Materia
Procedimento penale – Diritto di difesa – Archiviazione – Proscioglimento
Tipologia di decisione
Sentenza di rigetto
Oggetto della q.l.c.
Artt. 409 c.p.p. – 410 c.p.p.
Parametri
Art. 3 Cost. – Art. 24 Cost.
Massima
- Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 409 e 410 c.p.p. nella parte in cui non prevedono alcuna forma di «ristoro» in favore della persona sottoposta alle indagini che sia stata costretta, per effetto della opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dal querelante, a costituirsi nella successiva udienza camerale col patrocinio di un difensore, ove l’opposizione risulti inammissibile nel merito.
L’assenza di un siffatto meccanismo trova non irragionevole giustificazione nell’opportunità di non scoraggiare la persona offesa dal proporre querela. Non può inoltre ravvisarsi disparità di trattamento in relazione al tertium asseritamente costituito dalla disciplina della responsabilità del querelante per le spese sostenute e i danni subiti dall’imputato, nel caso in cui, all’esito dell’udienza preliminare, venga pronunciata sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, essendo le due situazioni disomogenee; analoghe considerazioni coinvolgono il regime delle impugnazioni.
Non risulta violato neppure l’art. 24 Cost., il quale ultimo si limita ad assicurare ai non abbienti i mezzi per agire e per difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
Profili d’interesse
- La Corte rammenta l’amplia discrezionalità del legislatore, tanto in tema di conformazione degli istituti processuali, quanto in termini di disciplina della difesa tecnica.
Precedenti connessi
Sull’ampia discrezionalità legislativa in materia processuale
- C. cost., sentenza 13 ottobre 2025, n. 146, ed ulteriori rinvii.
Sul ruolo del gratuito patrocinio
- C. cost., sentenza 28 dicembre 2023, n. 228.
Estratto della motivazione
7.3. – La scelta operata dal legislatore […] in assenza di ostative esigenze di rilievo costituzionale, non solo appartiene alla sua piena discrezionalità, ma non può neanche essere ritenuta irragionevole. Essa trova, infatti, giustificazione nell’opportunità, da inquadrarsi nel generale principio del favor querelae, di non scoraggiare o inibire la persona offesa – che non ha la veste di parte processuale – nell’esercizio di tutti i poteri che le sono attribuiti al fine di cooperare alla completezza delle indagini e all’accertamento della verità. Tale esigenza, peraltro, risulta bilanciata dalla possibilità per il giudice di contrastare eventuali abusi, dichiarando de plano inammissibili le richieste investigative coltivate con colpa grave, che, «concreta[ndosi] in una trascuratezza del più alto grado e consiste[ndo] nel non avvertire l’ingiustizia di una pretesa, benché essa appaia palese a chi valuti i fatti con ponderazione ed imparzialità» (Corte di cassazione, quinta sezione penale, sentenza 16 giugno-21 luglio 2004, n. 31728), è certamente percepibile già in fase di delibazione dell’opposizione.
8. – La lamentata violazione dell’art. 3 Cost. non è ravvisabile neanche sotto il profilo della ingiustificata disparità di trattamento, essendo sufficiente a tal fine rilevare che le situazioni raffrontate dal rimettente non sono tra loro effettivamente sovrapponibili.
La disciplina della responsabilità del querelante per le spese sostenute e i danni subiti dall’imputato, nel caso in cui, all’esito dell’udienza preliminare, venga pronunciata sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, non può essere invocata quale tertium comparationis per censurare gli artt. 409 e 410 cod. proc. pen., dal momento che essa si colloca su un piano diverso, in una fase processuale che presuppone l’intervenuto esercizio dell’azione penale da parte del pubblico ministero […].
8.3. – Diverso è anche il regime delle impugnazioni, considerato che l’ordinanza di archiviazione, provvedimento privo dei caratteri della decisorietà e della definitività, è impugnabile solo con il reclamo di cui all’art. 410-bis cod. proc. pen. e solo per i motivi di nullità di cui all’art. 127, comma 5, cod. proc. pen., ossia in relazione alle violazioni delle regole del contraddittorio stabilite nei commi 1, 3 e 4 del medesimo articolo, e non è, di regola, ricorribile per cassazione.
8.4. – Il differente trattamento ravvisato dal rimettente risulta, pertanto, giustificato dalla disomogeneità delle situazioni raffrontate.
9. – Parimenti non fondata è la censura di violazione dell’art. 24 Cost. 9.1. – [L]a giurisprudenza di legittimità ha affermato che la mancata previsione del rimborso delle spese all’imputato prosciolto o assolto […] non contrasta con l’art. 24 Cost., dato che tale norma garantisce a tutti la difesa come diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento, ma assicura soltanto ai non abbienti – in coerenza con i principi di cui agli artt. 2 e 3 Cost. – i mezzi per agire e per difendersi