Titolo
Adesione al Protocollo emendativo della Convenzione relativa alle infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili, fatto a Montréal il 4 aprile 2014
Materie
Trasporto aereo
Principali previsioni
- Si stabilisce la giurisdizione dello Stato di atterraggio, nel caso in cui l’aeromobile a bordo del quale è stato commesso un illecito atterri nel territorio del predetto Stato ed il presunto autore si trovi ancora a bordo, e la giurisdizione dello Stato dell’operatore, nel caso in cui l’aeromobile sia stato noleggiato senza equipaggio ad un operatore che abbia la sede principale oppure, in mancanza, la residenza permanente in tale Stato [art. 3].
- Si recano disposizioni che riguardano l’obbligo di consultazione tra gli Stati che intendano esercitare la propria giurisdizione rispetto al comportamento di un passeggero [art. 5].
- Si prevede la soppressione della definizione di aeromobile già prevista dall’articolo 5, comma 2 della Convenzione [art. 6].
- Si disciplinano casi in cui il comandante, per garantire la sicurezza dell’aeromobile o delle persone a bordo, per mantenere l’ordine, consegnare una persona alle autorità competenti o per farla sbarcare, possa esigere l’assistenza dell’equipaggio o dei passeggeri [art. 7].
Iniziativa
Governativa
Letture e testi
I lettura
Durata dell’esame parlamentare
Dal 7 aprile 2025 al 25 marzo 2026
(11 mesi e 18 giorni)
A cura di Marco Melpignano
Dottorando di ricerca in Diritto costituzionale – Università di Bari «A. Moro»