Ordinanza n. 35/2025

24/03/2025
Sull'inammissibilità di una q.l.c. per carenza dell'oggetto

Testo

Materia

Reati – Giustizia costituzionale

Tipologia di decisione

Ordinanza di manifesta inammissibilità

Oggetto della q.l.c.

Art. 628 c.p.

Parametri

Artt. 3 e 27, co. 1 e 3, Cost.

Massima

  • È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 628 cod. pen., nella parte in cui non prevede una diminuente per la lieve entità del fatto, per carenza dell’oggetto, essendo stata la disposizione già stata dichiarata incostituzionale con sentenza n. 86/2024.

Profili d’interesse

  • La decisione richiama e conferma gli argomenti già a suo tempo utilizzati a sostegno dell’irragionevolezza della disposizione censurata, nell’ambito di un giudizio conclusosi con una sentenza di accoglimento additiva.
  • La vicenda sembra confermare il vulnus per la certezza del diritto e, nel caso di specie, per l’attività giurisdizionale dal mancato seguito legislativo alle sentenze cd. manipolative della Corte costituzionale.

Precedenti connessi

Estratto della motivazione

Considerato che, con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Palermo ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 628 cod. pen., «nella parte in cui non prevede una diminuente quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità»;

che, ad avviso del rimettente, tale omessa previsione violerebbe gli artt. 3 e 27, commi primo e terzo, Cost., in quanto, non consentendo al giudice di adeguare il severo minimo edittale di sei anni di reclusione alla concreta gravità del fatto, porrebbe il trattamento sanzionatorio previsto per la rapina aggravata in contrasto con i principi di eguaglianza, ragionevolezza, personalità della responsabilità penale e finalità rieducativa della pena;

che, successivamente a tale ordinanza, questa Corte, con la sentenza n. 86 del 2024, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del secondo comma dell’art. 628 cod. pen., che attiene alla rapina impropria e, in via consequenziale, l’illegittimità costituzionale del suo primo comma, inerente alla rapina propria, nella parte in cui non prevedono che la pena da essi comminata sia diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità;

che tale sentenza ha esteso al reato di rapina – propria o impropria – la ratio decidendi espressa dalla sentenza n. 120 del 2023 concernente il reato di estorsione, in quanto «la descrizione tipica operata dall’art. 628 cod. pen. evidenzia una latitudine oggettiva e una varietà di condotte materiali non meno ampia di quella del delitto di estorsione, poiché, anche nella rapina, la violenza o minaccia può essere di modesta portata e l’utilità perseguita, ovvero il danno cagionato, di valore infimo», e perché d’altronde, «[p]er l’estorsione come per la rapina, il notevole innalzamento del minimo edittale – a un livello che rende sostanzialmente inaccessibile il beneficio della sospensione condizionale della pena – è stato realizzato senza introdurre una “valvola di sicurezza”, che permetta al giudice di temperare la sanzione quando l’offensività concreta del fatto di reato non ne giustifichi una punizione così severa»;

che la sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della norma censurata, in accoglimento di una questione sovrapponibile all’odierna, rende quest’ultima ormai priva di oggetto e, quindi, per giurisprudenza costante, ne determina la manifesta inammissibilità (da ultimo, tra molte, ordinanze n. 186 del 2024, su questione analoga alla presente, nonché, sempre in materia penale, n. 24 e n. 11 del 2024, n. 213 e n. 86 del 2023).

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