ad automatismi, deve compiersi sul presupposto che «la personalità umana è soggetta ad evoluzione e cambiamenti», non essendo, pertanto, «ragionevole condizionare l’apprezzamento sulla proclività al delitto del colpevole» a una «valutazione effettuata in tempo precedente o addirittura remoto da altro giudice» […], dovendo, invece, lasciarsi all’autorità giudiziaria, chiamata a pronunciarsi sulla responsabilità per il nuovo reato, la libertà di compiere quella «prognosi di ravvedimento» – che è alla base della connessione del beneficio – «secondo le regole di giudizio di cui all’art. 133 del codice penale» […] e nella prospettiva che concepisce la sospensione condizionale come uno di quegli «istituti chiave nell’ottica della funzione oggi costituzionalmente assegnata alla pena dall’art. 27, terzo comma, Cost.» […].
In forza di tali considerazioni, pertanto, è irragionevole che – pel sol fatto dell’esistenza di una precedente condanna, oggetto di riabilitazione – sia preclusa al giudice quella valutazione prognostica sull’assenza di proclività a delinquere che gli è, invece, consentita in presenza di una condanna anteriormente comminata e sospesa, e dunque pur sempre basata su di una prognosi di non recidività rivelatasi fallace. Non si comprende, infatti, quale sia il maggior “stigma” che connota – rispetto a quanto si verifica nell’ipotesi da ultimo delineata – la condotta del soggetto riabilitato, giacché il medesimo ha disatteso le aspettative in ordine alla propria completa risocializzazione non meno di chi abbia già fruito della sospensione, potendone, però, beneficiare nuovamente.
D’altra parte, corrobora la conclusione nel senso dell’accoglimento della questione la constatazione che due dei principali progetti governativi di riforma del codice penale, varati tra la fine del secolo trascorso e l’inizio dell’attuale, pur muovendo da visioni opposte della sospensione condizionale della pena, giacché l’una diretta a estendere la portata dell’istituto, l’altra invece a ridurla, concordassero sulla necessità dell’abrogazione dell’art. 164, secondo comma, numero 1), cod. pen., ritenuto non più in linea con la disciplina dell’istituto, conseguita agli interventi di questa Corte, prima ancora che del legislatore.
6.3. – Non osta, invece, alla declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 164, secondo comma, numero 1), cod. pen., la circostanza […] che l’accoglimento della questione avrebbe come ulteriore conseguenza di escludere che, in caso di precedente condanna oggetto di riabilitazione, la pena detentiva per delitto illo tempore comminata possa rilevare anche (solo) ai fini dell’osservanza dei limiti di pena di cui agli artt. 163 e 164, quarto comma, cod. pen., così consentendo la fruizione del beneficio pur quando, cumulata la pena detentiva oggetto di sospensione con quella in precedenza irrogata, siano superati, appunto, tali limiti.
Questa Corte, invero, ha affermato che la sospensione condizionale è istituto la cui disciplina resta rimessa «all’apprezzamento discrezionale del legislatore in via generale ed astratta prima ancora che a quello del giudice, da compiersi caso per caso» […], avendo pure precisato che la discrezionalità legislativa – che, in via generale, contraddistingue tutti gli interventi operati nella modulazione degli «istituti del diritto penale punitivo “non carcerario”» […] – si è tradotta, in particolare, nell’aver fissato quale «preliminare condizione» per l’operatività dell’istituto «che la pena inflitta non ecceda un certo limite» […], ritenendo tale scelta espressione di quell’«ampia discrezionalità» di cui il legislatore «gode nella conformazione dell’istituto stesso» […], discrezionalità nel cui esercizio «spicca» proprio la previsione di detto «limite massimo di pena detentiva concretamente inflitta (ordinariamente, pari a due anni)» […].
Tali rilievi, tuttavia, non precludono l’accoglimento della questione sollevata.
Invero, la circostanza che la richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 164, secondo comma, numero 1), cod. pen., avrebbe come effetto di consentire la fruizione della sospensione condizionale anche quando, come nel caso oggetto del giudizio a quo, risultino superati – in ragione del cumulo delle pene detentive irrogate, rispettivamente, con la precedente pronuncia, oggetto di riabilitazione, e con quella successiva – i limiti di cui al combinato disposto degli artt. 163 e 164, quarto comma, cod. pen., deve considerarsi una conseguenza intrinsecamente connaturata alle caratteristiche proprie dell’istituto della riabilitazione.
Difatti, l’intervenuta riabilitazione comporta l’estinzione di «ogni» effetto penale della condanna, tra i quali vi sarà – una volta rimossa, in ragione della decisione di questa Corte, l’automatica preclusione alla concessione della sospensione condizionale, derivante dalla precedente condanna oggetto di riabilitazione – anche quello che la pena detentiva per delitto già comminata non potrà assumere rilievo neppure ai fini del cumulo previsto dagli artt. 163 e 164, quarto comma, cod. pen.
6.4. – Non ignora questa Corte che la descritta “neutralizzazione” degli effetti della condanna oggetto di riabilitazione potrebbe rivelarsi non irreversibile, potendo pur sempre verificarsi – alle condizioni indicate dall’art. 180 cod. pen. – la revoca di diritto della riabilitazione già intervenuta (la quale, peraltro, richiede una pronuncia che la dichiari, affinché possano prodursi i suoi effetti ex tunc: […]). Evenienza, a ben guardare, suscettibile persino di concretizzarsi allorché il delitto – non colposo, nonché commesso nel lasso temporale di sette anni, al quale dà rilievo la norma testé richiamata – sia proprio quello in relazione al quale si discuta della possibilità della sospensione della pena. Ricorrendo, tuttavia, una situazione siffatta, resterebbe ferma, per il giudice chiamato a pronunciarsi sulla responsabilità per tale ulteriore reato, la possibilità di procedere alla revoca della riabilitazione, giusta il disposto dell’art. 683, comma 1, secondo periodo, del codice di procedura penale, a mente del quale è il tribunale di sorveglianza a decidere sulla revoca della riabilitazione, sempre che non sia già stata «disposta con la sentenza di condanna per altro reato». Risulta, dunque, evidente che in presenza di tale situazione, rivivendo – in ragione della disposta revoca – gli effetti della precedente condanna, tornerebbe a operare anche la preclusione alla concessione della sospensione derivante dal cumulo delle pene di cui al combinato disposto degli artt. 163 e 164, quarto comma, cod. pen.
[1] La sentenza affronta anche profili ulteriori, che non sono oggetto di questo report.