Materia
Professioni – Avvocati
Tipologia di decisione
Sentenza di inammissibilità
Oggetto della q.l.c.
Art. 4-bis legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense) introdotto dall’art. 1, co. 141, lett. b), legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza)
Parametri
Art. 24 Cost. – Art. 41 Cost. – Art. 111 Cost.
Massima
- Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale della disciplina che consente la partecipazione di soci non professionisti nelle società tra avvocati, ove il giudice rimettente non abbia adeguatamente motivato in ordine alla non manifesta infondatezza delle censure prospettate. L’insufficiente illustrazione delle ragioni poste a fondamento del dubbio di costituzionalità impedisce, infatti, alla Corte di verificare la rilevanza e la consistenza delle questioni sottoposte al suo scrutinio.
Profili di interesse
- La Corte pone in rilievo la discrezionalità del legislatore nella scelta di consentire l’ingresso di soci finanziatori o imprenditori nelle società tra professionisti, in considerazione dei benefici che tale apporto può arrecare all’esercizio dell’attività professionale.
- Nell’assumere la propria decisione, la Corte tiene conto anche del disegno di legge A.S. n. 1917, all’esame del Parlamento, rilevando come esso si muova nella direzione di rafforzare le garanzie già previste dall’art. 4-bis legge 247/2012. La Corte valorizza, dunque, l’evoluzione normativa in atto e osserva che il nucleo delle garanzie applicabili alle società tra avvocati non potrà comunque essere inferiore a quello previsto per le società tra professionisti, in considerazione dello specifico rilievo costituzionale dell’attività difensiva, essenziale per l’effettività del diritto di difesa e per il corretto esercizio della funzione giurisdizionale
Precedenti connessi
- C. cost., sentenza 22 gennaio 1976, n. 17
Estratto della motivazione
8. – Occorre […] dare atto che, nell’attuale XIX Legislatura è stato approvato alla Camera e trasmesso al Senato il disegno di legge di «Delega al Governo per la riforma dell’ordinamento forense» (A.S. n. 1917), il quale ribadisce la scelta di apertura delle STA ai soci non professionisti e impone al legislatore delegato princìpi e criteri che, da un lato, confermano i limiti alla loro partecipazione nella struttura societaria fissati dall’art. 4-bis della legge n. 247 del 2012 e, dall’altro, ne integrano, in parte, le prescrizioni sull’attività professionale, mutuando alcune delle regole della STP.
[…]
13. – [L]e questioni sono inammissibili per insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza: infatti, […] è incompleta la ricostruzione del quadro normativo da parte del rimettente […].
In particolare, coglie nel segno […] che il CNF, nel censurare l’art. 4-bis, comma 2, lettera a), della legge n. 247 del 2012, non abbia in alcun modo esaminato il contenuto precettivo dei commi da 3 a 6 del medesimo articolo, che pongono un complesso di norme tese a «prevenire [i paventati] conflitti di interesse e [i] condizionamenti dell’indipendenza del professionista forense operante in forma societaria».
L’ordinanza di rimessione si limita, infatti, a censurare il disposto normativo che ammette i soci non professionisti nelle STA, ritenendo che la loro presenza integri “di per sé” un rischio per l’indipendenza della difesa e per le regole della libera concorrenza, rischio non escludibile neppure tramite «vincoli, di legge o statutari». L’art. 4-bis della legge n. 247 del 2012 sancirebbe sì dei «limit[i]», ma il CNF – omettendone ogni analisi – conclude per la loro «non significativ[ità]».
In altri termini, il Consiglio nazionale forense, pur mostrandosi consapevole della vigenza di talune prescrizioni legislative che controbilanciano l’ingresso di soci non professionisti nelle società tra avvocati (supra, punto 6.2.), ha completamente omesso di confrontarsi con tali condizioni, ritenendole in ogni caso superflue.
14. − Tuttavia, diversamente da quanto ritenuto dal giudice a quo, sono proprio le restrizioni poste alla partecipazione nella compagine sociale della componente non professionale e le apposite regole che concernono l’esercizio della professione forense, se svolta in forma societaria, a poter costituire il punto di equilibrio tra i contrapposti interessi in gioco.
[…]
15. − Ebbene, l’atto di rimessione ha omesso di motivare le ragioni per le quali le condizioni previste dal censurato art. 4-bis, comma 2, lettera a), della legge n. 247 del 2012 siano effettivamente, e in che misura, inidonee a superare i prospettati dubbi di lesione degli artt. 24 e 111 Cost., da un lato, e dell’art. 41 Cost., dall’altro.
Tale carenza compromette irrimediabilmente l’iter logico-argomentativo posto a fondamento delle censure, che sono, pertanto, inammissibili.
16. − È appena il caso di aggiungere che il disegno di legge A.S. n. 1917, allo stato, va nel senso di sviluppare le garanzie già previste dal censurato art. 4-bis della legge n. 247 del 2012. Queste – per il rammentato rilievo costituzionale dell’attività difensiva – non potranno essere di livello inferiore a quelle dettate dall’art. 10 della legge n. 183 del 2011 e dal relativo regolamento di attuazione (d.interm. n. 34 del 2013) per le società tra professionisti.