Materia
Esecuzione penale
Tipologia di decisione
Sentenza di rigetto
Oggetto della q.l.c.
Art. 69 – Art. 69-bis ord. penit.
Parametri
Art. 3 – Art. 27, co. 3, Cost.
Massima
- Non sono manifestamente irragionevoli gli artt. 69 e 69-bis ord. penit., come interpretati dal diritto vivente, che attribuiscono la competenza a provvedere sulla liberazione anticipata, pure in relazione alla pena del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, al magistrato di sorveglianza in luogo del giudice dell’esecuzione, essendo il primo organo il dominus della verifica del percorso di risocializzazione del condannato.
Profili d’interesse
- La Corte riconosce che le norme sulla competenza degli organi giudiziari, al pari di quelle che conformano istituti processuali, sono espressione di ampia discrezionalità legislativa, tanto che possono essere censurate solo in presenza di scelte che risultino palesemente irragionevoli. Nel caso di specie, la Consulta mantiene dunque, in continuità con la propria giurisprudenza, anche recente, un atteggiamento di self-restraint rispetto al sindacato di tali tipologie normative.
Precedenti connessi
- C. cost., sentenza 29 dicembre 2025, n. 205, e ulteriori rinvii
Estratto della motivazione
6.2.1.– Occorre […] evidenziare che le norme sulla competenza degli organi giudiziari (a tale novero essendo riconducibile, in particolare, l’art. 69-bis, comma 4, ordin. penit., nell’interpretazione costituente […] “diritto vivente”), al pari di quelle che conformano istituti processuali, nel cui ambito esse rientrano, sono espressione di ampia discrezionalità legislativa […], sicché la loro illegittimità costituzionale può essere dichiarata soltanto in presenza di scelte che risultino manifestamente irragionevoli.
[D]eve osservarsi che non risulta palesemente irragionevole la previsione normativa – come ricostruita dal diritto vivente – che attribuisce la competenza a provvedere sulla liberazione anticipata, pure in relazione alla pena del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, al magistrato di sorveglianza, se raffrontata a quella di riservare, invece, al giudice dell’esecuzione la decisione sulla modifica e revoca della stessa (artt. 64, comma 2, e 66 della legge n. 689 del 1981).
Al riguardo, deve notarsi che tale distribuzione “frazionata” di competenze […] non appare irrazionale, ove si consideri che la pena sostitutiva de qua possiede (a differenza della semilibertà sostitutiva e della detenzione domiciliare sostitutiva) natura non detentiva […]. Parimenti, non irragionevole appare l’intervento del magistrato di sorveglianza allorché si debba provvedere, invece, in merito alla liberazione anticipata, essendo tale istituto oggetto di una competenza funzionale del medesimo, secondo quanto emerge dalla giurisprudenza (anche) di questa Corte […].
6.2.3.– La centralità riconosciuta […] alla “autonoma” valutazione demandata al magistrato di sorveglianza [nell’ambito della liberazione anticipata …] consente di ridimensionare l’assunto […] secondo cui il finalismo rieducativo della pena, che la liberazione anticipata [stessa] tende ad assicurare, sarebbe compromesso dal carattere «meramente formale» dell’interlocuzione del magistrato di sorveglianza con l’ufficio di esecuzione penale esterna e con le forze dell’ordine […].
Corroborano, infine, l’esito della non fondatezza della censura in esame le seguenti ulteriori considerazioni, relative […] alla ratio della liberazione anticipata[, atteso che essa] non è il risultato, puramente meccanicistico, di un’operazione aritmetica, ma integra, invece, l’esito di una valutazione che ha, al suo centro, l’apprezzamento delle «energie volitive del condannato alla prospettiva di un premio da cogliere in breve lasso di tempo, purché in quel tempo egli riesca a dare adesione all’azione rieducativa» […], risulta[ndo così] confermata la non incompatibilità con l’art. 27, terzo comma, Cost. – a dispetto dei dubbi avanzati dal giudice rimettente – della competenza del magistrato di sorveglianza, in quanto, anche nel caso in cui la pena comminata sia quella del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, è tale organo giudiziario a porsi, in via generale, come dominus della verifica del percorso di risocializzazione del condannato.