Legge n. 140/2026

05/08/2026
Detenzione domiciliare per alcoldipendenti e tossicodipendenti

Testo

Titolo

Disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti.

Materie

Pene – Libertà personale

Principali previsioni

  • Viene introdotto l’art. 94-ter al T.U. stupefacenti, ai sensi del quale quando non ricorrono le condizioni per l’affidamento in prova al servizio sociale, una persona tossicodipendente o alcoldipendente, condannata a una pena detentiva fino a 8 anni, può chiedere di proseguire o intraprendere un programma terapeutico socio-riabilitativo residenziale o semiresidenziale presso una struttura privata accreditata o in una struttura pubblica residenziale del Servizio sanitario nazionale specializzata per la cura e per la riabilitazione dalle tossicodipendenze o alcoldipendenze [art. 1].
  • Se la condanna riguarda i reati previsti dall’art. 4-bis delle norme sull’ordinamento penitenziario, il limite è di 4 anni, fatta eccezione per rapina aggravata ed estorsione aggravata, per le quali rimane il limite di 8 anni [art. 1].
  • Alla domanda sono allegati, a pena di inammissibilità, l’indicazione della correlazione tra la tossicodipendenza o l’alcoldipendenza e il reato. Il tribunale accoglie la richiesta se ritiene che il programma possa favorire concretamente il recupero della persona e possa ridurre il rischio che commetta nuovi reati. Il tribunale stabilisce le regole che la persona deve rispettare durante il programma [art. 1].
  • La struttura terapeutica deve inviare ogni sei mesi una relazione sull’andamento del programma. Se la persona viola le regole imposte, la struttura deve comunicarlo immediatamente all’autorità giudiziaria [art. 1].
  • Se il programma termina senza successo, il tribunale può revocare la detenzione domiciliare. Tuttavia, se il fallimento del programma non dipende dalla violazione delle regole, la persona può, in determinate condizioni, essere trasferita in un’altra struttura idonea. Il trasferimento può essere autorizzato al massimo due volte e richiede il parere favorevole del servizio pubblico per le dipendenze. Se vengono commesse violazioni, la revoca della misura deve essere disposta rapidamente e comunque, di regola, entro 5 giorni dalla segnalazione. Se il programma ha successo, il magistrato di sorveglianza può concedere l’affidamento in prova al servizio sociale oppure la detenzione domiciliare [art. 1].
  • Gli addetti dell’ufficio per il processo presso i tribunali di sorveglianza sono impiegati a supporto della magistratura di sorveglianza al fine di coadiuvare l’attività dei magistrati nelle valutazioni necessarie alla tempestiva applicazione delle misure previste all’art.1 [art. 2].

Iniziativa

Governativa

Letture e testi

I lettura

S.1635

C.2961

Durata dell’esame parlamentare

Dal 9 settembre 2025 al 29 luglio 2026

(10 mesi e 20 giorni)

A cura di Chiara Sagone

Assegnista di ricerca in  Diritto costituzionale – Università di Catania

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