Materia
Esteri – Corte penale internazionale
Tipologia di decisione
Sentenza additiva[1]
Oggetto della q.l.c.
Artt. 2 e 4 legge 20 dicembre 2012, n. 237 (Norme per l’adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale)1
Parametri
Art. 11 Cost. – Art. 117, co. 1, Cost. in riferimento allo Statuto di Roma1
Massima
- Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 2 e 4 della legge n. 237/2012, nella parte in cui non prevedono che il Ministro della giustizia trasmetta senza indugio al Procuratore generale presso la Corte d’appello di Roma le richieste di cooperazione della Corte penale internazionale, salva la facoltà di comunicare alla medesima Corte d’appello, con dichiarazione motivata, di non darvi corso per esigenze di tutela di princìpi costituzionali preminenti. La disciplina censurata, infatti, compromettendo l’adeguatezza delle procedure interne in un ambito, la repressione dei crimini internazionali più gravi, che non tollera ritardi né determinazioni tacite sottratte a controllo, si pone in contrasto con il principio di leale collaborazione, destinato a permeare tanto i rapporti tra autorità governativa e Corte penale internazionale quanto quelli tra autorità governativa e autorità giudiziaria.
Profili di interesse
- La pronuncia integra la disciplina censurata introducendo, accanto all’obbligo del Ministro di dare immediata esecuzione alle richieste della Corte penale internazionale, quello speculare di esternare con altrettanta immediatezza le eventuali ragioni del diniego. A giustificare l’addizione si evoca l’eccezionalità delle ipotesi in cui siano coinvolti princìpi inviolabili connessi alla tutela dei diritti fondamentali e all’identità costituzionale della Repubblica.
Estratto della motivazione
11. – Le questioni […] sono fondate, nei termini e per i motivi di séguito esposti, in riferimento all’art. 11 Cost., che esprime l’apertura internazionale della Costituzione italiana, e all’art. 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione allo Statuto di Roma.
[…]
14. – Il modello plasmato dallo Statuto di Roma poggia sulla cooperazione degli Stati, che costituiscono le “braccia” e le “gambe” di questa peculiare giurisdizione.
Senza cooperazione non può operare un sistema che non contempla il processo in contumacia (art. 63, paragrafo 1, dello Statuto) e postula, dunque, quale passaggio ineludibile la consegna della persona ricercata.
L’obbligo di cooperazione rinviene poi le sue ragioni più profonde nello stesso processo che ha condotto all’istituzione della Corte penale internazionale, configurandola come una giurisdizione permanente, complementare rispetto a quella degli Stati parti, e svincolandola dalle contingenze che hanno determinato di volta in volta la creazione di tribunali ad hoc, giurisdizioni limitate nel tempo e nello spazio, ancorché in una posizione di supremazia rispetto alle giurisdizioni nazionali.
[…]
Gli Stati devono impegnarsi a «predisporre nel loro ordinamento nazionale procedure appropriate per realizzare tutte le forme di cooperazione indicate nel presente capitolo» (art. 88).
L’obbligo di cooperazione permea tutta la disciplina della consegna della persona ricercata e impone di profondere ogni ragionevole sforzo anche alla stregua del generale canone di buona fede e del divieto di invocare le disposizioni del diritto interno per giustificare la mancata esecuzione di un trattato […].
17. – La leale collaborazione è il tratto qualificante del sistema prefigurato dallo Statuto di Roma.
La leale collaborazione ispira in apicibus i rapporti tra lo Stato parte e la Corte penale internazionale e si esplica anche sul versante interno dei rapporti tra l’autorità governativa, deputata a ricevere le richieste della Corte penale internazionale, e l’autorità giudiziaria incaricata di valutarle.
18. – Rispetto a tale modello si rivelano distoniche le disposizioni dettate dagli artt. 2 e 4 della legge n. 237 del 2012.
[…]
18.1. – Le doglianze […] colgono nel segno nel denunciare l’attribuzione al Ministro della giustizia di un ruolo privo di ogni parametro idoneo a indirizzarne e delimitarne l’esercizio anche sul piano temporale, secondo canoni qualificati di immediatezza.
[…]
18.2. – La legge, pur obbligando il Ministro a eseguire senza ritardo le richieste, non scongiura il rischio del protrarsi dell’inattività, ingenerando incertezze che mettono a repentaglio la stessa collaborazione con la Corte penale internazionale, e non colloca il modus agendi del Ministro nell’alveo di una sequenza procedimentale in cui i tempi sono predeterminati in modo stringente e le ragioni di un eventuale diniego devono essere, in termini altrettanto immediati, esternate.
L’eventuale stallo della procedura, che un meccanismo così congegnato può determinare, non è riconducibile al novero dei meri inconvenienti di fatto, ma rappresenta un vizio intrinseco dell’assetto normativo e mina in radice l’adeguatezza delle procedure interne, in un àmbito, quello della repressione dei crimini più gravi, che non tollera né rallentamenti o ritardi, pur motivati da esigenze istruttorie o di carattere politico, né prese di posizione tacite, e, come tali, sottratte a ogni controllo, né, a fortiori, indugi arbitrari.
19. – Occorre, dunque, assicurare un sistema improntato a scansioni certe e rigorose e a regole di trasparenza, superando la carenza di criteri direttivi e la conseguente insindacabilità che costituiscono il nerbo delle censure della rimettente.
[…]
20.3. – All’obbligo del Ministro di dare immediata esecuzione alle richieste della Corte penale internazionale non può che fare riscontro l’obbligo di esternare, con eguale immediatezza, le eventuali ragioni di diniego, legate al ricorrere di ipotesi eccezionali.
20.4. – Tali valutazioni, inoltre, sono giustiziabili, anche mediante il conflitto di attribuzione tra potere giurisdizionale e potere esecutivo, con possibilità di attivazione dei poteri cautelari spettanti, nel relativo giudizio, a questa Corte.
20.5. – In tal modo, le garanzie che la Costituzione appresta cooperano nel rendere effettivo lo stesso diritto internazionale, secondo linee armoniche e complementari.
21. – Pertanto, si deve dichiarare l’illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 della legge n. 237 del 2012, nella parte in cui non prevedono che il Ministro della giustizia debba immediatamente trasmettere al Procuratore generale presso la Corte d’appello di Roma le richieste di cooperazione della Corte penale internazionale, salvo che comunichi alla stessa Corte d’appello la dichiarazione motivata di non dare corso a tali richieste per l’esigenza di tutela di princìpi costituzionali preminenti.
[1] La sentenza prende in esame anche profili ulteriori che, però, non costituiscono oggetto del presente report.