Materia
Procedimento penale – Sequestro preventivo – Confisca
Tipologia di decisione
Sentenza di accoglimento sostitutiva
Oggetto della q.l.c.
Art. 104-bis, co. 1-bis, decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale) come sostituito dall’art. 373, co. 1, lett. a), decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155) e modificato dall’art. 41, co. 1, lett. l), n. 2), decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari)
Parametri
Art. 3 Cost. – Art. 24 Cost. – Art. 42 Cost. – Art. 117, co. 1, Cost. in relazione all’art. 1 Prot. add. CEDU
Massima
- È costituzionalmente illegittimo l’art. 104-bis, co. 1-bis, disp. att. c.p.p., come sostituito dal codice della crisi d’impresa e modificato dal d.lgs. n. 150/2022, in riferimento agli artt. 3, 24, 42 e 117, co, 1, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 1 Prot. add. CEDU, nella parte in cui, con riguardo al sequestro disposto ai sensi dell’art. 321, co. 2, c.p.p., funzionale alla confisca prevista dall’art. 322-ter c.p., nonché alla confisca disposta ai sensi della medesima disposizione, assoggetta la tutela dei terzi creditori che abbiano promosso o ai quali siano intervenuti in una procedura esecutiva individuale sui beni sequestrati o confiscati alla disciplina prevista dal codice antimafia, anziché alla regola di diritto comune fondata sull’anteriorità della trascrizione del vincolo rispetto alla trascrizione del pignoramento. La disciplina censurata, estendendo ai creditori estranei al reato un regime di opponibilità del vincolo ablativo non coerente con i principi ordinari di pubblicità e di tutela dell’affidamento, determina un’irragionevole compressione delle posizioni creditorie e del diritto di azione esecutiva, in violazione dei principi di eguaglianza, effettività della tutela giurisdizionale e protezione della proprietà, nonché degli obblighi convenzionali derivanti dall’art. 1 Prot. add. CEDU.
Moniti/Inviti al legislatore
- In considerazione dell’interconnessione del quadro normativo concernente gli effetti delle misure ablative sui diritti patrimoniali dei terzi, suscettibile di riverberarsi anche nell’ambito delle procedure concorsuali e con riferimento a misure penali ulteriori rispetto a quelle oggetto dello specifico scrutinio di costituzionalità, la Corte ha rimarcato l’opportunità di un articolato intervento del legislatore, per contemperare la tutela dei diritti patrimoniali dei terzi di buona fede con l’esigenza di contrastare pratiche collusive con gli autori di reato.
Profili di interesse
- Sebbene il petitum dell’ordinanza di rimessione fosse formalmente circoscritto alla disciplina della confisca per equivalente, la Corte costituzionale estende l’accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale alla confisca in genere, ritenendo che la violazione dei parametri costituzionali evocati, pur assumendo carattere più evidente con riferimento alla confisca del tantundem, avente a oggetto beni diversi da quelli specificamente correlati al reato, ricorra anche nell’ipotesi di confisca diretta. Ne consegue un sostanziale ampliamento dell’oggetto dello scrutinio rispetto ai limiti del petitum prospettato dal giudice rimettente, giustificato dall’identità della ratio della censura costituzionale e dalla comune incidenza della disciplina impugnata sulle posizioni patrimoniali dei terzi.
Precedenti connessi
Sulla tutela giurisdizionale dei diritti e la fase dell’esecuzione forzata
- C. cost., sentenza 20 dicembre 2024, n. 211
- C. cost., sentenza 3 ottobre 2024, n. 160
- C. cost., sentenza 21 luglio 2023, n. 159
- C. cost., sentenza 11 novembre 2022, n. 228
Estratto della motivazione
6. – [L]e questioni sono fondate.
[…]
8.2. – [L]a garanzia ipotecaria del credito, pur non essendo radicalmente estinta dalla sopravvenienza del vincolo penale, patisce una compressione irragionevole e sproporzionata, che d’altronde attinge pure il credito chirografario, sebbene con minore evidenza.
8.2.1. – Chi eroga il credito ripone affidamento sul patrimonio del debitore e per questo compie, con la diligenza delle buone pratiche, le normali verifiche di solvibilità, tra cui, innanzitutto, la consultazione dei pubblici registri, mobiliari e immobiliari.
Non può esigersi ordinariamente che gli accertamenti del creditore vadano oltre la sfera degli indici patrimoniali, e che si estendano a un profilo, quello della capacità a delinquere del debitore, che, almeno di regola, non offre evidenze specifiche.
La presunzione di mala fede, stabilita dall’art. 52, comma 1, lettera b), cod. antimafia, onera il creditore allo svolgimento di indagini attinenti non all’integrità patrimoniale del debitore, bensì alla sua integrità penale, il che, se può giustificarsi nell’area del contrasto alla criminalità organizzata (anche in virtù del sistema delle certificazioni antimafia), si appalesa viepiù inesigibile man mano che ci si allontana da questa area specifica, ovvero dal nucleo originario delle misure di prevenzione.
8.2.2. – Analoghe considerazioni vanno riferite alla falcidia creditoria.
[…]
9. – La norma censurata deve essere quindi dichiarata costituzionalmente illegittima, per violazione di tutti i parametri evocati, con riferimento alla fattispecie oggetto del giudizio a quo, ovvero con riguardo alla tutela dei creditori i quali abbiano instaurato una procedura esecutiva individuale, o vi siano intervenuti, su beni sequestrati o confiscati ai sensi del combinato disposto degli artt. 321, comma 2, cod. proc. pen. e 322-ter cod. pen.
Sebbene nell’ordinanza di rimessione il petitum sia limitato alla confisca per equivalente, l’accoglimento delle questioni non può che riferirsi alla confisca in genere, poiché la violazione dei parametri costituzionali, per quanto ancor più nitida in relazione alla confisca del tantundem, cioè di beni diversi da quelli specificamente correlati al reato, si riscontra anche per la confisca diretta, avente a oggetto questi ultimi.
[…]
9.2. – Non sfugge a questa Corte che l’odierna declaratoria di illegittimità costituzionale, incidendo su una particolare fattispecie all’interno di una realtà normativa interconnessa, reca con sé problemi di coordinamento, se non un’esigenza di revisione organica.
Per un verso, poiché la decisione che ora si assume riguarda specificamente le esecuzioni individuali, si pone il tema dei riflessi sulle procedure concorsuali: invero, pure a queste si riferisce la disposizione censurata, tramite la formulazione «e nei rapporti con la procedura di liquidazione giudiziaria», oltre che l’art. 317 cod. crisi d’impresa, che, sotto la rubrica «Principio di prevalenza delle misure cautelari reali e tutela dei terzi», a sua volta circolarmente rinvia al titolo IV del Libro I del codice antimafia, all’art. 321, comma 2, cod. proc. pen. e allo stesso art. 104-bis norme att. cod. proc. pen.
Per altro verso, giacché la presente sentenza, in ragione della fattispecie rilevante, è limitata al sequestro e alla confisca ex art. 322-ter cod. pen., si apre uno spazio di riflessione sulle misure cautelari e ablative alle predette assimilabili, nonché sulla disposizione del primo periodo del comma 1-quater dello stesso art. 104-bis norme att. cod. proc. pen., che estende in modo specifico la disciplina del codice antimafia al sequestro e alla confisca in casi particolari e agli ulteriori casi di sequestro e confisca nei procedimenti per delitti riguardo ai quali le funzioni di pubblico ministero sono attribuite alla procura distrettuale. La pluralità delle fattispecie, caratterizzate da punti di contatto, ma anche da profili distintivi – basti notare che, a differenza delle procedure concorsuali, «il procedimento di prevenzione non presuppone alcuna situazione di insolvenza del prevenuto, bensì la sua pericolosità» […] –, suggerisce l’opportunità di un articolato intervento del legislatore.