Ordinanza n. 117/2026

30/06/2026
Sull'abrogazione del delitto di abuso d'ufficio

Testo della decisione

Materia

Reati – Abuso d’ufficio

Tipologia di decisione

Ordinanza di manifesta infondatezza[1]

Oggetto della q.l.c.

Art. 1, co. 1, lettera b), della legge 9 agosto 2024, n. 114 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all’ordinamento giudiziario e al codice dell’ordinamento militare)

Parametri

Art. 117, co. 1 Cost. (in relazione agli artt. 7, par. 4, 19 e 65 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione – UNCAC del 31 ottobre 2003, ratificata e resa esecutiva con legge 3 agosto 2009, n. 116[2]

Massima

  • Non contrasta con l’art. 117 Cost., in relazione agli artt. 7, parr. 4, 19 e 65 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione – UNCAC, la scelta di abrogare il delitto di abuso d’ufficio operata dall’ art. 1, co. 1, lettera b), della legge n. 114/2024, avendo la Convenzione rimesso alla discrezionalità dei legislatori nazionali la valutazione comparativa dei benefici attesi e delle conseguenze negative di tale opzione; detta valutazione può peraltro essere svolta nuovamente dai Paesi che abbiano precedentemente optato per la criminalizzazione della fattispecie, non essendo desumibile dalla Convenzione alcun divieto di regressione.

Profili d’interesse

  • La Corte ribadisce la propria giurisprudenza in tema di abolizione dell’abuso d’ufficio; nel farlo, svolge una disamina della portata precettiva della Convenzione di Mérida, ritenendo che essa non si spinga sino alla compressione della discrezionalità del legislatore in ordine alla scelta di criminalizzare (o meno) detta fattispecie. In questi termini, la Consulta, con un self-restraint, difende la scelta discrezionale del legislatore, valorizzando il tenore letterale della Convenzione, dalla quale non si desume alcuna implicita scelta in relazione al reato in esame.

Precedenti connessi

Estratto della motivazione

[L]a UNCAC «ha scelto di affidare la valutazione comparativa dei benefici attesi e delle conseguenze negative dell’incriminazione delle condotte di abuso d’ufficio alla prudente discrezionalità del legislatore di ogni Stato», sicché «non vi è alcuna ragione per ritenere che, una volta compiuta – prima o dopo la ratifica della Convenzione – la scelta di incriminare le condotte di abuso d’ufficio, lo stesso art. 19 precluda allo Stato di ritornare sui propri passi, e di (ri)considerare i pro e i contra dell’incriminazione, eventualmente pervenendo alla conclusione di abolirla» ([sentenza n. 95 del 2025]).

[L]’abolizione del reato di abuso d’ufficio neppure viola l’art. 7, paragrafo 4, della Convenzione, che obbliga gli Stati ad adoperarsi per «adottare, mantenere e rafforzare i sistemi che favoriscono la trasparenza e prevengono i conflitti di interesse», con disposizione che deve essere letta nelle sue connessioni sistematiche con i paragrafi precedenti: «nel suo complesso l’art. 7 si occupa delle misure volte a prevenire la corruzione tramite l’applicazione di principi di efficienza, competenza e trasparenza nel settore pubblico», senza che da tale disposizione «sia desumibile implicitamente anche un “divieto di regressione” (o obbligo di “stand still”) nella repressione dell’abuso d’ufficio». E «anche ipotizzando che l’abrogato art. 323 cod. pen. potesse interpretarsi quale strumento funzionale a prevenire i conflitti di interesse nella pubblica amministrazione, dalla disposizione convenzionale in esame non pare evincibile alcun obbligo di risultato» (punto 7.3.2. del Considerato in diritto).

[N]é un ipotetico divieto di regressione, o obbligo di «stand still», può farsi derivare dall’art. 65 della Convenzione, che prevede l’obbligo per ciascuno Stato parte di adottare le misure necessarie «per assicurare l’esecuzione dei suoi obblighi ai sensi della presente Convenzione» (paragrafo 1) e consente a ciascuno Stato parte di «adottare misure più [restrittive] o sever[e] di quelle previste dalla presente Convenzione» (paragrafo 2), senza introdurre, tuttavia, «alcun obbligo aggiuntivo per gli Stati» e, soprattutto, senza stabilire «– in difetto di qualsiasi appiglio testuale che possa avvalorare una tale conclusione, che limiterebbe incisivamente la discrezionalità del Parlamento nello svolgimento della propria politica criminale – alcun divieto di regresso rispetto alle misure di tutela penale che gli Stati avessero scelto autonomamente di adottare» (punto 7.3.3. del Considerato in diritto).

[P]ertanto, le questioni sollevate in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., devono essere dichiarate manifestamente infondate […].


[1] La Corte si esprime anche in ordine all’inammissibilità delle censure mosse con riferimento agli artt. artt. 11 e 97 Cost., che non sono oggetto di questo report.

[2] Le ordinanze di rimessione denunciano inoltre la violazione degli artt. 11 e 97 Cost.

Sentenza n. 153/2026

Sull'esclusione dell'IRAP anche per le associazioni professionali
24/07/2026

Sentenza n. 152/2026

Sul suicidio assistito
24/07/2026

Sentenza n. 151/2026

Sul sistema di pubblicità legale operante in ambito di esecuzione forzata
24/07/2026
La ricerca può essere eseguita in forma libera, in aggiunta o in alternativa ad una ricerca per tag, per categoria e/o per data.

N.B.- Le date dei Report coincidono con quelle di promulgazione (Legislazione) o di deposito (Giurisprudenza) degli atti corrispondenti, mentre quelle dei Materiali col primo giorno del mese o, se non specificato, dell’anno di pubblicazione. Il tag “Leggi di delegazione” contraddistingue gli atti contenenti deleghe che assorbono porzioni proporzionalmente significative della nuova disciplina.

Puoi selezionare/deselzionare più tag (Ctrl/Cmd + click).
Modalità tag