Materia
Concorrenza – AGCM – Tributi
Tipologia di decisione
Sentenza di rigetto
Oggetto della q.l.c.
Art. 10, commi 7-ter e 7-quater di cui all’art. 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato)
Parametri
Art. 3 Cost. – 53 Cost. – 117 Cost. (quest’ultimo in relazione al principio del diritto dell’Unione europea di non discriminazione, di cui alla Direttiva (UE) dell’11 dicembre 2018, n. 2019/1; agli artt. 101, 102 e 103 TFUE; al Regolamento (CE) 16 dicembre 2002, n. 1/2003; all’art. 4, par. 3, TUE; agli artt. 20 e 21, par. 1 TFUE.)
Massima
- Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 10, commi 7-ter e 7-quater della legge n. 287/1990, il quale, per assicurare il funzionamento dell’AGCM, prevede una contribuzione a carico delle sole imprese con fatturato superiore a 50 milioni di euro. In particolare, le disposizioni censurate non violano gli artt. 3 e 53 Cost., spettando al legislatore un’ampia discrezionalità in relazione alle finalità cui s’ispira l’attività di imposizione fiscale, con il solo il limite della non arbitrarietà e della non manifesta irragionevolezza e sproporzione. Non è violato neppure l’art. 117 Cost., evocato in relazione al diritto eurounitario, in parte per le identiche ragioni esposte in riferimento ai parametri nazionali, in parte perché non è provato che il meccanismo di finanziamento possa condizionare, sia pure indirettamente, l’indipendenza dell’Autorità.
Profili d’interesse
- La Corte ricorda l’estensione della discrezionalità del legislatore in materia fiscale, la quale, pur ampia, incontra i propri limiti nei principi di non arbitrarietà e non manifesta irragionevolezza e sproporzione. Ciò caratterizza anche la disciplina di attuazione dell’ordinamento europeo, quale è quella relativa all’antitrust.
Precedenti connessi
Sulla medesima questione
- C. cost., sentenza 14 dicembre 2017, n. 269.
Sui limiti alla discrezionalità del legislatore in materia fiscale
- C. cost., sentenza 21 marzo 2025, n. 34, ed ulteriori rinvii.
- C. cost., sentenza 11 febbraio 2015, n. 10.
Estratto della motivazione
8.1.– [Un] primo gruppo [di censure], fondato sulla asserita violazione degli artt. 3 e 53 Cost., contesta le conclusioni raggiunte da questa Corte nella sentenza n. 269 del 2017 nel dichiarare non fondate questioni analoghe, sollevate in riferimento agli stessi parametri costituzionali.
9.1.– È stato […] sottolineato, nella sentenza n. 269 del 2017, che «”al legislatore spetta un’ampia discrezionalità in relazione alle varie finalità alle quali s’ispira l’attività di imposizione fiscale” (sentenza n. 240 del 2017), con il solo il limite della non arbitrarietà e della non manifesta irragionevolezza e sproporzione. In questa prospettiva […] non può ritenersi costituzionalmente illegittima la scelta del legislatore di imporre la contribuzione in esame esclusivamente a carico delle imprese che si contraddistinguono per una presenza significativa sui mercati, perché dotate di una particolare struttura e perché caratterizzate da una rilevante dimensione economica: tali imprese, infatti, in base all’id quod plerumque accidit, sono le destinatarie prevalenti dell’attività dell’Autorità medesima e, quindi, le maggiori responsabili della relativa spesa. Alla luce di tale ratio la selezione legislativa dei soggetti tenuti alla contribuzione non appare né arbitraria, né irragionevole […].
9.2. – [R]ispetto al contributo in oggetto, un elevato fatturato ben può considerarsi un valido indice rivelatore di ricchezza e quindi di capacità contributiva in quanto denota la conclusione di un numero considerevole di contratti e un notevole volume d’affari e, pertanto, una rilevante presenza sul mercato, indicativa della detenzione di una quota significativa di tale mercato […].
9.6. – Quanto poi alla scelta dell’importo di 50 milioni di euro quale valore a partire dal quale il contributo è dovuto, l’esistenza di “soglie di valore”, superate le quali scattano delle conseguenze giuridiche – positive o negative che siano per i destinatari delle norme – sono spesso previste dalla legge per stabilire obblighi, imposizioni fiscali o, al contrario, esenzioni e agevolazioni.
La scelta legislativa nell’individuazione di una “soglia” di valore a partire dalla quale sorgono delle conseguenze giuridiche è stata già dichiarata costituzionalmente legittima da questa Corte in quanto «[i]l legislatore gode […] di un’ampia discrezionalità nell’individuazione della soglia che garantisce i mezzi adeguati alle esigenze di vita, essendo chiamato a operare un complesso bilanciamento di interessi, che risente, ovviamente, del tipo di interessi implicati. Tale discrezionalità incontra il solo limite della manifesta irragionevolezza e sproporzione» (sentenza n. 216 del 2025) […].
10.– [Un] secondo gruppo di censure, […] accomunate dalla circostanza di riguardare norme dell’Unione europea attraverso il richiamo all’art. 117, primo comma, Cost., [… può essere distinto] in due sottogruppi.
10.1.– Il primo sottogruppo riguarda doglianze che, richiamando alcune norme poste a tutela della concorrenza e del mercato in campo unionale (artt. 101, 102 e 103 TFUE, regolamento CE n. 1/2003) e i principi di uguaglianza e di non discriminazione (artt. 20 e 21, paragrafo 1 CDFUE), costituiscono una sostanziale ripetizione delle censure già affrontate a proposito del primo gruppo di questioni sollevate in riferimento ai parametri di cui agli artt. 3 e 53 Cost.
Esse non sono fondate per le stesse motivazioni già espresse […].
10.2.– Il secondo sottogruppo di questioni lamenta una violazione dei principi in tema di indipendenza dell’Autorità in quanto le disposizioni censurate, addossando l’intero peso del finanziamento dell’AGCM sulle società di capitali con fatturato superiore ai 50 milioni di euro, lederebbero l’indipendenza e – dunque – l’efficacia dell’azione dell’Autorità nello svolgere il suo compito di perseguire le condotte anticoncorrenziali, così violando il principio di leale collaborazione imposto agli Stati membri dall’art. 4, paragrafo 3, TUE, che implica il divieto di adottare misure che possano compromettere la realizzazione degli obiettivi dell’Unione […].
Anche le questioni del secondo sottogruppo non sono fondate […].
[I]l legislatore nazionale dispon[e] di un’ampia discrezionalità in merito alla scelta del sistema di finanziamento dell’AGCM che ritenga più opportuno, purché quest’ultima sia indipendente da influenze esterne e purché disponga dei mezzi sufficienti per svolgere al meglio i propri compiti.
Non vi è […] alcuna evidenza in merito a interferenze che possano condizionar[e], sia pure indirettamente, l’attività [dell’Autorità] o a qualche circostanza che possa anche solo mettere in dubbio che l’Autorità [stessa] non disponga di mezzi adeguati per svolgere con efficacia i suoi compiti […].
11.– In conclusione, deve ribadirsi la perdurante validità delle affermazioni contenute nella sentenza n. 269 del 2017, ossia che non è irragionevole far gravare sulle società di capitali caratterizzate da una presenza significativa nei mercati di riferimento le spese di funzionamento dell’Autorità preposta al corretto funzionamento del meccanismo concorrenziale.