Sentenza n. 108/2026

18/06/2026
Sulla confisca per il reato di corruzione (nella disciplina previgente)

Testo della decisione

Materia

Reati – Corruzione – Confisca

Tipologia di decisione

Sentenza di accoglimento

Oggetto della q.l.c.

Art. 322-quater c.p., nella versione applicabile ratione temporis nel giudizio a quo[1]

Parametri

Art. 3 – Art. 27 Cost. – Art. 11 Cost. – Art. 117, co. 1 Cost. (questi ultimi in relazione all’art. 49 CDFUE)

Massime

  • È costituzionalmente illegittimo, per violazione del principio di proporzionalità, l’art. 322-quater del codice penale, come introdotto ratione temporis dalla legge n. 69/2015, che prescrive il pagamento di una somma pari all’ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di un pubblico servizio in caso di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis. Il mancato superamento del test di proporzionalità deriva dai paralleli obblighi di risarcimento del danno d’immagine alla P.A. di appartenenza nella misura del doppio e di confisca dell’importo di cui il condannato abbia disponibilità, nonché dalla impossibilità di individualizzare la sanzione alle circostanze del caso.
  • È costituzionalmente illegittima, in via consequenziale, la versione attualmente in vigore dell’art. 322-quater c.p., che presenta i medesimi vizi della disposizione previgente.
  • È costituzionalmente illegittimo, in via consequenziale, l’art. 165, co. 4 c.p., il quale ha la sola funzione di prevedere che, in caso di condanna per un reato cui si applica la riparazione pecuniaria di cui all’art. 322-quater cod. pen., il giudice debba subordinare la sospensione condizionale della pena al pagamento della riparazione stessa.

Profili d’interesse

  • La Corte osserva che resta nella discrezionalità del legislatore la possibilità di prevedere, accanto alle sanzioni detentive, sanzioni di natura pecuniaria con funzione rafforzativa dell’effetto deterrente delle norme incriminatrici, anche in relazione alle raccomandazioni in proposito provenienti da vari organismi internazionali.
  • La Corte rammenta che, nella materia penale, le pronunce manipolative possono trovare spazio solo allorché la lacuna di punibilità che conseguirebbe a una pronuncia ablativa, non colmabile tramite l’espansione di previsioni sanzionatorie coesistenti, si riveli foriera di «insostenibili vuoti di tutela» per gli interessi protetti dalla norma incisa.

Precedenti connessi

Sulla individualizzazione delle sanzioni

Sui rapporti tra pronunce ablative e manipolative

Estratto della motivazione

5.2.– Ritiene questa Corte che la riparazione pecuniaria di cui all’art. 322-quater cod. pen. non superi il test di proporzionalità delle sanzioni punitive imposto, all’unisono, dall’art. 3 Cost. e dall’art. 49, paragrafo 3, CDFUE.

5.2.1.– In proposito, occorre anzitutto considerare che essa si inserisce in un quadro di misure patrimoniali […] assai gravose per l’interessato.

Basti considerare, da un lato, che l’importo dovuto alla pubblica amministrazione interessata a titolo di riparazione pecuniaria coincide con l’ammontare dell’autonoma confisca obbligatoria di denaro o beni di cui il condannato abbia la disponibilità; e, dall’altro, che il doppio di quell’importo è dovuto dal condannato pubblico agente alla stessa amministrazione a titolo di risarcimento del danno d’immagine.

[Q]uesta Corte non può non tener conto […] delle conseguenze particolarmente gravose che incombono nel loro complesso sul condannato per i reati elencati nell’art. 322-quater cod. pen.

5.2.2.– [Inoltre, l]’art. 322-quater cod. pen. non conferisce al giudice alcuna possibilità di commisurare l’ammontare della riparazione pecuniaria né alla concreta gravità del reato, in termini oggettivi […] e soggettivi […] né all’entità del contributo del singolo reo in caso di concorso di persone […] né – ancora – alle specifiche condizioni economiche e patrimoniali di ciascun imputato.

5.2.3.– Da ciò deriva un assetto normativo incompatibile con almeno due corollari che questa Corte ha tratto dal principio di proporzionalità delle pene, applicati in più occasioni anche con riferimento a sanzioni diverse dalle pene, ma ad esse accomunate dalla loro natura (prevalentemente) “punitiva”.

Il primo corollario, comune a ogni tipologia di sanzione punitiva, richiede che essa sia “individualizzata”, e cioè commisurata dal giudice (o comunque dall’autorità preposta alla sua irrogazione) tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto, che risultino rilevanti per determinare – in particolare – la gravità oggettiva e soggettiva dell’illecito […].

Il secondo corollario […] richiede che il loro importo tenga conto delle condizioni economiche e patrimoniali del reo al momento della condanna, sì da assicurare un impatto soggettivamente eguale della sanzione su persone che abbiano disponibilità economiche differenti […].

6.– Al vulnus così evidenziato è possibile porre rimedio mediante la semplice ablazione della disposizione censurata [in luogo di una pronuncia manipolativa, che richiede, quale presupposto, il rischio che la normativa di risulta dia adito a vuoti di tutela].

In difetto di una simile situazione, l’intervento di questa Corte ben può limitarsi all’ablazione, totale o parziale, della disposizione censurata […], restando poi affidata alla discrezionalità del legislatore l’eventuale individuazione di soluzioni alternative a quella dichiarata costituzionalmente illegittima.

Una simile situazione si verifica nel caso ora all’esame, in cui le norme incriminatrici dei reati elencati dall’art. 322-quater cod. pen. restano comunque presidiate da altre sanzioni di carattere detentivo e non detentivo, che assicurano allo stato l’imprescindibile livello minimo di tutela ai beni giuridici protetti, di essenziale rilievo per la collettività.

L’art. 322-quater cod. pen., nella versione introdotta dalla legge n. 69 del 2015 e applicabile ratione temporis nel giudizio a quo deve, dunque, essere dichiarato costituzionalmente illegittimo.

7.– La dichiarazione di illegittimità costituzionale deve essere estesa in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), alla versione attualmente in vigore dell’art. 322-quater cod. pen., che presenta i medesimi vizi della disposizione previgente.

8.– Infine, la dichiarazione di illegittimità costituzionale deve altresì estendersi all’art. 165, quarto comma, cod. pen., introdotto con la legge n. 69 del 2015, il quale ha la sola funzione di prevedere che, in caso di condanna per un reato cui si applica la riparazione pecuniaria di cui all’art. 322-quater cod. pen., il giudice debba subordinare la sospensione condizionale della pena al pagamento della riparazione stessa.

9.– Resta affidata alla prudente valutazione del legislatore la possibilità di prevedere, accanto alle sanzioni detentive, sanzioni di natura pecuniaria con funzione rafforzativa dell’effetto deterrente delle norme incriminatrici in questione, anche in relazione alle raccomandazioni in proposito provenienti da vari organismi internazionali.


[1] Nel testo introdotto dall’art. 4, comma 1, della legge 27 maggio 2015, n. 69 (Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio).

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