Materia
Reati – Favoreggiamento della prostituzione
Tipologia di decisione
Sentenza di rigetto
Oggetto della q.l.c.
Art. 3, co. 1, n. 8), legge 20 febbraio 1958, n. 75 (Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui)
Parametri
Art. 3 – Art. 111, co. 2 Cost.
Massima
- Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, co. 1, n. 8), legge n. 75/1958, relative all’asserita irragionevole sproporzione del trattamento sanzionatorio in assenza della possibilità di operare una concreta modulazione della pena, con riferimento al reato di favoreggiamento della prostituzione, sia nella parte in cui la disposizione commina la pena della reclusione “da due a sei anni” anziché “fino a sei anni”, sia nella parte in cui non prevede la possibilità di attenuare il trattamento sanzionatorio per i casi di lieve entità.
Profili d’interesse
- La decisione rileva in quanto ribadisce l’ampio margine di discrezionalità riconosciuto al legislatore nelle scelte di politica criminale, includendovi sia la previsione della punibilità anche di condotte animate da finalità di “protezione” oggettivamente idonee ad agevolare lo scambio sessuale a pagamento, sia la valutazione circa l’adeguatezza della pena minima rispetto al disvalore sociale della condotta, nonché la scelta di assoggettare o meno le fattispecie di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione al medesimo trattamento sanzionatorio.
Precedenti connessi
- C. cost., sentenza 9 settembre 2013, n. 183.
Estratto della motivazione
7. – [L]a giurisprudenza costituzionale si è da sempre mostrata particolarmente attenta ai risvolti applicativi del principio di proporzionalità delle pene, come testimonia, tra l’altro, proprio la riflessione sul delitto di favoreggiamento della prostituzione. [Q]uesta Corte ha invero sottolineato il dovere interpretativo del giudice di ricondurre la fattispecie delittuosa in esame, che è denotata da spiccata latitudine descrittiva, entro confini di punibilità che siano conformi, per l’appunto, al principio di proporzionalità nella sua proiezione concreta: in linea di principio, la configurabilità del reato va quindi esclusa «in presenza di condotte che, in rapporto alle specifiche circostanze, si rivelino concretamente prive di ogni potenzialità lesiva» […].
In tale prospettiva, non è irrilevante il fatto che la giurisprudenza di legittimità […] rinvenga un’attitudine concretamente lesiva nella condotta dell’accompagnamento delle prostitute, che è stata contestata ai tre imputati del giudizio a quo. […]. In tale contesto, l’accompagnamento delle prostitute, per giunta, nella specie, abituale, costituisce «una condotta attiva funzionalmente orientata a migliorare le condizioni organizzative per l’esercizio in concreto della prostituzione» […], la quale non perde il proprio intrinseco disvalore neppure qualora risulti caratterizzata, in ipotesi, da un intento protettivo nei confronti del soggetto debole, posto che, come pure è stato affermato, «la presenza sul posto a garanzia di violenze e minacce realizza la protezione necessaria» perché l’attività di prostituzione possa svolgersi […].
L’incriminazione del favoreggiamento, ai sensi dell’art. 3, primo comma, numero 8), della legge n. 75 del 1958, è dunque strumentale all’obiettivo di tutelare i diritti fondamentali e la dignità umana della persona che, proprio a causa della descritta situazione di vulnerabilità, cade nel vortice della prostituzione. Pertanto, l’assoggettamento a pena anche delle azioni che, pur se con intento di “protezione”, oggettivamente agevolano il compimento dello scambio sessuale a pagamento si inscrive coerentemente nel descritto quadro di politica criminale, perseguito dal legislatore, rendendo esercizio di discrezionalità quello di stabilire tanto se una determinata pena minima sia, o meno, adeguata al riscontrato disvalore sociale, quanto se le due fattispecie di favoreggiamento e di sfruttamento della prostituzione siano meritevoli del medesimo trattamento sanzionatorio.
Non possono trovare adesione, pertanto, le osservazioni del rimettente circa l’esigenza che la mera condotta di accompagnamento delle prostitute, nel contesto fattuale dallo stesso descritto, sia derubricata a fatto di minore gravità e che, per l’effetto, la previsione normativa venga rimodulata mediante l’elisione dell’attuale pena minima […].
8. – [N]on sono fondate neanche le questioni di legittimità costituzionale sollevate in via subordinata con riferimento alla mancata previsione della possibilità di attenuare il trattamento sanzionatorio per i casi di lieve entità.
Va, al riguardo, rimarcato che l’attuale formulazione della norma penale non esclude, di per sé, la possibilità, per il giudice, di avvalersi di altri strumenti approntati dall’ordinamento, rimessi alla sua libera valutazione, i quali comunque consentono di pervenire ad un’attenuazione del trattamento sanzionatorio […].
È pur vero che, […] le attenuanti generiche non possono, di per sé, servire a correggere una sproporzione intrinseca dei minimi edittali […]. E tuttavia, secondo la giurisprudenza costituzionale, tale istituto svolge «l’essenziale funzione di attribuire rilevanza, ai fini della commisurazione della sanzione, a specifiche e puntuali caratteristiche del singolo fatto di reato o del suo autore – non tipizzabili ex ante dal legislatore in ragione della loro estrema varietà, e diverse da quelle che già integrano ipotesi “nominate” di attenuazione della pena – che connotano il fatto di un minor disvalore, rispetto a quanto la conformità della condotta alla figura astratta del reato lasci a prima vista supporre» […].
Ancor più in radice, […] occorre ribadire che l’ordinamento predispone un ampio ventaglio di rimedi per ricondurre a proporzionalità un determinato trattamento sanzionatorio, qualora il giudice ritenga che esso non sia calibrato sui concreti accadimenti. In particolare, lo strumento di chiusura a disposizione del giudice, che assurge a vero e proprio canone ermeneutico, è quello di ritenere che la condotta contestata all’imputato non sia effettivamente sussumibile nella descrizione tipica del reato […].
Siffatta operazione, che costituisce attuazione del principio di offensività in concreto, consente al giudice «di espungere dalla fattispecie – nei limiti in cui il dato normativo lo consenta – condotte incapaci di attingere la soglia di disvalore congeniale alla gravità del compasso edittale, collocandosi così in una zona in cui alla “formale” integrazione degli elementi costitutivi della fattispecie astratta non corrisponde, sul piano “sostanziale”, l’integrazione del nucleo di disvalore che dovrebbe caratterizzare quella fattispecie, secondo la stessa valutazione del legislatore riflessa nella misura della pena edittale»[…].
[I]l descritto criterio interpretativo-applicativo, che il giudice è chiamato ad osservare, è stato già valorizzato da questa Corte, con la sentenza n. 141 del 2019, proprio con riguardo al delitto di favoreggiamento della prostituzione, laddove si è chiarito, in rapporto alla disciplina vigente, che «resta d’altra parte ferma, in ogni caso, l’operatività del principio di offensività nella sua proiezione concreta e, dunque, il potere- dovere del giudice comune di escludere la configurabilità del reato in presenza di condotte che, in rapporto alle specifiche circostanze, si rivelino concretamente prive di ogni potenzialità lesiva» […].
9.– In conclusione, deve ribadirsi che, per la fattispecie di reato in esame, la latitudine della pena, che va da un minimo di due ad un massimo di sei anni di reclusione, «ben consente al giudice di infliggere in concreto una pena del tutto proporzionata alla gravità della violazione», come, non a caso, questa Corte ha già avuto occasione di affermare con una delle più risalenti pronunce in tema […]. Il legislatore, mediante una descrizione generica della fattispecie incriminatrice, ha infatti «preferito lasciare al giudice un largo potere di valutazione della concreta varietà del fatto, prendendo in considerazione tutti gli elementi indicati dall’art. 133 del codice penale fra cui la natura, la specie, i mezzi, l’oggetto, il tempo ed il luogo ed ogni altra modalità dell’azione» […], fermo restando che il concetto di agevolazione della prostituzione altrui (così come, del resto, quello di sfruttamento) presenta «una obiettività ben definita, anche perché acquisit[o] da tempo nel Codice penale e sottopost[o] a lunga elaborazione dottrinale» […].
Rimangono dunque intatti, per il giudice comune, i margini di apprezzamento della pena in relazione alla gravità dei fatti concreti contestati a titolo di favoreggiamento della prostituzione.