Materia
Pensioni – Perequazione
Tipologia di decisione
Sentenza di rigetto
Oggetto della q.l.c.
Art. 1, co. 309, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025) – Art. 1, co. 135, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026)
Parametri
Artt. 3, co. 1 – 36, co. 1 – 38, co. 2 Cost.
Massima
- Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, co. 309, della L. 197/2022 e dell’art. 1, co. 135 della L. 213/2023, nella parte in cui dispongono la perequazione dei trattamenti pensionistici secondo il sistema “a blocchi” anziché secondo il sistema “a scaglioni”, sussistendo in materia un significativo margine di discrezionalità legislativa. Né può rilevarsi una contraddittorietà del sistema, asseritamente individuabile nell’”allineamento” delle diverse classi pensionistiche, trattandosi di conseguenze connaturate al prescelto modello di perequazione che non ridondano in manifesta irragionevolezza.
Profili d’interesse
- La Corte si confronta con il rilevante tema della perequazione pensionistica, fornendo una spiegazione delle diverse modalità tecniche attraverso le quali essa può effettivamente svolgersi. In particolare, la Consulta conferma l’ampia discrezionalità del legislatore in materia. In passato la Corte aveva peraltro rilevato, in senso più ampio, l’assenza di un «imperativo costituzionale che imponga l’adeguamento annuale di tutti i trattamenti pensionistici», con ciò identificando, di fatto, una strategia di contenimento della spesa pensionistica in senso costituzionalmente conforme, che trova tuttavia il proprio limite nel rispetto del principio di ragionevolezza (cfr. C. cost., sentenza 13 novembre 2025, n. 167).
Precedenti connessi
Sulla perequazione “a scaglioni”
- C. cost., sentenza 13 novembre 2025, n. 167.
- C. cost., sentenza 14 febbraio 2025, n. 19.
Sulle c.d. pensioni d’oro e correlativi contributi di solidarietà
- C. cost., sentenza 13 luglio 2016, n. 173.
- C. cost., sentenza 30 aprile 2015, n. 70.
Estratto della motivazione
11.2. – […] La considerazione dell’intero importo pensionistico, anziché delle singole fasce reddituali, con conseguente applicazione di un’unica aliquota, calibrata sull’ammontare totale dell’assegno, comporta necessariamente conseguenze in peius per il titolare del beneficio, fino al rischio di vedere l’importo della pensione “appiattito” su quello di trattamenti originariamente più modesti, derivandone l’“allineamento” tra classi reddituali diverse […].
Tuttavia […] i differenziali degli importi, entro i quali si verificano i contestati effetti di “allineamento” e di “appiattimento”, si assestano su valori esigui […].
Viene, dunque, in rilievo una ristretta forbice di valore alla quale, proprio per la sua misura esigua, non può riconoscersi un ruolo determinante in chiave di sindacato di proporzionalità tra i trattamenti pensionistici coinvolti. Di conseguenza, nell’ambito di una politica di rallentamento della dinamica perequativa, l’eventuale annullamento di tale ridotta forbice, pur comportando l’allineamento di classi pensionistiche che garantivano, in origine, importi leggermente diversi, non è tale da revocare in dubbio, di per sé solo, la rispondenza delle relative previsioni di legge ai principi desumibili dagli artt. 36 e 38 Cost […].
11.3. – Deve quindi concludersi che il sistema di calcolo “a blocchi” non si discosta, sotto gli effetti pratici, dagli altri strumenti di raffreddamento delle dinamiche perequative, variamente sperimentati dal legislatore sin dall’introduzione della logica rivalutativa e che hanno già superato il vaglio di legittimità costituzionale […].
11.4. – Per quanto precede, la questione sollevata in riferimento ai parametri dell’art. 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost. deve essere dichiarata non fondata.
12. – Neanche è fondata la questione incentrata sul parametro dell’art. 3, primo comma, Cost., declinato nel senso di far emergere una presunta contraddittorietà tra le disposizioni che, per attuare la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici, adottano il sistema di calcolo “a blocchi” e la contemporanea articolazione, sia retributiva, sia contributiva, del modello pensionistico.
La censura in esame ripropone, sotto diverso angolo di visuale, la medesima critica prospettata attraverso la evocazione dei principi costituzionali desunti dagli artt. 36 e 38 Cost., quella cioè che lamenta il venir meno delle originarie proporzioni tra i diversi trattamenti pensionistici […].
Una volta chiarito, tuttavia, che il principio di proporzionalità non può ritenersi intaccato in considerazione delle marginali variazioni che sussistono tra le pensioni “allineate” per effetto del calcolo della rivalutazione “a blocchi”, ciò vale ad escludere che possa apprezzarsi alcuna contraddittorietà di sistema, trattandosi di conseguenze connaturate al prescelto modello di perequazione che non ridondano, per quanto già illustrato, in manifesta irragionevolezza.
Pertanto, anche la questione sollevata in riferimento all’art. 3, primo comma, Cost. deve essere dichiarata non fondata.