Titolo
Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario.
Materie
Università – Lavoro
Principali previsioni
Requisiti individuali
- L’art. 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è sostituito nel senso che l’ammissione alle procedure di chiamata dei professori universitari ex art. 18 e art. 24, co. 5, legge cit. è condizionata al possesso di specifici requisiti di produttività e di qualificazione scientifica, i quali sono definiti dal Ministro su proposta dell’ANVUR ed oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in sede di procedura [art. 1, co. 1].
- I requisiti per la chiamata tengono in considerazione l’attività di didattica e ricerca, la partecipazione a progetti di ricerca ed il raggiungimento degli indicatori minimi di quantità, continuità e distribuzione temporale dei prodotti della ricerca [art. 1, co. 1].
- Coloro che sono in possesso di ASN si ritengono senz’altro in possesso dei requisiti di produttività e qualificazione scientifica richiesti dalle nuove procedure [art. 3, co. 3].
- Coloro che hanno ricevuto una valutazione negativa ai fini dell’ASN non sono ammessi alle procedure di reclutamento per lo stesso settore o GSD e per la stessa fascia o per la fascia superiore, nel corso dei dodici mesi successivi alla data di presentazione della domanda [art. 3, co. 4].
Commissioni valutatrici
- Per la composizione delle commissioni valutatrici nelle procedure di reclutamento di professori e ricercatori a tempo determinato, per ciascun GSD sono predisposte liste ministeriali di professori in possesso di specifici requisiti, con l’esclusione dei professori (I) straordinari a tempo determinato, (II) in aspettativa obbligatoria, (III) destinatari di valutazione negativa ex art. 6, co. 7 legge n. 240/2010 nell’anno precedente, ovvero (IV) condannati in via definitiva per delitti contro la P.A. [art. 1, co. 2].
- Ciascun bando per l’assunzione di nuovi docenti può indicare un profilo specifico per SSD o relativo ambito tematico, purché coerente con le esigenze didattiche o di ricerca o, per l’area medica, con le esigenze clinico-assistenziali dell’Ateneo [art. 1, co. 3].
- Le commissioni giudicatrici sono composte da cinque professori appartenenti almeno alla fascia oggetto del procedimento, uno dei quali designato dall’Università che ha indetto la procedura e quattro esterni, sorteggiati da liste ministeriali [art. 1, co. 3].
- I membri delle Commissioni debbono appartenere ad una fascia non inferiore a quella per cui è bandita la procedura; almeno tre commissari devono essere di I fascia per le chiamate a professore di II fascia [art. 1, co. 3].
Procedura
- Nelle procedure di chiamata a professore è richiesto a ciascun candidato di sostenere una discussione sui contenuti delle proprie pubblicazioni scientifiche ed esperienze didattiche, oltre che di sostenere una prova didattica su un tema individuato dalla Commissione [art. 1, co. 3].
- All’Università di Bolzano è consentito procedere alla chiamata diretta di professori di lingua tedesca, nei limiti del 10% dei docenti in servizio al 31 dicembre 2025 [art. 1, co. 6].
- Le procedure per il conseguimento dell’ASN e le relative Commissioni sono soppresse [art. 1, co. 7].
- È possibile il trasferimento di professori e ricercatori a tempo indeterminato in servizio da almeno cinque anni, a condizione che l’Università chiamante sia in condizioni di sostenibilità economico-finanziaria e nei limiti delle ordinarie facoltà assunzionali, salvi specifici interventi da parte del Ministero [art. 2, co. 1].
- Dopo tre anni di servizio, i vincitori sono oggetto di valutazione da parte dell’ANVUR ai fini dei finanziamenti statali alle Università di appartenenza [art. 1, co. 3].
Iniziativa
Governativa
Letture e testi
I lettura
Durata dell’esame parlamentare
Dal 3 giugno 2025 al 7 luglio 2026
(un anno, un mese e 4 giorni)
Ulteriori profili d’interesse
- Il testo è stato oggetto di un intenso lavoro di audizioni da parte della 7° Commissione del Senato, che tuttavia ha respinto la quasi totalità delle proposte di emendamento; è stato poi approvato in sole due sedute dal plenum del Senato e dalla Camera senza ulteriori modifiche, in due sedute per ramo.
A cura di Ignazio Spadaro
RTD-b di Diritto costituzionale – Università di Catania