Materia
Tributi
Tipologia di decisione
Sentenza di rigetto
Oggetto della q.l.c.
Art. 2, co. 2, decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133 (Disposizioni urgenti concernenti l’IMU, l’alienazione di immobili pubblici e la Banca d’Italia), convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 2014, n. 5
Parametri
Artt. 3 e 53 Cost.
Massima
- Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2, del d.l. n. 133 del 2013, conv. in l. n. 5 del 2014, nella parte in cui assoggetta le società di gestione del risparmio all’addizionale IRES dell’8,5%. L’appartenenza delle SGR al mercato finanziario costituisce un indice non irragionevole di capacità contributiva, idoneo a giustificare un prelievo temporaneo e differenziato, coerente con i principi di solidarietà e uguaglianza tributaria di cui agli artt. 3 e 53 Cost.
Profili d’interesse
- La Corte conferma il proprio orientamento circa l’ampiezza della discrezionalità del legislatore in ambito tributario, ma al contempo sembra affermare che l’assunzione dell’appartenenza ad un certo settore quale indice di capacità contributiva supera il vaglio di ragionevolezza solo se connotata da eccezionalità, in quanto limitata nel tempo e giustificata da un pressante interesse pubblico (nel caso di specie, il superamento di una crisi economica).
- La Corte rimarca due pronunce precedenti in cui aveva già rigettato la medesima questione; tuttavia, a differenza di quanto fatto nel 2021 essa ritiene utile fornire una motivazione estesa del rigetto, utilizzando lo strumento della sentenza anziché quello dell’ordinanza.
Precedenti connessi
- C. cost., sentenza 2019, n. 288
- C. cost., ordinanza 2021, n. 165
- C. cost., sentenza 1° giugno 2023, n. 108
Estratto della motivazione
3.1 – Questa Corte ha affermato che «la Costituzione non impone affatto una tassazione fiscale uniforme, con criteri assolutamente identici e proporzionali per tutte le tipologie di imposizione tributaria»; piuttosto essa esige «un indefettibile raccordo con la capacità contributiva, in un quadro di sistema informato a criteri di progressività, come svolgimento ulteriore, nello specifico campo tributario, del principio di eguaglianza, collegato al compito di rimozione degli ostacoli economico-sociali esistenti di fatto alla libertà ed eguaglianza dei cittadini-persone umane, in spirito di solidarietà politica, economica e sociale (artt. 2 e 3 della Costituzione)» (sentenza n. 10 del 2015).
L’ordinamento tributario è dunque ispirato a principi di solidarietà e l’addizionale prevista dalla disposizione censurata è coerente con gli stessi, in quanto diretta a finanziare, per l’anno 2013, l’abolizione di una rata dell’IMU in un momento di difficile congiuntura economico-sociale.
[…]
Nella sentenza n. 108 del 2023 è stato precisato che «in un contesto complesso come quello contemporaneo, dove si sviluppano nuove e multiformi creazioni di valore, il concetto di capacità contributiva non necessariamente deve rimanere legato solo a indici tradizionali come il patrimonio e il reddito, potendo rilevare anche altre e più evolute forme di capacità, che ben possono denotare una forza o una potenzialità economica».
Occorre altresì inquadrare il complessivo intervento fiscale disposto per una sola annualità di imposta dal legislatore, nel suo precipuo contesto temporale, che è quello di una pesante crisi che ha colpito tutti i settori economici.
[…]
4. – Questa Corte si è già espressa, con la sentenza n. 288 del 2019 e con la successiva ordinanza n. 165 del 2021, sulle questioni di legittimità costituzionale della disposizione censurata, in riferimento agli stessi parametri evocati nel presente giudizio.
Deve ribadirsi, in assenza di novità normative di rilievo, la perdurante validità delle argomentazioni espresse nella richiamata sentenza n. 288 del 2019, la quale ha evidenziato l’esistenza di specifici elementi caratterizzanti il mercato finanziario, propri anche delle SGR, che rendono non arbitraria la scelta del legislatore di individuare nell’appartenenza a tale mercato uno specifico indice di capacità contributiva, che giustifica come tale l’addizionale IRES oggetto di censura nel presente giudizio. […]
6.– In definitiva, l’appartenenza al mercato finanziario, del quale le SGR fanno parte, può rappresentare, in ipotesi circoscritte temporalmente e dettate da una crisi economica generale, un non irragionevole e non arbitrario indice di capacità contributiva, anche alla luce dei principi di uguaglianza tributaria e di solidarietà.