Titolo
Misure per la protezione e l’assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento nei contesti di criminalità organizzata.
Materie
Minori – Criminalità – Lavoro – Salute – Assistenza sociale
Principali previsioni
Presupposti e contenuto delle misure
- Le misure previste dal provvedimento possono essere disposte, qualora non sussistano i presupposti per le misure già previste dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, a favore dei figli minorenni di soggetti indagati, imputati o condannati per i delitti di cui agli artt. 416 e 416-bis c.p. e 74 T.U. stupefacenti o per i delitti aggravati ex art. 416-bis.1 c.p., ovvero dei minorenni vittime di violenza o intimidazione da parte delle medesime organizzazioni criminali, in presenza di provvedimenti ex artt. 330 e 333 c.c. o ex art. 25 ss. regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404; (II) dei minorenni indagati, imputati o condannati per i medesimi delitti, qualora manifestino la volontà di allontanarsi dai contesti criminali di riferimento; (III) dei maggiorenni infraventicinquenni già destinatari, da minorenni, delle medesime misure, che confermino la volontà di allontanarsi dai predetti contesti; (IV) dei genitori che manifestino la volontà di allontanarsi dai predetti contesti insieme ai figli minorenni [art. 2].
- L’Autorità giudiziaria può disporre il trasferimento del minore in luoghi protetti, l’uso di documenti di copertura ed il cambiamento di generalità; ulteriori misure di protezione e vigilanza possono seguire su decisione del Prefetto [art. 3]. L’Autorità giudiziaria può disporre, altresì, che tutte le informazioni concernenti l’adozione di tali misure siano coperte da segreto [art. 8].
- L’Autorità giudiziaria può disporre le seguenti misure di assistenza sociale: (I) supporto sociale, pedagogico e psicologico, (II) accesso all’istruzione obbligatoria, (III) preservazione del posto di lavoro, anche mediante trasferimento, (IV) accesso a percorsi di formazione o inserimento lavorativo, (V) reinserimento sociale del minore e del familiare di riferimento nella nuova realtà sociale [art. 4, co. 1].
- L’Autorità giudiziaria può disporre le seguenti misure di assistenza economica: (I) assegno periodico, (II) messa a disposizione di un alloggio e copertura delle relative spese, (III) copertura delle spese per i trasferimenti connesse alla fruizione delle misure di protezione ed assistenza, (IV) copertura delle spese sanitarie, (V) accesso a mutui e a prestiti bancari a tasso agevolato, (VI) patrocinio a spese dello Stato [art. 4, co. 2].
- Le misure di assistenza sociale ed economica hanno durata massima di due anni, prorogabili di uno su richiesta del beneficiario [art. 9, co. 1].
Profili procedurali
- Le misure di protezione sono attuate, per quanto di competenza, dagli Uffici di servizio sociale per i minorenni, dai Comuni, dai servizi sanitari e dalla Commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione presso il Ministero dell’interno (art. 10 decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8), integrata con un rappresentante del Dipartimento della giustizia minorile [art. 7].
- Le misure sono disposte dal Tribunale per i minorenni, su richiesta o, comunque, previo parere del Procuratore della Repubblica presso di esso, il quale si rapporta a sua volta con il Procuratore distrettuale e col Procuratore nazionale antimafia qualora ricorrano particolari esigenze di indagine o tipologie di delitti [art. 5].
- Quando si procede per i delitti ex artt. 416 e 416-bis c.p. e 74 T.U. stupefacenti o aggravati ex art 416-bis.1 c.p., se i fatti riguardano genitori di minorenni, l’ordinanza che dispone la custodia cautelare o gli arresti domiciliari o l’ordine di esecuzione di una pena detentiva sono comunicati al Procuratore presso il Tribunale per i minorenni; analogamente si procede, nelle medesime ipotesi, ogniqualvolta emerge una situazione pregiudizievole per l’integrità psicofisica di minorenni [art. 10].
- Con procedura analoga può disporsi la modifica, la sospensione o la revoca delle misure, anche sulla base della condotta tenuta dai beneficiari [art. 9, co. 2].
Monitoraggio attuativo
- L’attuazione delle misure è monitorata dal un Comitato tecnico-scientifico istituito presso i Ministero della giustizia, composto da esperti designati dai Ministri dell’Interno, dell’Economia, del Lavoro, dell’Istruzione, dell’Università e delle Pari opportunità, dal Procuratore nazionale antimafia dall’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza; alle relative riunioni possono essere invitati a partecipare rappresentanti di altre Istituzioni pubbliche e delle principali associazioni operanti nel settore [art. 6].
- Il Comitato reaziona annualmente ai Ministri interessati sugli esiti del proprio monitoraggio [art. 13].
Iniziativa
Parlamentare
Letture e testi
I lettura
Durata dell’esame parlamentare
Dal 12 novembre 2025 al 15 luglio 2026
(8 mesi e 3 giorni)
Ulteriori profili d’interesse
- La legge rappresenta un esempio piuttosto raro di intervento normativo organico, interamente sviluppato in ambito parlamentare, seppur su iniziativa di deputati di maggioranza.
A cura di Ignazio Spadaro
RTD-b di Diritto costituzionale – Università di Catania