Materia
Procedimento penale – Udienza predibattimentale
Tipologia di decisione
Sentenza di rigetto
Oggetto della q.l.c.
Art. 554-ter c.p.p.
Parametri
Artt. 3 – 112 – 111 – 117 Cost. (quest’ultimo in relazione all’art. 6, par. 1 CEDU)
Massima
- Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 554-ter c.p.p. nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre, anche d’ufficio, l’assunzione delle prove dalle quali appare evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere. Tale norma non viola l’art. 3 Cost. sotto il profilo della disparità di trattamento, data la diversità degli istituti processuali, in relazione alla cui strutturazione il legislatore gode di ampia discrezionalità, né con riferimento alla supposta violazione del principio di eguaglianza sostanziale, posto che il potere ufficioso del giudice potrà riespandersi nella fase dibattimentale.
La norma nemmeno viola l’art. 112 Cost., atteso che un’azione penale “doverosa” è solo un’azione penale esercitata sulla base di indagini complete, senza che sia necessario l’intervento integrativo del giudice.
Né risultano violati gli artt. 111 e 117 Cost. (quest’ultimo in relazione all’art. 6, par. 1 CEDU) con riferimento al principio della ragionevole durata del processo, posto che l’udienza predibattimentale non necessariamente si risolve nell’eliminazione di udienze dibattimentali superflue.
Profili d’interesse
- La Corte rammenta che, secondo il proprio costante orientamento, il legislatore gode, in materia di disciplina del processo e di conformazione degli istituti processuali, di un’ampia discrezionalità, con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte compiute; da ciò consegue una «speciale cautela» nello scrutinio ex art. 3 Cost. delle norme processuali.
Precedenti connessi
Sui limiti allo scrutinio delle norme processuali
- C. cost., sentenza 30 maggio 2025, n. 76, ed ulteriori rinvii.
Sulla necessaria completezza delle indagini del P.M.
- C. cost., sentenza 15 febbraio 1991, n. 88, ed ulteriori rinvii.
Sull’estensione dei tempi processuali in presenza di ragioni giustificative
- C. cost., sentenza 29 gennaio 2016, n. 12 , ed ulteriori rinvii.
Estratto della motivazione
5.– Nel merito, non sono fondate […] le questioni formulate in riferimento all’art. 3, primo comma, Cost.
5.2. – [I]l legislatore del 2022 non ha affatto inteso configurare l’udienza predibattimentale come una sorta di duplicato dell’udienza preliminare; e ha, anzi, avuto cura di mutuare, nel configurarne la disciplina, soltanto alcune delle norme che quell’udienza regolano. Ciò all’evidente fine di conservare all’udienza predibattimentale caratteri di maggiore snellezza, e di evitare così paradossalmente – anziché un risparmio di energie per il sistema penale, e di costi umani e finanziari per tutte le persone coinvolte – un ulteriore rallentamento dei tempi di definizione dei processi.
D’altra parte, l’estensione della disciplina di cui all’art. 422 cod. proc. pen. all’udienza predibattimentale comporterebbe una serie di ricadute sistematiche di non poco momento, che certo il legislatore potrebbe consapevolmente mettere in conto nell’esercizio della propria discrezionalità, ma che devono indurre questa Corte ad attenersi a quella “speciale cautela” nello scrutinio ex art. 3 Cost. delle norme processuali raccomandata dai precedenti poc’anzi citati […]
In questa sede, lo svolgimento di un’attività probatoria da parte del giudice con le modalità previste per l’udienza preliminare apparirebbe quanto meno distonico rispetto alle regole del dibattimento […].
5.6. – Quanto poi ai riflessi della diversità di disciplina sui diritti dell’imputato, e in particolare sul suo diritto inviolabile alla difesa […], occorre rilevare che l’imputato avrà sempre il diritto di far assumere nelle successive udienze dibattimentali le prove che ritenga necessarie per la propria difesa […].
6. – Non pare poi a questa Corte che il mancato riconoscimento di tale potere al giudice dell’udienza predibattimentale si ponga in contrasto con il principio di eguaglianza nella sua dimensione “sostanziale” di cui all’art. 3, secondo comma, Cost., e più in particolare con il dovere della Repubblica di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini […].
Un tale potere potrà, infatti, dispiegarsi sia durante il dibattimento, quando il giudice può sempre disporre, anche d’ufficio, l’assunzione di nuovi mezzi di prova ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen. […].
7. – Neppure è fondata la questione sollevata in riferimento all’art. 112 Cost.
7.2 – [U]n’azione penale “doverosa” secondo la logica dell’art. 112 Cost. è solo un’azione penale esercitata con prudenza e responsabilità, sulla base di indagini complete, che non abbiano trascurato gli elementi di prova a favore dell’imputato.
7.3. – [Non è quindi] costituzionalmente necessario attribuire al giudice dell’udienza predibattimentale il potere riconosciuto al GUP dall’art. 422 cod. proc. pen., allo scopo di porre rimedio alla patologia di indagini preliminari in cui il pubblico ministero abbia in concreto omesso di ricercare o approfondire singoli elementi di prova a favore dell’imputato […].
8. – Neppure sono fondate, infine, le questioni [relative alla ragionevole durata del processo] sollevate in riferimento all’art. 111, secondo comma, Cost. e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6, paragrafo 1, CEDU.
8.2. – [D]eve escludersi che la mancata attribuzione al giudice dell’udienza predibattimentale del potere di assumere prove decisive ai fini della sentenza di non luogo a procedere determini un vulnus dei parametri evocati, non potendosi ritenere che da essa consegua una dilatazione dei tempi processuali priva di qualsiasi ratio giustificativa.
Se ben può ipotizzarsi che l’assunzione di una prova in sede predibattimentale sia in grado di invalidare radicalmente la prospettazione accusatoria, rendendo così superfluo lo svolgimento delle udienze dibattimentali, è anche vero che nulla garantisce ex ante che le cose si svolgano effettivamente in questo modo; e che è anzi ben possibile che l’assunzione della prova in sede predibattimentale – comportando di regola il rinvio ad altra udienza – si traduca, ex post, in un complessivo allungamento dei tempi di definizione del processo, ancor più ove la prova stessa debba essere poi ripetuta durante il dibattimento […].
L’udienza predibattimentale, d’altra parte, conserva in via generale una precisa ratio deflattiva dei tempi processuali e dei costi (“esistenziali” e finanziari) determinati da processi che in passato dovevano comunque celebrarsi, e che oggi sono invece suscettibili di essere evitati laddove i giudici dell’udienza in parola facciano attento uso del loro potere-dovere di pronunciare sentenza di non luogo a procedere, quando il materiale probatorio presente nei fascicoli del pubblico ministero e per il dibattimento appaia di per sé insufficiente a sostenere una ragionevole previsione di condanna.
Ove questo materiale appaia, invece, idoneo a consentire tale previsione, non può essere considerata irragionevole la scelta legislativa di ritenere esaurita la funzione dell’udienza predibattimentale, e di lasciare spazio direttamente – senza ulteriori dilazioni – all’ordinario svolgersi del dibattimento, dove l’imputato avrà ogni possibilità di esercitare il proprio diritto di “difendersi provando” dalle accuse rivoltegli dal pubblico ministero.