Legge n. 142/2026

04/08/2026
Conversione del DL sport

Testo

Titolo

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 108, recante disposizioni urgenti in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l’efficacia del documento di identità. 

Materie

Sport

Principali previsioni

  • Entro sei mesi dal completamento delle opere necessarie allo svolgimento di UEFA EURO 2032, la struttura commissariale redige una relazione sulle buone pratiche e sulle procedure amministrative utilizzate. La relazione dovrà individuare anche i modelli organizzativi e procedurali più efficaci, al fine di fornire indicazioni per la futura realizzazione di grandi impianti e infrastrutture sportive, e dovrà essere trasmessa al Governo, alle Commissioni parlamentari competenti e all’ANAC [art. 1 d.l. 108/2026].
  • Per il periodo in cui il personale militare è effettivamente impegnato nelle attività di supporto logistico e operativo ai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026, vengono applicate le disposizioni del codice dell’ordinamento militare relative al trattamento del personale, in deroga alla disciplina ordinaria [art. 2-bis d.l. 108/2026].
  • Le piscine pubbliche e quelle private destinate a un’utenza pubblica devono essere dotate di sistemi di ricircolo e di aspirazione dell’acqua progettati in modo da impedire fenomeni di aspirazione a effetto ventosa che possano coinvolgere il corpo dei bagnanti. In caso di mancato rispetto di tali requisiti è prevista la chiusura immediata dell’impianto fino all’adeguamento. Restano comunque applicabili gli ulteriori obblighi e le responsabilità già previsti dalla normativa sulla sicurezza e sulla gestione delle piscine. Per sostenere l’adeguamento delle piscine pubbliche viene istituito, per il 2026, un fondo di 4.725.000 euro [art. 4-bis d.l. 108/2026].
  • Per quanto concerne la disciplina relativa al controllo dell’equilibrio economico-finanziario delle società sportive professionistiche viene previsto che la Commissione competente possa segnalare alle Camere, al Presidente del Consiglio o all’autorità politica competente per lo sport e alla federazione interessata le situazioni che risultino distorsive del regolare svolgimento dei campionati e dell’equa competizione [art. 5 d.l. 108/2026].
  • Viene inoltre stabilito che i magistrati ordinari, amministrativi, tributari, militari e contabili non possano far parte degli organi di giustizia delle federazioni sportive nazionali alle quali sono affiliate le società professionistiche sottoposte ai controlli della Commissione. Questa disposizione si applicherà a partire dal primo rinnovo degli organi di giustizia successivo all’entrata in vigore della legge di conversione [art. 5 d.l. 108/2026].
  • Per quanto concerne la destinazione di una quota delle risorse economiche collegate al calcio professionistico, la quota dell’1 per cento precedentemente destinata alla Federazione italiana giuoco calcio viene suddivisa in due quote dello 0,5 per cento: una destinata al soggetto che organizza il campionato professionistico di Serie A femminile e una destinata al soggetto che organizza il campionato professionistico di Serie C. Le risorse devono essere utilizzate per favorire lo sviluppo dei settori giovanili femminili e maschili, gli investimenti nelle infrastrutture e il miglioramento della qualità dei formatori degli atleti destinati alle rappresentative nazionali [art. 6 d.l. 108/2026].
  • Viene delimitata la competenza degli organismi sportivi nell’ambito del tiro a segno: le attività con armi da fuoco possono essere svolte per finalità ludiche, mentre il rilascio del Diploma di idoneità al maneggio delle armi (DIMA) e le altre certificazioni previste dalla legge restano di competenza esclusiva delle sezioni di tiro a segno nazionale [art. 8 d.l. 108/2026].
  • Presso lo Stato maggiore della Difesa viene istituito il Gruppo sportivo della Difesa, con il compito di coordinare le attività sportive della Difesa, definire gli obiettivi strategici relativi allo sport olimpico, paralimpico e di alto livello, curare i rapporti con il CONI, il Comitato italiano paralimpico, Sport e Salute, le federazioni e gli altri organismi sportivi e coordinare il reclutamento e l’impiego degli atleti militari [art. 8-bis d.l. 108/2026].
  • Il Gruppo avrà anche il compito di coordinare la partecipazione della Difesa ai grandi eventi sportivi e di promuovere la cultura dello sport, della legalità e le attività sportive giovanili. I centri sportivi delle Forze armate e dell’Arma dei carabinieri continueranno a gestire il proprio personale e le proprie infrastrutture, operando però secondo gli indirizzi e il coordinamento del nuovo Gruppo sportivo della Difesa. L’attuazione della riforma dovrà avvenire senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica [art. 8-bis d.l. 108/2026].
  • Le Forze armate possono favorire la pratica sportiva dilettantistica e collaborare con le associazioni sportive dilettantistiche, consentendo, nel rispetto delle esigenze istituzionali e senza oneri per l’amministrazione, l’utilizzo di palestre, impianti sportivi, spazi e attrezzature presenti nelle caserme. È inoltre possibile avvalersi del supporto dei tecnici delle Forze armate e utilizzare strumenti di collaborazione come la permuta [art. 8-ter d.l. 108/2026].

Iniziativa

Governativa

Letture e testi

I lettura

C.2988

S.1978

Durata dell’esame parlamentare

Dal 26 giugno 2026 al 29 luglio 2026

(33 giorni)

A cura di Chiara Sagone

Assegnista di ricerca in Diritto costituzionale – Università di Catania

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