Sentenza n. 137/2026

21/07/2026
Sul contributo unificato

Testo della decisione

Materia

Giustizia – Tributi – Contributo unificato

Tipologia di decisione

Sentenza di rigetto

Sentenza di inammissibilità

Oggetto della q.l.c.

Art. 1, co. 812, lett. a), n. 2), legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027)

Parametri

Art. 3 Cost. – Art. 24 Cost. – Art. 111 Cost.

Massime

  • Non è, di per sé, costituzionalmente illegittima la preclusione dell’esercizio del diritto di agire in giudizio conseguente all’omesso pagamento del contributo unificato minimo, non potendo il contributo stesso ritenersi avulso da ogni collegamento funzionale con un obiettivo di razionalizzazione del servizio giustizia. Esso, infatti, si configura quale strumento concorrente al buon funzionamento del sistema giudiziario e, in quanto correlato all’organizzazione e al finanziamento del servizio giustizia, può legittimamente assurgere a presupposto di determinate scansioni o condizioni dell’esercizio dell’azione, purché la relativa disciplina risulti informata a criteri di ragionevolezza e proporzionalità e non si traduca in una compressione irragionevole o sostanzialmente vanificatrice del diritto di accesso alla tutela giurisdizionale.
  • È astrattamente illegittima, per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost., la disciplina che, subordinando l’iscrizione a ruolo al previo assolvimento dell’obbligo di versamento del contributo unificato minimo, attribuisca al cancelliere, anziché al giudice, il potere di precludere l’accesso alla tutela giurisdizionale, allorché sia accertato l’omesso pagamento e l’assenza di cause di esenzione. La violazione non risiede, in sé, nella previsione della preclusione conseguente all’inadempimento dell’obbligo contributivo, la quale può risultare funzionalmente correlata alle esigenze di razionalizzazione e buon funzionamento del servizio giustizia, bensì nella devoluzione della relativa potestà impeditiva a un organo privo di funzione giurisdizionale. Spetta, tuttavia, al legislatore, nell’esercizio della propria discrezionalità, individuare le modalità normative idonee a ricondurre al giudice il potere di incidere sull’accesso alla giustizia in conseguenza dell’omesso versamento del contributo.

Moniti/Inviti al legislatore

  • La Corte, riconoscendo la pluralità delle opzioni astrattamente praticabili per ricondurre al giudice il potere di paralizzare l’azione giudiziale per omesso versamento del contributo unificato, sollecita l’intervento del legislatore, affinché questi preservi la funzionalità del sistema contributivo senza però devolvere ad un organo amministrativo una potestà incidente direttamente sulla tutela giudiziale dei diritti.

Precedenti connessi

Sul contributo unificato

Estratto della motivazione

13.1. – La questione relativa all’assenza di ogni «collegamento tra l’imposizione del tributo e un obiettivo di razionalizzazione del servizio giustizia» non è fondata.

Diversamente da quanto sostenuto dai giudici a quibus, infatti, il contributo unificato è pacificamente collegato alla «spesa […] per il servizio giudiziario» […] ed è diretto a «finanziare le spese che l’amministrazione della Giustizia deve sopportare per la trattazione e la decisione della controversia» […], concorrendo «al buon funzionamento del sistema giustizia» […].

Tale conclusione non può essere scalfita, come probabilmente invece ritengono i rimettenti, rimarcando la tenuità dell’importo del contributo minimo […].

Proprio l’estrema modestia dell’esborso, al contrario, da un lato, concorre a fare ritenere l’onere fiscale in parola, sotto questo aspetto, non sproporzionato e, dall’altro, sotto il profilo del test di stretta necessità, alla luce delle considerazioni svolte in premessa, dimostra il forte rischio di una mancata attuazione di un dovere inderogabile di solidarietà in assenza di meccanismi automatici o, comunque, semplificati.

Ciò che può giustificare, sotto il profilo del bilanciamento dei contrapposti principi in gioco, la compressione del diritto di agire in giudizio in presenza di un ingiustificato inadempimento del dovere tributario in riferimento a un importo tanto modesto.

13.2. – Parimenti non fondata è la questione inerente alla discriminazione che deriverebbe, nell’ambito del giudizio di cassazione, dalla circostanza che, irragionevolmente, la disposizione sospettata non riserverebbe lo stesso trattamento previsto per il ricorrente principale anche a quello incidentale, non gravando su quest’ultimo l’iscrizione a ruolo e, quindi, l’onere fiscale di cui si discute.

[…]

13.3. – Nemmeno fondata è la questione concernente l’irragionevole parificazione delle controversie civili, in quanto tutte soggette, al fine dell’iscrizione a ruolo, al pagamento dello stesso importo minimo, a prescindere dal loro valore.

La disposizione denunciata […] è difatti rivolta a conseguire in modo rapido e semplificato il versamento di una quota minima, altrimenti difficilmente incassabile, delle risorse patrimoniali impiegate dallo Stato per l’esercizio della funzione giurisdizionale.

Ove si consideri, poi, che l’importo totale del contributo unificato rimane comunque dovuto, non si traduce in un’irragionevole violazione del principio di eguaglianza non avere imposto, al fine in esame, il pagamento di importi differenziati a seconda del valore della causa.

13.4. – Anche la questione afferente alla discriminazione dei non abbienti, che non sarebbero in grado di sostenere nemmeno il costo del contributo minimo, non è fondata.

[…]

13.5. – Non fondata è, da ultimo, la questione relativa alla irragionevole disparità di trattamento cui la norma di nuovo conio avrebbe dato luogo introducendo un regime deteriore rispetto a quello recato dalla «disciplina precedente», alla stregua della quale l’omesso versamento del contributo unificato non precludeva l’accesso alla tutela giurisdizionale.

[…]

14. – Inammissibile, invece, deve ritenersi la questione sollevata in riferimento alla scelta del legislatore di affidare a un organo amministrativo la sorte di una domanda giudiziale, in quanto sarebbe «addirittura il cancelliere […] a disporre il rifiuto» dell’iscrizione a ruolo.

In effetti, a mente dell’art. 14, comma 3.1., t.u. spese di giustizia, in caso di omesso versamento del contributo minimo, ferme le ipotesi di esenzione previste dalla legge, la causa «non può essere iscritta a ruolo» e, ai sensi dell’art. 58 del codice di procedura civile, l’attività di iscrizione a ruolo è demandata al cancelliere.

Di conseguenza, verificati il mancato pagamento e la non riconducibilità del procedimento tra quelli esenti dall’obbligo di pagamento del contributo unificato, è il cancelliere che deve rifiutare l’iscrizione a ruolo, così precludendo “a monte” l’assegnazione del procedimento stesso al giudice.

14.1. – Tale soluzione si pone effettivamente in contrasto con i parametri evocati dai rimettenti.

[R]imane il rilievo che la norma oggi indubbiata attribuisce a un organo diverso dal giudice il potere di precludere l’accesso alla giustizia.

A tale inconveniente, tuttavia, è in prima battuta il legislatore, nella sua discrezionalità, a dover porre rimedio, perché il quomodo delle soluzioni, mediante le quali potrebbe essere riportato al giudice il potere di precludere l’accesso alla giustizia in caso di mancato assolvimento all’obbligo di versamento del contributo minimo, ricopre uno spettro di possibilità fra le quali è necessario scegliere con un apprezzamento di natura discrezionale.

La soluzione, infatti, potrebbe, ad esempio, consistere: nell’attribuire al giudice del potere di dichiarare l’improcedibilità della domanda in prima udienza; nel consentire una forma immediata di reclamo avverso il diniego di iscrizione al presidente dell’ufficio giudiziario ove il cancelliere esercita le sue funzioni; nel prevedere, come era stato per certi aspetti prefigurato nell’ambito dei lavori preparatori, che in prima udienza il giudice, una volta riscontrato il mancato o parziale pagamento del contributo minimo, assegni alla parte interessata un termine di trenta giorni per adempiere, rinviando la causa a un’udienza successiva, nella quale, persistendo l’omesso versamento, viene dichiarata l’estinzione del giudizio; infine, nel prevedere che l’assegnazione di un tale termine da parte del giudice intervenga in un momento precedente alla celebrazione della prima udienza.

La soluzione adottata, poi, potrebbe dover richiedere un coordinamento sistematico alla luce delle specialità dei diversi riti del processo civile e della natura incidentale dell’eventuale accertamento giudiziale in ordine alla debenza, o meno, del contributo unificato minimo.

La questione sollevata dai rimettenti in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., sotto il profilo della irragionevole attribuzione al cancelliere del potere di decidere la sorte dell’azione, va perciò dichiarata inammissibile, perché le esigenze prospettate implicano modifiche normative di sistema rientranti nell’ambito delle scelte riservate alla discrezionalità del legislatore […].

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