Sentenza n. 87/2026

21/05/2026
Sull'accesso alle pene sostitutive nella fase esecutiva e all’esito del giudizio abbreviato

Testo della decisione

Materia

Giudizio abbreviato

Tipologia di decisione

Sentenza interpretativa di rigetto

Oggetto della q.l.c.

Art. 442, co. 2-bis, c.p.p. – Art. 676, co. 3-bis, c.p.p.

Parametri

Art. 3 Cost.  – Art. 27, co. 1 e 3, Cost. – Art. 111 Cost. – Art. 117, co. 1, Cost., in relazione all’art. 6 CEDU

Massima

  • È infondata la questione di legittimità costituzionale della disciplina concernente l’accesso alle pene sostitutive ove un’interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni censurate consenta di riconoscere tale accesso anche nella fase esecutiva e nell’ipotesi di mancata impugnazione della sentenza di condanna pronunciata all’esito del giudizio abbreviato. In presenza di un’esegesi conforme ai principi costituzionali, idonea a preservare la compatibilità della disciplina con i parametri evocati, non si rende necessaria una pronuncia di illegittimità costituzionale.

Profili d’interesse

  • La pronuncia costituisce un significativo esempio di autocontenimento della giurisdizione costituzionale nell’esercizio del sindacato di legittimità. Pur valorizzando l’obiettivo, perseguito dal legislatore, di ampliare il ricorso alle pene sostitutive, «nella consapevolezza – da tempo ben chiara alla scienza penalistica – degli effetti desocializzanti delle pene detentive di breve durata che tendono a ostacolare, anziché a favorire, l’obiettivo costituzionale della rieducazione del condannato», la Corte ha consapevolmente privilegiato una soluzione interpretativa conforme a Costituzione, evitando di ricorrere allo strumento demolitorio. La pronuncia testimonia, pertanto, un uso misurato del sindacato di costituzionalità, ispirato al principio di minima invasività nei confronti della discrezionalità legislativa, nella misura in cui la Corte ha ritenuto sufficiente ricondurre la disciplina censurata entro un significato compatibile con i parametri costituzionali evocati, senza alterarne l’impianto normativo mediante una declaratoria di illegittimità costituzionale. In tal modo, il giudice delle leggi ha preservato il delicato equilibrio tra funzione di garanzia della Costituzione e rispetto delle prerogative del legislatore, intervenendo esclusivamente nei limiti strettamente necessari ad assicurare la conformità dell’ordinamento ai principi costituzionali.

Precedenti connessi

Estratto della motivazione

4 – Le questioni non sono fondate, nei sensi di seguito precisati.

Il plesso normativo censurato dal rimettente si porrebbe effettivamente in contrasto con i principi costituzionali evocati ove si ritenesse che il giudice dell’esecuzione non abbia il potere, nell’ambito del procedimento di cui all’art. 676, comma 3-bis, cod. proc. pen., di applicare una pena sostitutiva quando la pena detentiva, rideterminata ai sensi dell’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., sia ridotta in modo da non superare i limiti di pena che consentono al condannato di accedere alla pena sostitutiva stessa (infra, 4.1.).

Tuttavia, una interpretazione costituzionalmente conforme di tale plesso normativo è possibile e doverosa, senza che risulti in questo caso necessario dichiarare l’illegittimità costituzionale delle disposizioni censurate (infra, 4.2.).

[…]

4.2.1 – [L]a costante giurisprudenza di questa Corte considera la dichiarazione di illegittimità costituzionale come rimedio di ultima istanza, adottabile soltanto quando non sia possibile al giudice rimettente procedere a una interpretazione della disposizione censurata che consenta di evitarne il conflitto con i principi costituzionali, o comunque quando una tale interpretazione non risulti in concreto praticabile per lo stesso giudice rimettente.

[…]

4.2.4 – [I]l silenzio del legislatore sul punto tanto nell’art. 442, comma 2-bis, quanto nell’art. 676, comma 3-bis, cod. proc. pen. – non esclude che il giudice possa (e anzi debba, nel quadro di un’interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina in parola) colmare la lacuna attraverso gli ordinari strumenti ermeneutici, inclusa l’analogia iuris. Nel caso di specie, un tale esito non è impedito, in particolare, né dal testo della legge (che resta silente sul punto), né da un diritto vivente in senso contrario, né – ancora – dalla natura eccezionale delle disposizioni che consentono al giudice dell’esecuzione di modificare le statuizioni del giudice della cognizione coperte dal giudicato, in presenza di un principio generale – sotteso a tutte queste disposizioni – secondo cui al potere di intervenire sulla pena cristallizzata nella sentenza di condanna si accompagnano necessariamente tutti i poteri, “impliciti”, che derivano dalla nuova determinazione in base al sistema sanzionatorio nel suo complesso.

[…]

4.2.5 – [E]ssendo possibile e in concreto praticabile un’interpretazione delle disposizioni censurate in senso conforme ai principi costituzionali evocati dal rimettente, le questioni all’esame debbono essere dichiarate non fondate.

A cura di Vittorio Fazio
Dottorando di ricerca in Giurisprudenza – Università di Catania

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